L'uso legittimo delle armi
Autore | Massimiliano di Pirro |
Pagine | 211-221 |
211
Capitolo 20
Art. 53 c.p.
Una scriminante autoritaria
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L’USO LEGITTIMO DELLE ARMI
20
L’art. 53 c.p. disciplina la scriminante dell’uso legittimo delle armi e degli al-
tri mezzi di coazione fisica, stabilendo che “ferme le disposizioni contenute
nei due ar ticoli precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine
di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso
delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla
necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all’Autorità
e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio,
sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario,
rapina a mano armata e sequestro di persona.
La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richie-
sta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza.
La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l’uso delle armi o di
un altro mezzo di coazione fisica”.
La norma tradisce l’impronta autoritaria del periodo fascista nel quale è
stato varato il codice penale (1930), poiché sacrifica la libertà personale
alle esigenze della sicurezza e della difesa sociale attribuendo ai “tutori”
dell’ordine pubblico un potere ampiamente discrezionale: si consideri, ad
esempio, che la norma non prevede il requisito della “proporzione” tra il
bene colpito dall’uso della coazione e quello che il pubblico ufficiale deve
tutelare (vedi par. 3).
L’art. 53 c.p. fa salve le disposizioni contenute nei due articoli precedenti. Ciò evi-
denzia che la scriminante in esame ha natura sussidiaria, ossia è applicabile soltanto
in mancanza dei presupposti per l’applicazione della legittima difesa (art. 52 c.p.) o
dell’adempimento del dovere (art. 51 c.p.).
Secondo parte della dottrina (Alibrandi), invece, l’uso delle armi è alternativo alla
legittima difesa e all’adempimento del dovere.
In particolare, per quanto riguarda i rapporti tra l’art. 51 e l’art. 53 c.p., qualche autore
(Delogu) ritiene che l’art. 51 si applica, in sostituzione dell’art. 53, quando il pubblico
ufficiale adempie il suo obbligo senza incontrare violenza o resistenza. Un diverso
orientamento, invece, afferma la radicale diversità tra le fattispecie previste dagli artt.
51 e 53 c.p. Infatti, mentre l’uso legittimo delle armi è finalizzato all’adempimento di
un dovere di per sé non integrante reato, che è invece commesso per effetto della
necessità di superare la violenza o la resistenza, nell’art. 51 c.p. la stessa condotta giu-
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