Il consenso dell'avente diritto

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine161-172
161
Capitolo 16
Requisiti
di validità
Nozione
1Caratteri del consenso
IL CONSENSO DELL’AVENTE
DIRITTO
16
a) Prof‌ili generali
L’art. 50 c.p. prevede la scriminante del consenso dell’avente diritto, stabilen-
do che non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto col consenso
della persona che può validamente disporne.
Questa scriminante si spiega tenendo presente che, se il titolare rinuncia
alla tutela di un proprio diritto, viene meno il bene da proteggere e, quindi,
lo Stato non ha più interesse a sanzionare eventuali comportamenti lesivi di
tale diritto (Mantovani, Antolisei).
Il consenso del titolare del diritto può essere revocato in ogni momento
(a meno che risulti impossibile interrompere l’attività consentita prima del
suo esaurimento: si pensi ad un intervento chirurgico), in quanto non crea
alcun obbligo a carico dell’avente diritto e non trasferisce alcun diritto in
capo al soggetto che realizza l’azione.
Aff‌inché il consenso sia valido, lo stesso:
- deve essere prestato dal titolare del bene protetto dalla norma penale o
da un suo rappresentante legale o volontario (ad esempio, dal genitore),
purché la rappresentanza risulti compatibile con la natura del diritto e del-
l’atto da consentire (Mantovani);
- deve essere spontaneo (cioè prestato in assenza di violenza, errore o dolo);
ad esempio, con riferimento al reato di lesioni personali posto in essere
dall’agente come episodio di “nonnismo” a danno di un commilitone, non
opera la scriminante del consenso dell’avente diritto, poiché l’accettazione
dell’atto lesivo non può considerarsi frutto di una libera determinazione del
soggetto passivo, in quanto condizionata dalla forzata convivenza in cui si
trovano coinvolti i militari e dal clima di soggezione creato dai più anziani
nei confronti dei più giovani, i quali non possono sottrarsi a riti di inizia-
zione se non vogliono subire ritorsioni o scadere nella considerazione del
gruppo (Cass., I, 11-4-2002);
- deve essere attuale, ossia deve sussistere al momento del fatto. Non ha
eff‌icacia, invece, il consenso prestato successivamente al fatto (Fiandaca-
Musco). Deve, inoltre, essere presente durante l’intero svolgimento del-

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