DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 2003, n. 129 - Regolamento di organizzazione del Ministero della salute

Coming into Force21 Giugno 2003
End of Effective Date28 Luglio 2011
Published date06 Giugno 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2003/06/06/003G0151/CONSOLIDATED/20110714
Enactment Date28 Marzo 2003
Official Gazette PublicationGU n.129 del 06-06-2003
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonche' i commi 2 e 3 del medesimo articolo 13;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visti gli articoli 47-bis, 47-ter e 47-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotti dall'articolo 11 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Considerato che l'articolo 47-bis del citato decreto legislativo n. 300 del 1999 ha istituito il Ministero della salute, identificandone le attribuzioni;

Ritenuta, pertanto, la necessita' di definire l'organizzazione del Ministero della salute, in conformita' alle funzioni previste dagli articoli 47-bis, 47-ter e 47-quater del decreto legislativo n. 300 del 1999;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 novembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 2002;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 2 maggio 2002;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 novembre

2002; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2003;

Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Dipartimenti e direzioni generali

  1. Per lo svolgimento delle funzioni di interesse sanitario di spettanza statale e salve le competenze delle Regioni come individuate dalla normativa vigente, il Ministero della salute, di seguito denominato Ministero, ai sensi dell'articolo 47-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotto dall'articolo 11 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, si articola nei seguenti dipartimenti:

    1. dipartimento della qualita';

    2. dipartimento dell'innovazione;

    3. dipartimento della prevenzione e della comunicazione.

  2. I dipartimenti assicurano l'esercizio delle funzioni del Ministero, in conformita' al presente regolamento, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

  3. Alla preposizione a ciascun dipartimento si provvede ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il capo del dipartimento conferisce ad uno dei dirigenti preposti agli uffici di cui al comma 4 le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento.

  4. All'interno dei dipartimenti di cui al comma 1 sono istituiti uffici di livello dirigenziale generale, di seguito denominati direzioni generali, nel numero e con le attribuzioni previsti dagli articoli 2, 3 e 4. Ciascun dirigente preposto ai predetti uffici conferisce a un dirigente di seconda fascia le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonche' i commi 2 e 3 del medesimo articolo 13;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visti gli articoli 47-bis, 47-ter e 47-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotti dall'articolo 11 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Considerato che l'articolo 47-bis del citato decreto legislativo n. 300 del 1999 ha istituito il Ministero della salute, identificandone le attribuzioni;

Ritenuta, pertanto, la necessita' di definire l'organizzazione del Ministero della salute, in conformita' alle funzioni previste dagli articoli 47-bis, 47-ter e 47-quater del decreto legislativo n. 300 del 1999;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 novembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 2002;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 2 maggio 2002;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 novembre 2002;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2003;

Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Dipartimenti e direzioni generali

  1. Per lo svolgimento delle funzioni di interesse sanitario di spettanza statale e salve le competenze delle Regioni come individuate dalla normativa vigente, il Ministero della salute, di seguito denominato Ministero, ai sensi dell'articolo 47-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotto dall'articolo 11 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, si articola nei seguenti dipartimenti:

    1. dipartimento della qualita';

    2. dipartimento dell'innovazione;

    3. dipartimento della prevenzione e della comunicazione.

    c-bis) Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti.

  2. I dipartimenti assicurano l'esercizio delle funzioni del Ministero, in conformita' al presente regolamento, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

  3. Alla preposizione a ciascun dipartimento si provvede ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il capo del dipartimento conferisce ad uno dei dirigenti preposti agli uffici di cui al comma 4 le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento.

  4. All'interno dei dipartimenti di cui al comma 1 sono istituiti uffici di livello dirigenziale generale, di seguito denominati direzioni generali, nel numero e con le attribuzioni previsti dagli articoli 2, 3 e 4. Ciascun dirigente preposto ai predetti uffici conferisce a un dirigente di seconda fascia le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 11 MARZO 2011, N. 108

Art 2.

Dipartimento della qualita'

  1. Il dipartimento della qualita' provvede alle attivita' ed agli interventi per lo sviluppo ed il monitoraggio di sistemi di garanzia della qualita' del Servizio sanitario nazionale e per la valorizzazione del capitale fisico, umano e sociale. Ad esso sono demandati i compiti dell'osservazione sul servizio all'utente, della formazione del personale e dell'individuazione dei fabbisogni informativi.

  2. Nell'ambito del dipartimento di cui al comma 1 sono istituite le seguenti direzioni generali:

    1. direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema;

    2. direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie;

    3. direzione generale del sistema informativo.

  3. COMMA ESPUNTO CON ERRATA-CORRIGE IN G.U. 18/06/2003, N. 139.

  4. La direzione generale di cui al comma 2, lettera a), svolge le seguenti funzioni relativamente a:

    1. definizione del Piano sanitario nazionale, dei piani di settore aventi rilievo ed applicazione nazionale ed individuazione degli strumenti strategici per il raggiungimento degli obiettivi e per la verifica del loro conseguimento;

    2. analisi dei fabbisogni finanziari del Servizio sanitario nazionale;

    3. elaborazione e verifica dei dati economici relativi all'attivita' del Servizio sanitario nazionale e aggiornamento dei modelli economici del Sistema informativo sanitario;

    4. determinazione dei criteri generali per la classificazione e la remunerazione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale;

    5. monitoraggio e qualificazione della rete dell'offerta sanitaria, in relazione anche alla mobilita' degli assistiti, e programmazione coordinata degli interventi rivolti alla valorizzazione dei centri di eccellenza sanitaria;

    6. supporto al nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici in sanita';

    7. definizione dei livelli essenziali di assistenza e monitoraggio sull'attuazione degli stessi e degli altri principi etici di sistema;

    8. coordinamento del trasferimento di competenze dal Ministero alle Regioni;

    9. verifica delle liste di attesa e promozione di interventi finalizzati alle loro riduzioni;

    10. definizione di criteri e requisiti per l'esercizio, l'autorizzazione e l'accreditamento delle attivita' sanitarie e verifica degli strumenti di valutazione della qualita' percepita e della loro efficacia;

    11. promozione dello...

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