DECRETO LEGISLATIVO 28 luglio 1989, n. 273 - Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni

Coming into Force24 Ottobre 1989
Enactment Date28 Luglio 1989
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1989/08/05/089G0342/CONSOLIDATED/20170731
Published date05 Agosto 1989
Official Gazette PublicationGU n.182 del 05-08-1989 - Suppl. Ordinario n. 57
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione delle norme necessarie per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico di imputati minorenni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 1989;

Visto il parere espresso in data 21 marzo 1989 dalla Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 8 della citata legge n. 81 del 1987;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 1989;

Visto il parere espresso in data 23 giugno 1989 dalla Commissione parlamentare a norma degli articoli 8, comma 3, e 9 della citata legge n. 81 del 1987;

Visti i pareri espressi in data 16 marzo e 28 giugno 1989 dal Consiglio superiore della magistratura;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 1989;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia; E M A N A

il seguente decreto legislativo: Art. 1.

  1. E' approvato il testo, allegato al presente decreto, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni;

  2. Le disposizioni allegate al presente decreto, salvo che sia diversamente disposto, entrano in vigore contestualmente al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 28 luglio 1989 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio

dei Ministri

VASSALLI, Ministro di grazia e

giustizia Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Art 2.
  1. Quando in una disposizione di legge e' fatto riferimento alla pretura o al pretore mandamentale, il riferimento deve intendersi alla pretura o al pretore circondariale.

  2. Quando nelle disposizioni di ordinamento giudiziario e' fatto riferimento alle sedi distaccate, il riferimento deve intendersi alle sezioni distaccate di pretura.

  3. Le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923 n. 2785 relative alla materia penale sono abrogate.

Art 3.
  1. L'articolo 39 comma 3 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, come da ultimo sostituito dall'articolo 6 comma 3 della legge 1› febbraio 1989 n. 30, e' sostituito dai seguenti:

    "All'assegnazione dei magistrati alle varie sezioni si provvede per ogni biennio a norma dell'articolo 7-bis.

    I magistrati assegnati alle sezioni distaccate possono, sulla base di criteri obiettivi e predeterminati in sede tabellare, anche svolgere funzioni presso la pretura circondariale o presso altre sezioni distaccate".

  2. Il decreto del presidente della corte di appello previsto dall'articolo 1 comma 1 del decreto-legge 15 maggio 1989 n. 173, convertito nella legge 11 luglio 1989 n. 251, e' immediatamente esecutivo agli effetti della procedura di variazione tabellare indicata nell'articolo 7- bis del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 449.

Art 4.
  1. Ai vice pretori onorari spetta una indennita' di lire sessantamila per ogni udienza, anche se tenuta in camera di consiglio. Non puo' essere corrisposta piu' di una indennita' al giorno.

  2. Ai vice procuratori onorari spetta una indennita' di lire sessantamila per ogni udienza in relazione alla quale e' conferita la delega a norma dell'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, sostituito dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 449. L'indennita' e' corrisposta per intero anche se la delega e' conferita soltanto per uno o per alcuni dei processi trattati nell'udienza. Non puo' essere corrisposta piu' di una indennita' al giorno.

  3. L'ammontare delle indennita' previste dai commi 1 e 2 puo' essere adeguato ogni tre anni, con decreto emanato dal ministro di grazia e giustizia di concerto con il ministro del tesoro, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.

  4. La spesa relativa gravera' sul capitolo 1589 del bilancio del ministero di grazia e giustizia.

  5. Sono abrogati gli articoli 32 comma 2 e 208 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12.

Art 4.
  1. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennita' di lire 190.000 per ogni udienza, anche se tenuta in camera di consiglio. Non possono essere corrisposte piu' di due indennita' al giorno.

  2. Ai vice procuratori onorari spetta un'indennita' di lire 190.000 per ogni udienza in relazione alla quale e' conferita la delega a norma dell'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. L'indennita' e' corrisposta per intero anche se la delega e' conferita soltanto per uno o per alcuni dei processi trattati nell'udienza. Non possono essere corrisposte piu' di due indennita' al giorno.

  3. L'ammontare delle indennita' previste dai commi 1 e 2 puo' essere adeguato ogni tre anni, con decreto emanato dal ministro di grazia e giustizia di concerto con il ministro del tesoro, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.

  4. La spesa relativa gravera' sul capitolo 1589 del bilancio del ministero di grazia e giustizia.

  5. Sono abrogati gli articoli 32 comma 2 e 208 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12.

Art 4.
  1. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennita' di euro 98 per le attivita' di udienza svolte nello stesso giorno.

    1-bis. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'ulteriore indennita' di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attivita' di cui al comma 1 superi le cinque ore.

  2. Ai vice procuratori onorari spetta un'indennita' giornaliera di euro 98 per l'espletamento delle seguenti attivita', anche se svolte cumulativamente:

    1. partecipazione ad una o piu' udienze in relazione alle quali e' conferita la delega;

    2. ogni altra attivita', diversa da quella di cui alla lettera a), delegabile a norma delle vigenti disposizioni di legge.

    2-bis. Ai vice procuratori onorari spetta un'ulteriore indennita' di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo necessario per lo svolgimento di una o piu' attivita' di cui al comma 2 superi le cinque ore giornaliere.

    2-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1-bis e 2-bis, la durata delle udienze e' rilevata dai rispettivi verbali e la durata della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attivita' di cui al comma 2, lettera b), e' rilevata dal procuratore della Repubblica.

  3. L'ammontare delle indennita' previste dai commi 1 e 2 puo' essere adeguato ogni tre anni, con decreto emanato dal ministro di grazia e giustizia di concerto con il ministro del tesoro, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.

  4. La spesa relativa gravera' sul capitolo 1589 del bilancio del ministero di grazia e giustizia.

  5. Sono abrogati gli articoli 32 comma 2 e 208 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12. 8

Art 5.
  1. La segnalazione al Consiglio superiore della magistratura prevista dall'articolo 70 comma 4 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, come modificato dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 449, avviene in modo riassuntivo semestralmente quando la sostituzione del magistrato alla udienza sia motivata da suo impedimento o da ragioni di servizio. Il magistrato e le parti possono...

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