DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2006, n. 25 - Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 25 luglio 2005, n. 150

Coming into Force04 Maggio 2006
Enactment Date27 Gennaio 2006
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2006/02/03/006G0036/CONSOLIDATED/20160531
Published date03 Febbraio 2006
Official Gazette PublicationGU n.28 del 03-02-2006 - Suppl. Ordinario n. 26
TITOLO I Istituzione del consiglio direttivo della corte di cassazione
Capo I Istituzione, composizione e durata in carica del consiglio direttivo della Corte di cassazione
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l'emanazione di un testo unico;

Visti, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera c), e 2, comma 3, della citata legge n. 150 del 2005, che conferiscono al Governo la delega ad adottare uno o piu' decreti legislativi diretti a disciplinare la composizione, le competenze e la durata in carica dei consigli giudiziari, nonche' ad istituire il Consiglio direttivo della Corte di cassazione;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 29 novembre 2005 ed in data 1° dicembre 2005, e del Senato della Repubblica, espressi in data 1° dicembre 2005 ed in data 30 novembre 2005, a norma dell'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 150 del 2005;

Ritenuto di conformarsi alle condizioni formulate dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati e dalla Commissione programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica, con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ed esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati e dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Istituzione e composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione

  1. E' istituito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto dal primo presidente, dal procuratore generale presso la stessa Corte e dal presidente del Consiglio nazionale forense, che ne sono membri di diritto, nonche' da un magistrato che esercita funzioni direttive giudicanti di legittimita', da un magistrato che esercita funzioni direttive requirenti di legittimita', da due magistrati che esercitano funzioni giudicanti di legittimita' e da un magistrato che esercita funzioni requirenti di legittimita', eletti tutti dai magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, da un professore ordinario di universita' in materie giuridiche, nominato dal Consiglio universitario nazionale, e da un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominato dal Consiglio nazionale forense.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l'emanazione di un testo unico;

Visti, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera c), e 2, comma 3, della citata legge n. 150 del 2005, che conferiscono al Governo la delega ad adottare uno o piu' decreti legislativi diretti a disciplinare la composizione, le competenze e la durata in carica dei consigli giudiziari, nonche' ad istituire il Consiglio direttivo della Corte di cassazione;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 29 novembre 2005 ed in data 1° dicembre 2005, e del Senato della Repubblica, espressi in data 1° dicembre 2005 ed in data 30 novembre 2005, a norma dell'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 150 del 2005;

Ritenuto di conformarsi alle condizioni formulate dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati e dalla Commissione programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica, con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ed esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati e dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. (( (Istituzione e composizione del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione)

  1. E' istituito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto dal primo presidente, dal procuratore generale presso la stessa Corte e dal presidente del Consiglio nazionale forense, da otto magistrati, di cui due che esercitano funzioni requirenti, eletti da tutti e tra tutti i magistrati in servizio presso la Corte e la Procura generale, nonche' da due professori universitari di ruolo di materie giuridiche, nominati dal Consiglio universitario nazionale, e da un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominato dal Consiglio nazionale forense.))

Art 2.

Membri supplenti

  1. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione e' altresi' composto da sei membri supplenti, di cui quattro magistrati che esercitano, rispettivamente, funzioni direttive giudicanti di legittimita', funzioni direttive requirenti di legittimita', funzioni giudicanti di legittimita' e funzioni requirenti di legittimita', eletti tutti dai magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, un professore ordinario di universita' in materie giuridiche, nominato dal Consiglio universitario nazionale ed un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritti da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominato dal Consiglio nazionale forense.

  2. In caso di mancanza o di impedimento, i membri di diritto del Consiglio direttivo della Corte di cassazione sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni.

Art 2.

Membri supplenti

  1. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111.

  2. In caso di mancanza o di impedimento, i membri di diritto del Consiglio direttivo della Corte di cassazione sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni.

Art 3.

Organi

  1. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione e' presieduto dal primo presidente della Corte. Nella prima seduta il Consiglio elegge al suo interno, con votazione effettuata a scrutinio segreto, un vice presidente, scelto tra i componenti non togati e, tra i componenti togati, il segretario.

  2. Alle spese connesse all'attivita' svolta dalla segreteria del Consiglio direttivo della Corte di cassazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili presso la Corte di cassazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art 3.

Organi

  1. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione e' presieduto dal primo presidente della Corte. Nella prima seduta il Consiglio elegge al suo interno, con votazione effettuata a scrutinio segreto, . . ., tra i componenti togati, il segretario ed adotta le disposizioni concernenti l'organizzazione dell'attivita' e la ripartizione degli affari.

  2. Alle spese connesse all'attivita' svolta dalla segreteria del Consiglio direttivo della Corte di cassazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili presso la Corte di cassazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art 4.

Elezione dei componenti togati del Consiglio direttivo della Corte di cassazione

  1. Ai fini della elezione, da parte dei magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, dei cinque componenti togati effettivi e dei quattro componenti...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT