Art
1.
La dirigenza degli uffici di istruzione nelle sedi indicate nella tabella A annessa alla presente legge e' conferita a magistrati di Cassazione, secondo le norme vigenti e salvo il disposto dell'articolo 3.
Presso gli stessi uffici e nelle sedi indicate nella suddetta tabella A sono istituite le funzioni di consigliere istruttore aggiunto, da conferire, secondo le norme in vigore, a magistrati di corte di appello.
Per le sedi predette e nei sensi indicati nella suddetta tabella A e' modificata la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1969, n. 1006.
Nulla e' innovato per quanto riguarda le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 4 gennaio 1963, n. 1.
Art
2.
La tabella relativa al ruolo organico della Magistratura, allegata alla legge 17 marzo 1969, n. 84, e' sostituita dalla tabella B annessa alla presente legge.
Art
3.
I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano la dirigenza degli uffici di istruzione nelle sedi di cui al primo comma dell'articolo 1, conservano gli uffici direttivi loro attribuiti e continuano ad esercitarne le funzioni nelle rispettive sedi, con la qualifica loro spettante alla data suddetta, salvo che a tale data gia' si trovino oppure vengano successivamente a trovarsi nelle condizioni previste dalla legge 6 agosto 1967, n. 687. In questi ultimi casi, essi conserveranno l'ufficio e continueranno ad esercitarne le funzioni nelle rispettive sedi, con la qualifica prevista dal primo comma dell'articolo 1 e col contestuale passaggio al ruolo organico dei magistrati di Cassazione, occupando i corrispondenti posti istituiti ai sensi dello stesso articolo 1, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data successiva nella quale le condizioni predette si saranno verificate.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 dicembre 1973 LEONE RUMOR - ZAGARI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI