LEGGE 15 giugno 2002, n. 112 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture

Coming into Force16 Giugno 2002
Published date15 Giugno 2002
Enactment Date15 Giugno 2002
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2002/06/15/002G0147/CONSOLIDATED/20050304
Official Gazette PublicationGU n.139 del 15-06-2002
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 15 giugno 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e

delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli

Avvertenza: Il decreo-legge 15 aprile 2002, n. 63, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 80 del 17 aprile 2002. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 34.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 15 APRILE 2002, N. 63

All'articolo 1:

al comma 2, dopo le parole: "non tributaria" sono inserite le seguenti: ", anche degli enti territoriali,".

All'articolo 2:

al comma 1, alinea, le parole: "regolamento emanato con" sono sostituite dalle seguenti: "regolamento di cui al";

al comma 1, capoverso 1, le parole: "testo unico delle imposte sui redditi, approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "testo unico delle imposte sui redditi, di cui al".

All'articolo 3:

al comma 1, dopo le parole: "e' ridotto" sono inserite le seguenti: ", fino al 31 dicembre 2002,";

al comma 2, sono aggiunte, infine, le parole: "nonche' i medicinali da DNA ricombinante inseriti nell'allegato 2 al decreto del Ministro della sanita' 22 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2001, e i farmaci il cui prezzo di vendita al pubblico e' inferiore a cinque euro"; al comma 3, le parole: "in Italia o" sono soppresse;

al comma 4, dopo la parola: "riunioni" sono inserite le seguenti "di cui al comma 3 " ;

al comma 5, le parole: "il 8 per cento" sono sostituite dalle seguenti.. " l'8 per cento";

al comma 6, dopo la parola: "riunioni" sono inserite le seguenti: "di cui al comma 3";

al comma 8, primo periodo, le parole da: "ad un anno nel 2002" fino a: "2003" sono sostituite dalle seguenti: "a sei mesi per ogni anno solare, a decorrere dal 1 gennaio 2004";

dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:

"8-bis. E' consentito a soggetti terzi che intendano produrre per l' esportazione principi attivi coperti dai certificati complementari di protezione di cui all'articolo 4 della legge 19 ottobre 1991, n. 349, nonche' all'articolo 4-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, introdotto dall'articolo 1 della citata legge n. 349 del 1991, di avviare con i titolari dei certificati suddetti, presso il Ministero delle attivita' produttive, una procedura per il rilascio di licenze volontarie a titolo oneroso nel rispetto della legislazione vigente in materia.

8-ter. Le licenze di cui al conuna 8-bis sono comunque valide unicamente per l'esportazione verso Paesi nei quali la protezione brevettuale dei relativi principi attivi sia scaduta, ivi compreso l'eventuale certificato complementare di protezione, e in conformita' alle normative vigenti nei Paesi di destinazione.

8-quater. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle attivita' produttive, sentiti i settori interessati, definisce i criteri di funzionamento della procedura di cui al comma 8-bis ";

al comma 9, primo periodo, dopo la parola: "farmaci" sono inserite le seguenti: ", ad esclusione di quelli di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539," e dopo le parole: "di pubblicita'," sono inserite le seguenti: "dopo l'indicazione del marchio,"; al secondo periodo le parole: "non superiore all'80 per cento di quello" sono sostituite dalle seguenti: "uguale a quello";

dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

"9-bis. Il collegio sindacale delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliere segnala periodicamente al direttore generale dell'azienda, al presidente della regione e al Ministero dell'economia e delle finanze gli eventuali scostamenti della spesa effettuata rispetto ai livelli programmati nei documenti contabili vigenti di finanza pubblica. II direttore generale dell'azienda da' comunicazione dei provvedimenti adottati per assicurare il rispetto dei limiti di spesa previsti.

9-ter. Le deliberazioni della Commissione unica del farmaco concernenti riclassificazione dei farmaci ovvero nuove ammissioni alla rimborsabilita', con effetto dal 1 giugno 2002, sono approvate con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al decreto e' allegata una relazione tecnica, verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto gli effetti finanziari dello stesso. In particolare la relazione tecnica attesta che dalle deliberazioni non derivano oneri maggiori rispetto ai livelli di spesa programmati nei documenti contabili vigenti di finanza pubblica nonche', in particolare, rispetto a quelli definiti nell'accordo tra Governo, regioni e province autonome dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Lerciale n. 207 del 6 settembre 2001. I decreti di approvazione sono trasmessi alla Corte dei conti per la relativa registrazione".

Dopo l'articolo 4, e' inserito il seguente;

"Art. 4-bis (Finanziamento della spesa sanitaria). - 1. Alla definitiva copertura delle maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2000 e 2001 si fa fronte, in conformita' all'accordo tra Governo, regioni e province autonome sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, come segue:

  1. quanto a euro 1.394.433.627,55 per l'anno 2000 e quanto a euro 3.412.747.189,18 per l'anno 2001 con oneri a carico ciel bilancio dello Stato;

  2. per l'importo residuo, con oneri a carico delle regioni e delle province autonome, che vi provvedono con propri mezzi di bilancio, inclusi, limitatamente all'anno 2000, quelli eventualmente derivanti da operazioni di indebitamento.

    1. Per le ulteriori specifiche esigenze del Policlinico Umberto I di Roma, lo Stato provvede ad attribuire alla regione Lazio:

  3. l'importo di euro 156.486.440,42 a titolo di acconto del disavanzo provvisorio registrato in sede di accertamento della massa attiva e passiva relativa alla gestione liquidatoria dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I a tutto il 31 dicembre 1999, che residua dopo l'assegnazione della quota parte di risorse attribuite alla regione Lazio, ai sensi del decreto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2001, n. 129;

  4. l'importo di euro 205.033.388,94 a titolo di ripiano dei disavanzi dell'azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, per gli anni 2000 e 2001, in conformita' all'accordo di cui al comma 1.

    1. Le regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento dei loro disavanzi ai sensi della normativa vigente. Non si applica il disposto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

    2. Le disponibilita' finanziarie di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni:

  5. per l'anno 2000, secondo i criteri utilizzati per il riparto del Fondo sanitario nazionale per il medesimo anno;

  6. per l'anno 2001, secondo la proposta delle regioni di cui alla riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 17 gennaio 2002.

    1. I presidenti delle regioni Sicilia e Sardegna comunicano ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze le quote del finanziamento della spesa sanitaria posta a proprio carico nonche' la completa utilizzazione di dette quote.

    2. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato:

  7. ad erogare alle regioni, a titolo di acconto delle somme spettanti ai sensi del comma 4 per il ripiano dei disavanzi di parte corrente degli anni 2000 e 2001, gli importi indicati rispettivamente nelle colonne 3 e 4 della tabella A allegata al presente decreto; la liquidazione del saldo per l'anno 2000 e' subordinata alla comunicazione da parte dei presidenti delle regioni dell'avvenuta assunzione dei provvedimenti a copertura della quota di ripiano del residuo disavanzo posta a loro carico; per l'anno 2001, e' subordinata al rispetto degli impegni indicati al punto 19 dell'accordo di cui al comma 1;

  8. ad erogare alla regione Lazio, a titolo di acconto delle somme spettanti, ai sensi del comma 2, lettera a), per la parziale copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 1999, l'importo indicato nella colonna 6 della tabella A allegata al presente...

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