LEGGE 9 agosto 2013, n. 98 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Coming into Force21 Agosto 2013
Published date20 Agosto 2013
Enactment Date09 Agosto 2013
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2013/08/20/13G00140/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.194 del 20-08-2013 - Suppl. Ordinario n. 63
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 24 giugno 2013, n. 72, recante misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, non convertite in legge.

  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 9 agosto 2013 NAPOLITANO Letta, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera a):

il numero 2 e' sostituito dal seguente:

2. l'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima della garanzia diretta concessa dal Fondo fino all'80 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria, con riferimento alle "operazioni di anticipazione di credito, senza cessione dello stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni" e alle "operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi" di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193, fermi restando gli ulteriori limiti nonche' i requisiti e le procedure previsti dai medesimi articoli; la misura massima di copertura della garanzia diretta di cui al presente numero si applica anche alle operazioni in favore di imprese ubicate in aree di crisi definite dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonche' alle operazioni garantite a valere sulla sezione speciale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009

;

al numero 3, le parole: «di accesso e di gestione della garanzia» sono sostituite dalle seguenti: «di ammissione alla garanzia e di gestione delle relative pratiche»;

dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:

b-bis) prevedere specifici criteri di valutazione ai fini dell'ammissione alla garanzia del Fondo da parte delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, nonche' delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381

;

il comma 3 e' soppresso;

il comma 4 e' sostituito dal seguente:

4. Al comma 3, ultimo periodo, dell'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "all'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 50 per cento"

;

al comma 5:

il primo periodo e' soppresso e le parole: «Conseguentemente, all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni»;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

5-bis. Nell'ambito delle risorse del Fondo di cui al comma 1 e previa adozione di un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli interventi ivi previsti sono estesi ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013. Con il decreto di cui al primo periodo sono determinate le modalita' di attuazione del presente comma, prevedendo in particolare un limite massimo di assorbimento delle risorse del Fondo non superiore al 5 per cento delle risorse stesse.

5-ter. Al fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, colma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, possono affluire, previa assegnazione all'entrata del bilancio dello Stato, contributi su base volontaria per essere destinati alla microimprenditorialita' ai sensi e secondo le modalita' di cui all'articolo 39, comma 7-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' di attuazione del presente comma nonche' le modalita' di contribuzione da parte di enti, associazioni, societa' o singoli cittadini al predetto fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996

.

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: «sistema produttivo, le» e' inserita la seguente: «micro,» e le parole: «per l'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo» sono sostituite dalle seguenti: «per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonche' per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali»;

al comma 2, dopo la parola: «banche» sono inserite le seguenti: «e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attivita' di leasing finanziario, purche' garantiti da banche»;

al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 8» sono aggiunte le seguenti: «, secondo periodo»;

al comma 7:

alla lettera a), dopo la parola: «banche» sono inserite le seguenti: «e agli intermediari di cui al comma 2»;

alla lettera b), dopo la parola: «banche» sono inserite le seguenti: «e degli intermediari di cui al comma 2» e le parole: «di scopo» sono soppresse;

alla lettera c), le parole: «che svolgono le banche» sono sostituite dalle seguenti: «che devono essere svolte dalle banche e dagli intermediari di cui al comma 2» e le parole: «sulla misura» sono sostituite dalle seguenti: «sulle misure previste dal presente articolo»;

dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:

8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, compatibilmente con la normativa europea vigente in materia, anche alle piccole e medie imprese agricole e del settore della pesca

.

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «Agli interventi» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'attuazione delle disposizioni», le parole: «sono attribuite» sono sostituite dalle seguenti: «sono destinate», le parole: «fonti finanziarie» sono sostituite dalle seguenti: «risorse finanziarie» e le parole: «non possono essere destinatari» sono sostituite dalle seguenti: «non sono destinatari»;

al comma 2, le parole: «decreto interministeriale» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dello sviluppo economico»;

al comma 4, le parole: «per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e le parole: «dal medesimo Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministero dello sviluppo economico»;

dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente:

4-bis. Al fine di consentire la migliore attuazione di quanto previsto all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 4 deve prevedere l'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del contratto di sviluppo, con esclusione del costo di opere infrastrutturali se previste, non inferiore a 20 milioni di euro, con riferimento ai programmi di sviluppo industriale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2010, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 2010, ovvero 7,5 milioni di euro, qualora tali programmi riguardino esclusivamente attivita' di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Nell'ambito del programma di sviluppo, i progetti d'investimento del proponente devono prevedere spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, a parte eventuali progetti di ricerca industriale a prevalente sviluppo sperimentale, con riferimento ai programmi di sviluppo industriale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del medesimo decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2010, ovvero 3 milioni di euro se tali programmi riguardano esclusivamente attivita' di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:

Art. 3-bis. - (Misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale). - 1. Le risorse per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, ripartite...

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