LEGGE 28 aprile 2016, n. 57 - Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace

Coming into Force14 Maggio 2016
Published date29 Aprile 2016
Enactment Date28 Aprile 2016
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2016/04/29/16G00069/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.99 del 29-04-2016
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Contenuto della delega

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o piu' decreti legislativi diretti a:

  1. prevedere un'unica figura di giudice onorario, inserito in un solo ufficio giudiziario;

  2. prevedere la figura del magistrato requirente onorario, inserito nell'ufficio della procura della Repubblica;

  3. disciplinare i requisiti e le modalita' di accesso alla magistratura onoraria, il procedimento di nomina ed il tirocinio;

  4. operare la ricognizione e il riordino della disciplina relativa alle incompatibilita' all'esercizio delle funzioni di magistrato onorario;

  5. disciplinare le modalita' di impiego dei magistrati onorari all'interno del tribunale e della procura della Repubblica;

  6. disciplinare il procedimento di conferma del magistrato onorario e la durata massima dell'incarico;

  7. regolamentare il procedimento di trasferimento ad altro ufficio;

  8. individuare i doveri e i casi di astensione del magistrato onorario;

  9. regolamentare i casi di decadenza dall'incarico, revoca e dispensa dal servizio;

  10. regolamentare la responsabilita' disciplinare e quindi individuare le fattispecie di illecito disciplinare, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione;

  11. prevedere e regolamentare il potere del presidente del tribunale di coordinare i giudici onorari;

  12. prevedere i criteri di liquidazione dell'indennita';

  13. operare la ricognizione e il riordino della disciplina in materia di formazione professionale;

  14. ampliare, nel settore penale, la competenza dell'ufficio del giudice di pace, nonche' ampliare, nel settore civile, la competenza del medesimo ufficio, per materia e per valore, ed estendere, per le cause il cui valore non ecceda euro 2.500, i casi di decisione secondo equita';

  15. prevedere una sezione autonoma del Consiglio giudiziario con la partecipazione di magistrati onorari elettivi;

  16. prevedere il regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui al presente comma;

  17. prevedere specifiche norme di coordinamento delle nuove disposizioni con le altre disposizioni di legge e per l'abrogazione delle norme divenute incompatibili.

Art 2.

Principi e criteri direttivi

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

    a) superare la distinzione tra giudici onorari di tribunale e giudici di pace, denominandoli «giudici onorari di pace» e facendoli confluire tutti nell'ufficio del giudice di pace, salvo quanto previsto dal comma 5;

    b) prevedere che il Ministro della giustizia stabilisca la dotazione organica dei giudici onorari di pace e conseguentemente di ciascun ufficio del giudice di pace.

  2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

    a) prevedere che il magistrato requirente onorario sia inserito in un'articolazione denominata «ufficio dei vice procuratori onorari», costituita presso l'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;

    b) prevedere che il Ministro della giustizia stabilisca la dotazione organica dei vice procuratori onorari e li ripartisca tra le procure della Repubblica, tenendo conto anche della pianta organica dei magistrati professionali.

  3. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

    a) disciplinare i requisiti e le modalita' di accesso alla magistratura onoraria, prevedendo, tra l'altro, i requisiti:

    1) della cittadinanza italiana;

    2) del possesso dei diritti civili e politici;

    3) di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, salvi gli effetti della riabilitazione;

    4) della onorabilita', anche con riferimento alle sanzioni disciplinari eventualmente riportate;

    5) della idoneita' fisica e psichica;

    6) dell'eta' non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta anni;

    7) della professionalita';

    8) dell'aver conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;

    b) prevedere i titoli preferenziali per la nomina a magistrato onorario, in particolare a favore:

    1) di coloro che hanno esercitato funzioni giudiziarie a titolo onorario;

    2) di coloro che svolgono o hanno svolto la professione di avvocato;

    3) di coloro che svolgono o hanno svolto la professione di notaio;

    4) di coloro che insegnano o hanno insegnato materie giuridiche presso le universita';

    c) prevedere che a parita' di titolo preferenziale abbia precedenza chi ha la piu' elevata anzianita' professionale e che, in caso di ulteriore parita', abbia la precedenza chi ha minore eta' anagrafica;

    d) prevedere che la nomina a magistrato onorario sia preclusa per i soggetti che, pur essendo in possesso dei requisiti previsti, risultano collocati in quiescenza;

    e) attribuire alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera q) del comma 1 dell'articolo 1, la competenza ad emettere il bando del concorso per titoli per l'accesso alla magistratura onoraria, ad istruire e valutare, previa acquisizione del parere dell'organo istituzionale al quale l'istante risulti eventualmente iscritto, le domande e, all'esito, a trasmettere al Consiglio superiore della magistratura le proposte di ammissione al tirocinio sulle quali delibera il Consiglio superiore medesimo;

    f) disciplinare la durata e le modalita' di svolgimento del tirocinio presso un magistrato professionale affidatario, stabilendo che nel corso dello stesso non sia dovuta alcuna forma di indennita' e che, all'esito, la sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera q) del comma 1 dell'articolo 1, formuli un giudizio di idoneita' e proponga una graduatoria degli idonei per la nomina a magistrati onorari;

    g) prevedere che la nomina del magistrato onorario sia di competenza del Ministro della giustizia, che provvede in conformita' alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura sull'idoneita' ad assumere le funzioni giudiziarie onorarie.

  4. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

    a) prevedere che non possano esercitare le funzioni di magistrato onorario:

    1) i membri del Parlamento nazionale e i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonche' i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

    2) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

    3) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici o nelle associazioni sindacali maggiormente rappresentative;

    4) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;

    5) coloro che svolgono abitualmente attivita' professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o societa' di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attivita' nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie;

    b) prevedere che gli avvocati non possano esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della societa' tra professionisti, il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado; prevedere che gli avvocati che esercitano la propria attivita' professionale nell'ambito di societa' o associazioni tra professionisti non possano esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale la societa' o l'associazione forniscono i propri servizi; prevedere che non costituisca causa di incompatibilita' l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonche' davanti alle commissioni tributarie;

    c) prevedere che gli avvocati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possano esercitare la professione forense presso l'ufficio giudiziario al quale appartengono e non possano rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio; prevedere che il divieto si applichi anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della societa' tra professionisti, al coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado;

    d) prevedere che i magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinita' fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possano essere nominati presso lo stesso ufficio giudiziario;

    e) prevedere che il magistrato onorario non possa ricevere, assumere o mantenere incarichi dall'autorita' giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

  5. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), con riferimento alle...

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