L'esercizio di un diritto

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine173-192
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Capitolo 17
Conf‌litto
tra diritti
Art. 51, 1°
comma, c.p.
1Fondamento della scriminante. Il
signif‌icato del termine “diritto”
L’ESERCIZIO DI UN DIRITTO
17
L’art. 51, 1° comma, c.p. stabilisce che l’esercizio di un diritto o l’adem-
pimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine
legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità.
Tale norma disciplina la scriminante dell’esercizio del diritto, codif‌icando
il principio qui iure suo utitur neminem laedit (chi fa uso del proprio
diritto non danneggia nessuno), ed è espressione del principio di non con-
traddizione, in quanto l’ordinamento giuridico non può riconoscere ad un
soggetto la possibilità di agire in un determinato modo e poi sanzionarlo per
aver tenuto tale comportamento.
La differenza rispetto all’adempimento del dovere (anch’esso previsto dall’art. 51
c.p.) risiede nel fatto che, mentre l’esercizio del diritto presuppone un potere di agire
ammesso dalla legge, per cui il soggetto è libero di decidere se agire oppure no,
nell’adempimento del dovere il comportamento è imposto al soggetto, il quale,
pertanto, è obbligato ad agire secondo quanto previsto dalla legge.
Nell’esercizio del diritto un primo problema consiste nello stabilire in quali
casi la norma che attribuisce un determinato diritto prevalga rispetto alla
norma penale che vieta quella stessa condotta qualif‌icandola come reato
(l’art. 51 c.p., infatti, presuppone già risolto questo conf‌litto tra norme a
favore di quella che attribuisce il diritto e ne consente l’esercizio).
Per sciogliere il conf‌litto la dottrina ha suggerito vari criteri:
- criterio gerarchico, per il quale la norma scriminante prevale se è previ-
sta da una fonte sovraordinata (ad esempio, una norma costituzionale) a
quella penale (ad esempio, una legge ordinaria);
- criterio cronologico, secondo cui la norma che attribuisce al soggetto un
determinato diritto prevale su quella penale incriminatrice se è successiva
a quest’ultima;
- criterio di specialità, per il quale se la norma scriminante è speciale
rispetto a quella penale può derogare a quest’ultima.
LE CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE (O SCRIMINANTI)
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Presupposti
Signif‌icato
del termine
“diritto”
Occorre aggiungere, inoltre, che l’art. 51 c.p., laddove utilizza il termine
“diritto”, si riferisce, in termini generali, a ogni situazione giuridica sog-
gettiva che consente al titolare di esercitare una serie di poteri per soddi-
sfare un determinato interesse tutelato dall’ordinamento. Rientrano in
tale nozione, tra l’altro, i diritti soggettivi (posizioni giuridiche soggettive
consistenti nel potere di agire per il soddisfacimento di interessi protetti dal-
l’ordinamento giuridico: si pensi al diritto di proprietà), i diritti potestativi
(situazioni giuridiche attive che consentono al titolare di ottenere, mediante
un proprio comportamento, un risultato favorevole, provocando una modi-
f‌icazione nella sfera giuridica di un diverso soggetto, il quale è costretto a
subire l’iniziativa altrui, versando in una posizione di soggezione: si pensi
al diritto di recedere dal contratto ex art. 1373 c.c.) e le potestà (situazioni
soggettive che consentono al titolare di realizzare interessi che fanno capo
ad altri soggetti: si pensi alla potestà dei genitori nei confronti dei f‌igli).
Secondo la dottrina più autorevole (Mantovani), nell’ambito applicativo del-
l’art. 51 c.p. non rientrano l’interesse legittimo (interesse alla legittimità
dell’atto amministrativo, ovvero a un corretto esercizio del potere da parte
della pubblica amministrazione, riconosciuto al soggetto che si trovi, nei con-
fronti dell’amministrazione pubblica, in una posizione differenziata e qualif‌i-
cata rispetto agli altri soggetti: si pensi all’interesse al rilascio di un permesso
di costruire) e gli interessi semplici (interessi del singolo a che la P.A. osservi
i doveri giuridici posti a suo carico e a vantaggio della collettività).
2Presupposti e limiti
Aff‌inché il fatto commesso dal soggetto, astrattamente corrispondente a una
fattispecie di reato, non sia punibile, non è suff‌iciente che l’ordinamento
attribuisca al soggetto stesso il diritto di porre in essere quella determinata
condotta, ma occorre che:
- il fatto penalmente illecito sia stato determinato dalla necessità di eser-
citare il diritto;
- il diritto venga esercitato dal titolare; qualora si tratti di un diritto non
personale, è ammesso il suo esercizio per il tramite di un rappresentante, al
quale si estenderà la scriminante in esame;
- il diritto riconosciuto dall’ordinamento sia esercitato per realizzare la
f‌inalità per la quale il diritto stesso è attribuito al soggetto;
- la norma che riconosce il diritto consenta, almeno implicitamente, di eser-
citarlo mediante quella determinata azione che di regola costituisce
reato.

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