LEGGE 21 novembre 1991, n. 374 - Istituzione del giudice di pace

Coming into Force12 Dicembre 1991
Enactment Date21 Novembre 1991
Published date27 Novembre 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/11/27/091G0422/CONSOLIDATED/20200506
Official Gazette PublicationGU n.278 del 27-11-1991 - Suppl. Ordinario n. 76
CAPO I DEL GIUDICE DI PACE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Istituzione e funzioni del giudice di pace

  1. E' istituito il giudice di pace, il quale esercita la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le norme della presente legge.

  2. L'ufficio del giudice di pace e' ricoperto da un magistrato onorario appartenente all'ordine giudiziario.

Art 2.

Sede degli uffici del giudice di pace 1. Gli uffici del giudice di pace hanno sede in tutti i capoluoghi dei mandamenti esistenti fino alla data di entrata in vigore della legge 1 febbraio 1989, n. 30. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, possono essere istituite sedi distaccate dell'ufficio del giudice di pace in uno o piu' comuni del mandamento, ovvero in una o piu' circoscrizioni in cui siano ripartiti i comuni. 3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, due o piu' uffici contigui del giudice di pace possono essere costituiti in un unico ufficio con il limite che la popolazione complessiva risultante dall'accorpamento non superi i cinquantamila abitanti. Nel decreto e' designato il comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace.

Art 2.

(Sede e circondario degli uffici del giudice di pace).

((1. Gli uffici del giudice di pace hanno sede nei comuni di cui alla tabella A allegata alla presente legge, con competenza territoriale sul circondario ivi rispettivamente indicato.

  1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, possono essere istituite sedi distaccate. Con le medesime modalita' possono essere costituiti in un unico ufficio due o piu' uffici contigui. Nel decreto e' designato il comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace.)) 17

Art 3.

Ruolo organico e pianta organica degli uffici del giudice di pace

  1. Il ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace e' fissato in 4.700 posti; entro tale limite, e' determinata, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, la pianta organica degli uffici del giudice di pace.

  2. In caso di vacanza dell'ufficio del giudice di pace o di impedimento temporaneo del magistrato che ne esercita le funzioni, il presidente del tribunale puo' affidare temporaneamente la reggenza dell'ufficio al giudice di pace di un ufficio contiguo.

  3. Se la vacanza o l'impedimento si protrae per oltre sei mesi, si provvede a nuova nomina ai sensi dell'articolo 4.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116

Art 4.

Nomina nell'ufficio

  1. I magistrati onorari chiamati a ricoprire l'ufficio del giudice di pace sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, pre- via deliberazione del Consiglio superiore della magistratura su proposta formulata dal consiglio giudiziario territorialmente competente, integrato da cinque rappresentanti designati, d'intesa tra loro, dai consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori del distretto di corte d'appello.

  2. Ai fini previsti dal comma 1, il presidente della corte d'appello, almeno sei mesi prima che si verifichino vacanze nella pianta organica degli uffici del giudice di pace ovvero al verificarsi della vacanza, richiede ai sindaci dei comuni interessati di dare notizia delle vacanze medesime mediante affissione nell'albo pretorio ed ogni altra forma di pubblicita' ritenuta idonea, con invito alla presentazione, entro sessanta giorni, di una domanda, corredata dei documenti occorrenti per provare il possesso dei requisiti necessari per la nomina, dei titoli di preferenza e di una dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilita' previste dalla legge.

  3. Il presidente della corte d'appello, ricevute le domande degli interessati corredate dei relativi documenti, le trasmette al consiglio giudiziario. Il consiglio giudiziario formula le motivate proposte sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti, indicando, se possibile, in via prioritaria una terna di nomi scelti fra coloro che sono in possesso dei titoli di preferenza di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 5.

  4. Le domande degli interessati, i relativi documenti e le proposte del consiglio giudiziario sono trasmessi dal presidente della corte d'appello al Consiglio superiore della magistratura.

  5. Il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di giudice di pace assume possesso dell'ufficio entro sessanta giorni dalla nomina.

  6. In sede di prima applicazione il Consiglio superiore della magistratura adotta la deliberazione di cui al comma 1 entro otto mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge.

Art 4.

Nomina nell'ufficio

  1. I magistrati onorari chiamati a ricoprire l'ufficio del giudice di pace sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, pre- via deliberazione del Consiglio superiore della magistratura su proposta formulata dal consiglio giudiziario territorialmente competente, integrato da cinque rappresentanti designati, d'intesa tra loro, dai consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori del distretto di corte d'appello.

  2. Ai fini previsti dal comma 1, il presidente della corte d'appello, almeno sei mesi prima che si verifichino vacanze nella pianta organica degli uffici del giudice di pace ovvero al verificarsi della vacanza, richiede ai sindaci dei comuni interessati di dare notizia delle vacanze medesime mediante affissione nell'albo pretorio ed ogni altra forma di pubblicita' ritenuta idonea, con invito alla presentazione, entro sessanta giorni, di una domanda, corredata dei documenti occorrenti per provare il possesso dei requisiti necessari per la nomina, dei titoli di preferenza e di una dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilita' previste dalla legge.

  3. Il presidente della corte d'appello, ricevute le domande degli interessati corredate dei relativi documenti, le trasmette al consiglio giudiziario. Il consiglio giudiziario formula le motivate proposte sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti, indicando, se possibile, in via prioritaria una terna di nomi scelti fra coloro che sono in possesso dei titoli di preferenza di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 5.

  4. Le domande degli interessati, i relativi documenti e le proposte del consiglio giudiziario sono trasmessi dal presidente della corte d'appello al Consiglio superiore della magistratura.

  5. Il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di giudice di pace assume possesso dell'ufficio entro sessanta giorni dalla nomina.

    5-bis. In sede di prima applicazione il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di giudice di pace assume possesso dell'ufficio nel termine che verra' stabilito dal Ministro di grazia e giustizia.

  6. In sede di prima applicazione il Consiglio superiore della magistratura adotta la deliberazione di cui al comma 1 entro otto mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge.

Art 4.

(Ammissione al tirocinio)

((1. Il presidente della corte d'appello, almeno sei mesi prima che si verifichino vacanze nella pianta organica degli uffici del giudice di pace ovvero al verificarsi della vacanza, richiede ai sindaci dei comuni interessati di dare notizia delle vacanze medesime mediante affissione nell'albo pretorio ed ogni altra forma di pubblicita' ritenuta idonea, con invito alla presentazione, entro sessanta giorni, di una domanda nella quale dovranno essere indicati i requisiti...

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