Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 1° OTTOBRE 2005, N. 202
All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: "Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali" sono inserite le seguenti: ", di seguito denominato "Centro nazionale",", le parole da: "dei Centri" fino a: "sperimentali" sono sostituite dalle seguenti: "degli Istituti zooprofilattici sperimentali con i loro Centri di referenza ed in particolare di quello per l'influenza aviaria di Padova" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nel limite massimo di spesa di 190.000 euro per l'anno 2005 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006";
al comma 2, dopo la parola: "Centro" e' inserita la seguente: "nazionale";
al comma 3, le parole: "di lotta ed emergenza contro le malattie animali" sono soppresse e le parole: "nonche' del" sono sostituite dalle seguenti: "nonche' il";
al comma 4, nella lettera a), dopo la parola: "indire" e' soppresso il segno di interpunzione: "," e le parole: "di sessanta dirigenti" sono sostituite dalle seguenti: "di un numero massimo di sessanta dirigenti"; nella lettera b), le parole: "di cinquanta operatori" sono sostituite dalle seguenti: "di un numero massimo di cinquanta operatori";
dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
"4-bis. Alle assunzioni di cui al comma 4 si provvede nell'anno 2006 e, a decorrere dal medesimo anno, e' a tal fine autorizzata la spesa annua massima di 5.140.000 euro";
dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
"5-bis. Gli oneri derivanti dai commi 3 e 5 sono valutati in euro 93.360 per l'anno 2005 ed in euro 560.170 a decorrere dall'anno 2006.
5-ter. Il Ministro della salute adotta con ordinanza, ove occorra e comunque con un limite temporale non superiore a sei mesi, la sospensione parziale o totale dell'attivita' venatoria sull'intero territorio nazionale".
L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - (Modalita' di costituzione di scorte nazionali di farmaci antivirali e altro materiale profilattico). - 1. Al fine di fronteggiare il rischio di una pandemia influenzale, all'acquisto di medicinali ed altro materiale profilattico da destinare per la prevenzione del rischio epidemico anche per i cittadini italiani residenti nelle aree di infezione, si puo' far fronte, su richiesta del Ministro della salute e su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n.
468.
2. Con successivo accordo da stipulare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le...