La disciplina delle cause di giustificazione. Eccesso colposo e scriminanti putative
Autore | Massimiliano di Pirro |
Pagine | 241-244 |
241
Capitolo 23
Scriminanti
putative
Rilevanza
oggettiva
della scrimi-
nante
LA DISCIPLINA DELLE CAUSE
DI GIUSTIFICAZIONE.
ECCESSO COLPOSO E
SCRIMINANTI PUTATIVE
Rilevanza delle scriminanti esistenti
1
23
La prima regola in materia di scriminanti è fissata dall’art. 59, 1° comma,
c.p., secondo il quale “le circostanze che […] escludono la pena sono valu-
tate a favore dell’agente, anche se da lui non conosciute, o da lui per errore
ritenute inesistenti”.
Poiché le scriminanti escludono l’antigiuridicità, ossia il contrasto tra il
fatto e l’ordinamento giuridico (vedi Cap. 15, par. 2), il fatto scriminato non
può costituire reato neanche quando l’agente, ignorando l’esistenza della
situazione scriminante, credeva di commettere effettivamente un reato. Non
occorre, in altre parole, che il soggetto sia consapevole dell’esistenza della
scriminante.
Ad esempio, con riferimento alle scriminanti previste dagli artt. 52 (legitti-
ma difesa) e 54 (stato di necessità) c.p., la situazione di fatto che consente
al soggetto di agire in difesa di determinati interessi giuridicamente protetti
va intesa come situazione oggettivamente esistente, apprezzabile da un
osservatore esterno.
2Le scriminanti putative
La seconda regola in materia di scriminanti è prevista dall’art. 59, 4° comma,
c.p., che prevede l’efficacia scusante delle scriminanti putative, cioè er-
roneamente ritenute esistenti dall’agente (si pensi, ad esempio, al gioielliere
che uccide colui che, per scherzo, finge una rapina con un’arma giocattolo).
Tale norma, precisamente, stabilisce che “se l’agente ritiene per errore che
esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate
a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la pu-
nibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto
colposo”. Perciò, se il soggetto ritiene, per errore, che la sua condotta sia giu-
stificata dall’esistenza di una scriminante, quest’ultima, pur non ricorrendo
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