DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1988, n. 449 - Approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni

Coming into Force27 Settembre 1989
Enactment Date22 Settembre 1988
Published date24 Ottobre 1988
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1988/10/24/088G0494/CONSOLIDATED/19921024
Official Gazette PublicationGU n.250 del 24-10-1988 - Suppl. Ordinario n. 92
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione delle norme necessarie per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico di imputati minorenni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1988;

Visto il parere espresso in data 16 maggio 1988 dalla Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 8 della citata legge n. 81 del 1987;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 1988;

Visto il parere espresso in data 20 settembre 1988 dalla Commissione parlamentare a norma dell'articolo 8, comma 3, della citata legge n. 81 del 1987;

Visto il parere espresso in data 19 luglio 1988 dal Consiglio superiore della magistratura;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 1988;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia; E M A N A il seguente decreto: Art. 1.

  1. E' approvato il testo, allegato al presente decreto, delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni.

  2. Le disposizioni allegate al presente decreto entrano in vigore un anno dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo che sia diversamente disposto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 22 settembre 1988 COSSIGA

DE MITA, Presidente

del Consiglio dei Ministri

VASSALLI, Ministro

di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

NORME PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AL NUOVO PROCESSO PENALE ED A QUELLO A CARICO DEGLI IMPUTATI MINORENNI
Art 2.
  1. L'articolo 2 comma 1 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' sostituito dal seguente:

    "Presso la corte suprema di cassazione, le corti di appello, i tribunali ordinari, i tribunali per i minorenni e le preture aventi sede nel capoluogo di ciascun circondario e' costituito l'ufficio del pubblico ministero".

  2. Il comma 2 del medesimo articolo e' abrogato.

Art 3.
  1. Dopo l'articolo 7 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' inserito il seguente:

    "Art. 7-bis (Tabelle degli uffici giudicanti). 1. La ripartizione degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e alle corti di assise, la assegnazione alle sezioni dei relativi presidenti e la attribuzione dell'incarico di cui agli articoli 35 comma 3, 46 comma 4, 50- bis, il conferimento delle specifiche attribuzioni processuali individuate dalla legge, la formazione dei collegi giudicanti, sono stabiliti ogni biennio con decreto del Presidente della Repubblica, in conformita' delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. Decorso il biennio, l'efficacia del decreto e' prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto.

  2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal Consiglio superiore della magistratura, valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e possono essere variate nel corso del biennio per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari, sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. I provvedimenti in via di urgenza, concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici sulla assegnazione dei magistrati, sono immediatamente esecutivi, salva la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura per la relativa variazione tabellare.

  3. Per quanto riguarda la corte suprema di cassazione il Consiglio superiore della magistratura delibera sulla proposta del primo presidente della stessa corte".

Art 4.
  1. Dopo l'articolo 7- bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' inserito il seguente:

    "Art. 7-ter (Criteri per l'assegnazione degli affari penali e la sostituzione dei giudici impediti). 1. L'assegnazione degli affari penali e' operata, secondo criteri obiettivi e predeterminati indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura, dal dirigente dell'ufficio alle singole sezioni e dal presidente della sezione ai singoli collegi e giudici. Nel determinare i criteri per l'assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce la concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice di tutti gli incidenti probatori e di tutti i provvedimenti relativi allo stesso procedimento. Qualora il dirigente dell'ufficio o il presidente della sezione revochino la precedente assegnazione ad una sezione o ad un collegio o ad un giudice, copia del relativo provvedimento motivato viene comunicata al presidente della sezione e al magistrato interessato.

  2. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce altresi' i criteri per la sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito".

Art 5.
  1. L'articolo 31 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' sostituito dal seguente:

    "Art. 31 (Composizione dell'ufficio). - 1. La pretura e' retta dal pretore titolare e ad essa possono essere addetti piu' magistrati e vice pretori onorari.

  2. Alle preture aventi sede nel capoluogo di circondario sono assegnati come titolari magistrati di corte di appello".

Art 6.
  1. L'articolo 34 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' sostituito dal seguente:

    "Art. 34 (Funzioni dei magistrati ordinari e onorari addetti alle preture). - 1. I pretori e i vice pretori onorari addetti alle preture svolgono presso la stessa pretura o presso le sezioni distaccate il lavoro giudiziario loro assegnato dal pretore titolare o dal magistrato che presiede la sezione ai sensi dell'articolo 39 quando trattasi di pretura costituita in sezioni.

  2. I vice pretori onorari non possono, di regola, tenere udienze se non nei casi di mancanza o di impedimento del titolare e degli altri pretori".

Art 7.
  1. All'articolo 35 comma 1 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 la parola "annualmente" e' sostituita dalla parola "biennalmente".

  2. Allo stesso articolo e' aggiunto il seguente comma:

"In ogni pretura avente sede nel capoluogo di circondario e costituita in sezioni e' istituita una sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari. La direzione di tale sezione e' disciplinata ai sensi dell'articolo 39".

Art 8.
  1. L'articolo 39 comma 3 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' sostituito dal seguente:

"All'assegnazione dei magistrati alle varie sezioni si provvede per ogni biennio a norma dell'articolo 7- bis".

Art 9.
  1. L'intitolazione del capo III del titolo II del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' sostituita dalla seguente: "Dei tribunali".

Art 10.
  1. L'intitolazione della sezione I del capo III del titolo II del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' sostituita dalla seguente: "Del tribunale ordinario".

  2. La denominazione "tribunale" nel regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' sostituita dalla seguente: "tribunale ordinario".

Art 11.
  1. Nell'articolo 43 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 la formula: "esercita la giurisdizione in materia penale, in primo grado ed in appello" e' sostituita dalla seguente: "esercita la giurisdizione in materia penale in primo grado".

Art 12.
  1. L'articolo 44 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' abrogato.

Art 13.
  1. Nell'articolo 46, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 la parola "annualmente" e' sostituita dalla parola "biennalmente".

  2. Nel comma 3 dello stesso articolo, dopo le parole "A ciascuna sezione" sono aggiunte le parole "nella formazione delle tabelle ai sensi dell'articolo 7- bis".

  3. Allo stesso articolo e' aggiunto il seguente comma: "In ogni tribunale ordinario di cui alla tabella A allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884 un presidente di sezione dirige la sezione dei giudici singoli incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari. Negli altri tribunali l'organizzazione del lavoro e' attribuita al piu' anziano dei giudici predetti".

Art 14.
  1. Dopo l'articolo 50 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' inserito il seguente:

    "Art. 50-bis (Giudice per le indagini preliminari).

  2. In ogni tribunale per i minorenni uno o piu' magistrati sono incaricati, come giudici singoli, dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari. L'organizzazione del lavoro dei predetti giudici e' attribuita al piu' anziano.

  3. ...

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