DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1993, n. 266 - Riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421

Coming into Force18 Agosto 1993
Published date03 Agosto 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/08/03/093G0338/CONSOLIDATED/20071228
Enactment Date30 Giugno 1993
Official Gazette PublicationGU n.180 del 03-08-1993 - Suppl. Ordinario n. 68
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 1993;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Acquisiti i pareri delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della difesa, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per la funzione pubblica e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. Funzioni del Ministero della sanita'

  1. Il Ministero della sanita' esercita le funzioni amministrative riservate allo Stato della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e succes- sive modifiche ed integrazioni, in materia sanitaria, non delegate alle regioni ai sensi dell'art. 7 della stessa legge.

  2. Il Ministero partecipa alla elaborazione e alla attuazione delle politiche comunitarie.

  3. Il Ministero svolge, inoltre funzioni in materia di:

  1. programmazione sanitaria, predisposizione del piano sanitario nazionale, definizione degli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione, indirizzo del Servizio sanitario nazionale, determinazione dei livelli delle prestazioni da assicurare uniformente sul territorio nazionale;

  2. coordinamento del sistema informativo sanitario e verifica comparativa dei costi e dei risultati conseguiti dalle regioni e dalle strutture operative del Servizio sanitario nazionale;

  3. vigilanza sulla conformita' delle specialita' medicinali alle norme nazionali e comunitarie, e regolamentazione della materia farmaceutica tenuto conto delle indicazioni della commissione di cui all'art. 7;

  4. sanita' pubblica, sanita' pubblica veterinaria, nutrizione e igiene degli alimenti;

  5. ricerca e sperimentazione in materia sanitaria;

  6. professioni e attivita' sanitarie.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 1993;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Acquisiti i pareri delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della difesa, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per la funzione pubblica e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. Funzioni del Ministero della sanita'

  1. Il Ministero della sanita' esercita le funzioni amministrative riservate allo Stato della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e succes- sive modifiche ed integrazioni, in materia sanitaria, non delegate alle regioni ai sensi dell'art. 7 dalla stessa legge.

  2. Il Ministero partecipa alla elaborazione e alla attuazione delle politiche comunitarie.

  3. Il Ministero svolge, inoltre funzioni in materia di:

  1. programmazione sanitaria, predisposizione del piano sanitario nazionale, definizione degli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione, indirizzo del Servizio sanitario nazionale, determinazione dei livelli delle prestazioni da assicurare uniformente sul territorio nazionale;

  2. coordinamento del sistema informativo sanitario e verifica comparativa dei costi e dei risultati conseguiti dalle regioni e dalle strutture operative del Servizio sanitario nazionale;

  3. vigilanza sulla conformita' delle specialita' medicinali alle norme nazionali e comunitarie, e regolamentazione della materia farmaceutica tenuto conto delle indicazioni della commissione di cui all'art. 7;

  4. sanita' pubblica, sanita' pubblica veterinaria, nutrizione e igiene degli alimenti;

  5. ricerca e sperimentazione in materia sanitaria;

  6. professioni e attivita' sanitarie.

Art 2.

Organizzazione del Ministero

  1. L'organizzazione del Ministero e' articolato in:

    1. dipartimenti, in relazione alle funzioni di cui all'art. 1 ed in numero non superiore a quattro;

    2. servizi, con compiti strumentali di studio, documentazione, vigilanza sugli enti, amministrazione del personale e della contabilita'.

  2. La costituzione dei dipartimenti e dei servizi, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e delle relative funzioni, la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale sono disposte con regolamenti ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sulla base dei seguenti criteri:

    1. la determinazione dei compiti dei dipartimenti e dei servizi e' retta da criteri di omogeneita', complementarieta' e organicita', anche mediante l'accorpamento di uffici esistenti;

    2. l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi si conforma al criterio di flessibilita', per corrispondere al mutamento delle esigenze; si adatta allo svolgimento di compiti anche non permanenti e al raggiungimento di specifici obiettivi;

    3. gli uffici costituiscono le unita' operative dei dipartimenti e dei servizi e sono istituiti esclusivamente nel loro ambito;

    4. l'ordinamento complessivo diminuisce i costi amministrativi e rende piu' spedite le procedure, riducendone i tempi.

  3. Il regolamento di cui al comma 2 raccoglie tutte le disposizioni normative relative al Ministero ed e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le restanti norme vigenti sono abrogate ai sensi dell'art. 10.

  4. La dotazione organica del Ministero e' rideterminata con regolamenti da adottare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in misura comunque non superiore ai posti attualmente coperti, sulla base dei seguenti criteri:

    1. eliminazione delle duplicazioni di struttura;

    2. semplificazioni dei procedimenti amministrativi;

    3. contenimento della spesa pubblica;

    4. razionalizzazione dell'organizzazione.

  5. Con decreti del Ministro, sono definiti:

    1. l'articolazione in uffici dei dipartimenti e dei servizi e le relative competenze;

    2. gli uffici con durata determinata o per il raggiungimento di specifici obiettivi;

    3. la preposizione dei dirigenti agli uffici e l'assegnazione del personale.

  6. Ogni tre anni, l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica, al fine di accertarne funzionalita' ed efficienza. Dell'esito della verifica il Ministro riferisce alle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

  7. Possono essere istituiti, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, commissioni di studio anche con la partecipazione di esperti estranei all'amministrazione, nei limiti delle dotazioni dei capitoli di spesa. Con le stesse modalita' e' istituita e disciplinata la commissione per la ricerca sanitaria, sentito anche il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art 2.

Organizzazione del Ministero

1. L'organizzazione del Ministero e' articolata in:

  1. dipartimenti, in relazione alle funzioni di cui all'art. 1 ed in numero non superiore a quattro;

  2. servizi, con compiti strumentali di studio, documentazione, vigilanza sugli enti, amministrazione del personale e della contabilita'.

    1. La costituzione dei dipartimenti e dei servizi, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e delle relative funzioni, la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale sono disposte con regolamenti ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sulla base dei seguenti criteri:

  3. la determinazione dei compiti dei dipartimenti e dei servizi e' retta da criteri di omogeneita', complementarieta' e organicita', anche mediante l'accorpamento di uffici esistenti;

  4. l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi si conforma al criterio di flessibilita', per corrispondere al mutamento delle esigenze; si adatta allo svolgimento di compiti anche non permanenti e al raggiungimento di specifici obiettivi;

  5. gli uffici costituiscono le unita' operative dei dipartimenti e dei servizi e sono istituiti esclusivamente nel loro ambito;

  6. l'ordinamento complessivo diminuisce i costi amministrativi e rende piu' spedite le procedure, riducendone i tempi.

    1. Il regolamento di cui al comma 2 raccoglie tutte le disposizioni normative relative al Ministero ed e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le restanti norme vigenti sono abrogate ai sensi dell'art. 10.

    2. La dotazione organica del Ministero e' rideterminata con regolamenti da adottare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in misura comunque non superiore ai posti attualmente coperti, sulla base dei seguenti criteri:

  7. eliminazione delle duplicazioni di struttura;

  8. semplificazioni dei procedimenti amministrativi;

  9. contenimento della spesa...

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