DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 Maggio 2007, n. 86 - Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero della salute, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto, in particolare, l'articolo 29 del citato decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, che introduce disposizioni concernenti il contenimento della spesa per organi collegiali ed altri organismi anche monocratici operanti nelle Amministrazioni pubbliche, tramite anche il riordino, la soppressione o l'accorpamento di detti organismi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129;

Considerata l'opportunita' di operare una razionalizzazione delle competenze di organismi collegiali operanti presso il Ministero della salute, disciplinati o comunque previsti da norme di legge o di regolamento, anche al fine di assicurare il contenimento della spesa correlata;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 aprile 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

Conferma degli organismi

1. Sono confermati e continuano ad operare per la durata indicata nell'articolo 9, i seguenti organismi istituiti presso il Ministero della salute:

  1. il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero della salute, previsto dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

  2. la Commissione per i trapianti allogenici da non consanguineo di cui all'articolo 9 della legge 6 marzo 2001, n. 52;

  3. la Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale, di cui all'articolo 13 della legge 21 ottobre 2005, n. 219;

  4. Commissione permanente per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari di cui all'articolo 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

  5. Commissione tecnica mangimi di cui all'articolo 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281;

  6. Comitato rappresentanza degli assistiti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620;

  7. Commissione tecnica nazionale per la protezione degli animali da allevamento e da macello di cui all'articolo 4 della legge 14 ottobre 1985, n. 623;

  8. Comitato per le pari opportunita' di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;

  9. Commissione medica d'appello di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566;

  10. Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

  11. Consiglio superiore di sanita' di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266;

  12. Commissione consultiva per i fitosanitari di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni;

  13. Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 4-bis, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

  14. Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle malattie - CCM di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138;

  15. Comitato nazionale per la sicurezza alimentare di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244;

  16. Commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni di cui all'articolo 1, comma 283, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

  17. Commissione consultiva del farmaco veterinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193;

  18. Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS di cui all'articolo 1, della legge 5 giugno 1990, n. 135.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

    Note alle premesse:

    - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione reca il seguente testo: conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

    - L'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400

    (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della

    Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:

    �Art. 17 (Regolamenti). - 1. (Omissis).

    2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il

    Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.�.

    - Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto-legge

    4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248: (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale):

    �Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi). - 1. Fermo restando il divieto previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre

    2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

    2. Per realizzare le finalita' di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:

  19. eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

  20. razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;

  21. limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;

  22. diminuzione del numero dei componenti degli organismi;

  23. riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi;

    e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso;

    e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del

    Consiglio dei Ministri.

    2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilita' dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso.

    3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.

    4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3

    entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonche' gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero...

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