LEGGE 16 febbraio 1987, n. 81 - Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale

Coming into Force31 Marzo 1987
Enactment Date16 Febbraio 1987
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1987/03/16/087U0081/CONSOLIDATED/19920604
Published date16 Marzo 1987
Official Gazette PublicationGU n.62 del 16-03-1987 - Suppl. Ordinario n. 31
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: ART. 1.

  1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare il nuovo codice di procedura penale, secondo i principi e i criteri direttivi e con le procedure previsti dalla presente legge.

Art 2.

ART. 2.

  1. Il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale. Esso inoltre deve attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio, secondo i principi ed i criteri che seguono:

1) massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto o attivita' non essenziale;

2) adozione del metodo orale;

3) partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parita' in ogni stato e grado del procedimento; facolta' del pubblico ministero e delle altre parti, dei difensori e della persona offesa di indicare elementi di prova e di presentare memorie in ogni stato e grado del procedimento; obbligo del giudice di provvedere senza ritardo e comunque entro termini prestabiliti sulle richieste formulate in ogni stato e grado del procedimento dal pubblico ministero, dalle altre parti e dai difensori;

4) previsione di garanzie per la liberta' del difensore in ogni stato e grado del procedimento; competenza esclusiva del consiglio dell'ordine, in caso di abbandono della difesa, ad irrogare sanzioni disciplinari; autonomia del procedimento disciplinare e della relativa decisione rispetto al procedimento penale in cui si e' verificato l'abbandono della difesa; non irrogazione di sanzioni disciplinari anche nel caso di pronuncia che abbia escluso la violazione dei diritti della difesa, quando il consiglio dell'ordine ritenga giustificato l'abbandono;

5) obbligo di avvertire immediatamente la persona fermata, o comunque privata della liberta' personale, del diritto di nominare un difensore di fiducia; obbligo di comunicare immediatamente l'avvenuto arresto al difensore; disciplina delle modalita' dell'interrogatorio in funzione della sua natura di strumento di difesa;

6) diritto dell'imputato di farsi assistere nell'interrogatorio dal difensore; diritto dell'imputato in stato di custodia cautelare di conferire con il difensore immediatamente o subito dopo ma non oltre sette giorni dalla esecuzione del provvedimento limitativo della liberta' personale;

7) previsione espressa sia delle cause di invalidita' degli atti che delle conseguenti sanzioni processuali, fino alla nullita' insanabile per i vizi di capacita' e costituzione del giudice, per le violazioni del diritto all'intervento, all'assistenza e alla rappresentanza delle parti e per altri casi predeterminati;

8) adozioni di strumenti opportuni per la documentazione degli atti processuali; previsione della partecipazione di ausiliari tecnici nel processo per la redazione degli atti processuali con adeguati strumenti, in ogni sua fase; possibilita' che il giudice disponga l'adozione di una diversa documentazione degli atti processuali in relazione alla semplicita' o alla limitata rilevanza degli stessi ovvero alla contingente indisponibilita' degli strumenti o degli ausiliari tecnici;

9) semplificazione del sistema delle notificazioni, con possibilita' di adottare anche nuovi mezzi di comunicazione;

10) riordinamento dell'istituto della perizia, assicurando la piu' idonea competenza tecnica e scientifica dei periti, nonche', nei congrui casi, l'interdisciplinarieta' della ricerca peritale e la collegialita' dell'organo cui e' affidata la perizia; tutela dei diritti delle parti rispetto alle perizie; previsione di sanzioni a carico del perito in caso di ingiustificato ritardo nel deposito della perizia;

11) previsione delle diverse formule di assoluzione o di proscioglimento, statuendo che si ha mancanza di prova anche quando essa e' insufficiente o contraddittoria; specificazione, nel dispositivo della sentenza, delle formule di assoluzione o di proscioglimento; obbligo di proscioglimento nel merito, quando ne ricorrano gli estremi, anche in presenza di una causa estintiva del reato;

12) determinazione della competenza per materia, tenendo conto sia della pena edittale - con esclusione degli aumenti derivanti dalla recidiva, dalla continuazione e dalle circostanze aggravanti, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa e di quelle ad effetto speciale - sia della qualita' del reato; in particolare attribuzione alla competenza del pretore delle contravvenzioni e dei delitti punibili con la pena della multa o con quella della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, nonche' di altri delitti specificamente indicati; attribuzione alla competenza della corte d'assise dei delitti punibili con la pena dell'ergastolo o con quella della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, nonche' di ogni delitto doloso, se dal fatto e' derivata la morte di una o piu' persone, con possibilita' sia di escludere delitti specificamente indicati sia di includerne altri; attribuzione alla competenza del tribunale dei reati non attribuiti alla competenza del pretore e della corte d'assise;

13) previsione che la competenza per territorio possa essere stabilita, per reati predeterminati, a seconda dei casi, in relazione al luogo in cui ha avuto inizio o si e' esaurita l'azione o l'omissione;

14) disciplina dell'istituto della connessione con espressa previsione dei relativi casi; esclusione di ogni discrezionalita' nella determinazione del giudice competente; esclusione della connessione nel caso di imputati minorenni; disciplina dei casi di separazione dei procedimenti anche in grado di appello;

15) disciplina dei conflitti di giurisdizione e di competenza attribuendo ad ogni parte il potere di denunciarli; obbligo di comunicare a tutte le parti la denuncia del conflitto; garanzia del contraddittorio nel relativo procedimento; particolare regolamentazione per la fase delle indagini preliminari ispirata al rispetto della competenza per territorio, anche in deroga alle regole sulla connessione;

16) disciplina dei rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero in sede penale durante le indagini preliminari;

17) previsione della rimessione, anche su richiesta dell'imputato, per gravi e oggettivi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto, e individuazione del nuovo giudice competente secondo criteri predeterminati; garanzia del contraddittorio nel procedimento di rimessione; garanzia degli stessi diritti e delle stesse facolta' che l'imputato e la difesa avrebbero avuto davanti al giudice originariamente competente; attribuzione al giudice del rinvio del potere di decidere quali atti gia' compiuti nel procedimento conservino validita' dopo la rimessione;

18) attribuzione della competenza per i procedimenti in cui un magistrato assume la qualita' di imputato o di persona offesa o danneggiata dal reato, eccezion fatta per i reati commessi in udienza, a giudice appartenente a distretto diverso rispetto a quello in cui il magistrato interessato esercita le funzioni, da individuare secondo criteri oggettivi predeterminati;

19) predeterminazione di criteri oggettivi di scelta del giudice in seguito a rinvio per annullamento; previsione che la scelta del giudice di rinvio, ove non avvenga nell'ambito della stessa circoscrizione, sia fatta tra le circoscrizioni contigue a quella del giudice la cui sentenza e' stata annullata;

20) previsione dell'esercizio, nel processo penale, dell'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno cagionato dal reato;

21) previsione della nomina di un difensore per la persona danneggiata dal reato che dichiari di volersi costituire parte civile, secondo le norme sul patrocinio per i non abbienti;

22) vincolo del giudice civile, adito per le restituzioni o per il risarcimento del danno, alla sentenza penale irrevocabile, limitatamente all'accertamento della sussistenza del fatto, alla affermazione o alla esclusione che l'imputato lo abbia commesso e alla illiceita' penale del fatto, sempre che le parti abbiano partecipato o siano state poste in grado di partecipare al processo penale;

23) statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica l'azione civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno, salvo che dalla stessa risulti che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che esso e' stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facolta' legittima, e sempre che il giudizio civile si svolga tra coloro che hanno partecipato o sono stati posti in grado di partecipare al processo penale;

24) disciplina degli effetti del giudicato penale in altri giudizi civili o amministrativi; statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica il procedimento amministrativo per responsabilita' disciplinare, salvo che dalla stessa risulti che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso;

25) statuizione che le sentenze di proscioglimento pronunciate nell'udienza preliminare non fanno stato nel giudizio civile;

26) obbligo del giudice penale di pronunciarsi, in caso di condanna, sulla sanzione civile e, conseguentemente, di liquidare il danno se gli elementi acquisiti ne danno la possibilita', con facolta' di concedere la provvisoria esecuzione quando ricorrono giustificati motivi; obbligo del giudice penale, quando la predetta possibilita' non sussiste, di assegnare alla parte civile una congrua somma in conto della liquidazione riservata al giudice civile; provvisoria esecuzione del relativo provvedimento; facolta' del giudice di appello di sospendere in ogni caso la provvisoria...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT