DECRETO LEGISLATIVO 13 luglio 2017, n. 116 - Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57

Coming into Force15 Agosto 2017
Enactment Date13 Luglio 2017
Published date31 Luglio 2017
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2017/07/31/17G00129/CONSOLIDATED/20200229
Official Gazette PublicationGU n.177 del 31-07-2017
Capo I Disposizioni generali
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57 recante disposizioni di delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace;

Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26;

Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e, in particolare, l'articolo 4;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 5 maggio 2017;

Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 luglio 2017;

Sulla proposta del Ministro della giustizia; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Magistratura onoraria

  1. Il «giudice onorario di pace» e' il magistrato onorario addetto all'ufficio del giudice di pace. Al giudice onorario di pace sono assegnati i compiti e le funzioni di cui all'articolo 9.

  2. Il «vice procuratore onorario» e' il magistrato onorario addetto all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica istituito ai sensi dell'articolo 2. Al vice procuratore onorario sono assegnati i compiti e le funzioni di cui all'articolo 16.

  3. L'incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea, si svolge in modo da assicurare la compatibilita' con lo svolgimento di attivita' lavorative o professionali e non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego. Al fine di assicurare tale compatibilita', a ciascun magistrato onorario non puo' essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana. Ai magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e attivita', da svolgere sia in udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma.

  4. Il magistrato onorario esercita le funzioni giudiziarie secondo principi di autoorganizzazione dell'attivita', nel rispetto dei termini e delle modalita' imposti dalla legge e dalle esigenze di efficienza e funzionalita' dell'ufficio.

Art 2.

Istituzione dell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica

  1. Sono costituite, nelle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate «ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica».

  2. L'ufficio di cui al comma 1 si avvale, secondo le determinazioni organizzative del procuratore della Repubblica, dei vice procuratori onorari, del personale di segreteria, di coloro che svolgono il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Art 3.

Dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari. Pianta organica dell'ufficio del giudice di pace

  1. La dotazione organica dei giudici onorari di pace e' fissata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura, tenendo conto delle esigenze di efficienza e funzionalita' dei servizi della giustizia, in relazione a tutti i compiti e le funzioni previsti dalle disposizioni del Capo III. Con separato decreto del Ministro della giustizia e' determinata la pianta organica degli uffici del giudice di pace.

  2. In sede di prima applicazione del presente decreto, la dotazione organica dei giudici onorari di pace non puo', in ogni caso, essere superiore a quella dei magistrati professionali che svolgono funzioni giudicanti di merito. Nel computo di cui al primo periodo non si considerano i magistrati professionali con funzioni direttive di merito giudicanti.

  3. Con il decreto di cui al comma 1, primo periodo, e' fissata la dotazione organica dei vice procuratori onorari e con il decreto del Ministro della giustizia di cui al secondo periodo del predetto comma e' conseguentemente determinata la pianta organica degli uffici di collaborazione del procuratore della Repubblica.

  4. In sede di prima applicazione del presente decreto, la dotazione organica dei vice procuratori onorari non puo', in ogni caso, essere superiore a quella dei magistrati professionali che svolgono funzioni requirenti di merito. Nel computo di cui al primo periodo non si considerano i magistrati professionali con funzioni direttive di merito requirenti.

  5. La dotazione organica e le piante organiche sono stabilite in modo da assicurare il rispetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3.

  6. La modifica della pianta organica degli uffici di cui ai commi 1 e 3 e' disposta, anche su segnalazione dei capi degli uffici, con le modalita' di cui ai predetti commi.

  7. Con il decreto di cui al comma 1, secondo periodo, e' individuato, per ciascun ufficio del giudice di pace, il numero dei giudici onorari di pace che esercitano la giurisdizione civile e penale presso il medesimo ufficio nonche' il numero dei giudici onorari di pace addetti all'ufficio per il processo del tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio del giudice di pace.

  8. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 28 aprile 2016, n. 57, i criteri di cui ai commi 2 e 4 per la determinazione della dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari possono essere adeguati nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo II Del conferimento dell'incarico di magistrato onorario, del tirocinio e delle incompatibilità
Art 4.

Requisiti per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario

  1. Per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

    1. cittadinanza italiana;

    2. esercizio dei diritti civili e politici;

    3. essere di condotta incensurabile;

    4. idoneita' fisica e psichica;

    5. eta' non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta;

    6. laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;

    7. in caso di partecipazione alla assegnazione di incarichi di magistrato onorario negli uffici aventi sede, rispettivamente, nella Provincia autonoma di Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta, conoscenza, rispettivamente, della lingua tedesca e della lingua francese; per la valutazione in ordine al possesso di detto requisito si applicano le vigenti disposizioni di legge.

  2. Non puo' essere conferito l'incarico a coloro che:

    1. hanno riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

    2. sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personali;

    3. hanno subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione piu' lieve prevista dall'ordinamento di appartenenza;

    4. sono stati collocati in quiescenza;

    5. hanno svolto per piu' di quattro anni, anche non consecutivi le funzioni giudiziarie onorarie disciplinate dal presente decreto;

    6. non sono stati confermati nell'incarico di magistrato onorario, a norma dell'articolo 18; o e' stata disposta nei loro confronti la revoca dell'incarico, a norma dell'articolo 21.

  3. Costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine:

    1. l'esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie, fermo quanto previsto dal comma 2, lettera e);

    2. l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato;

    3. l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di notaio;

    4. l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche nelle universita';

    5. lo svolgimento con esito positivo del tirocinio di cui all'articolo 7, senza che sia intervenuto il conferimento dell'incarico di magistrato onorario;

    6. l'esercizio pregresso, per almeno un biennio, delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica non inferiore a quella di direttore amministrativo;

    7. lo svolgimento, con esito positivo, dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69...

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