DECRETO 11 novembre 2002, n.315 - Regolamento in materia di ricompense al valore ed al merito della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modifiche ed integrazioni, sull'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente: "Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n.

449"; Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante

"Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78"; Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante

"Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78" e, in particolare, l'articolo 65 che, nell'istituire le ricompense al valore e al merito della Guardia di finanza, al comma 3 prevede che i requisiti, le modalita' di attribuzione, le caratteristiche delle decorazioni, le autorita' competenti a formulare le proposte di conferimento e la composizione della commissione presieduta dal Comandante Generale della Guardia di finanza per l'espressione del parere sulla concessione, siano determinati con regolamento del competente Ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante

"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 2 e 23; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1998, n.

400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 luglio 2002; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (foglio n. 3-14765 del 13 settembre 2002);

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1.

Ricompense al valore della Guardia di finanza 1. Le medaglie d'oro e d'argento al valore della Guardia di finanza sono conferite a coloro che, in attivita' d'istituto ed in condizioni di estrema difficolta', hanno dimostrato spiccato coraggio e singolare perizia, esponendo la propria vita a manifesto rischio per

  1. salvare persone esposte ad imminente e grave pericolo di vita oppure per impedire o diminuire il danno di un grave disastro; b) garantire l'applicazione della normativa nazionale, nonche' di quella di fonte internazionale, con particolare riferimento alla tutela dei diritti umani ed alla salvaguardia degli interessi economico finanziari dello Stato e dell'Unione europea; c) tenere alti il nome ed il prestigio della Guardia di finanza, anche all'estero.

    2. Per l'attribuzione della medaglia d'oro si richiede il concorso di circostanze tali da rendere l'atto compiuto meritorio e degno di massima lode nonche' la condizione essenziale che ne sia derivato grande onore al Corpo della Guardia di finanza.

    3. La medaglia di bronzo e' conferita per atti ed imprese di particolare coraggio e perizia.

    Avvertenza

    - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Nota al titolo

    - Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante

    "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n.

    78", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2001, n. 71; si riporta il testo dell'art. 65, comma 3

    "3. I requisiti, le modalita' di attribuzione, le caratteristiche delle decorazioni, le autorita' competenti a formulare le proposte di conferimento e la composizione della commissione presieduta dal Comandante generale della Guardia di finanza per l'espressione del parere sulla concessione, sono determinati con regolamento del Ministro delle finanze, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400".

    Note alle premesse

    - La legge 23 aprile 1959, n. 189, recante

    "Ordinamento del Corpo della guardia di finanza", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 1959, n.

    98.

    - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante: "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1995, n. 122.

    - La legge 6 marzo 1992, n. 216, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonche' perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia.

    Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonche' per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 1992, n.

    56; si riporta il testo dell'art. 3

    "Art. 3. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1992, su proposta, rispettivamente, dei Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, decreti legislativi contenenti le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale indicato nell'art. 2, comma 1, con esclusione dei dirigenti e direttivi e gradi corrispondenti, per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme fondamentali di Stato, nonche' le attribuzioni delle autorita' di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Per il personale delle Forze di polizia i decreti legislativi sono adottati sempre su proposta dei Ministri interessati e con la concertazione del Ministro dell'interno.

    2. Gli schemi di decreto legislativo saranno trasmessi alle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza del personale militare, perche' possano esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli schemi stessi, trascorso il quale il parere si intende favorevole.

    Essi saranno, inoltre, trasmessi, almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento affinche' le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica esprimano il proprio parere secondo le modalita' di cui all'art. 24, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

    3. Per le finalita' di cui al comma 1, i decreti legislativi potranno prevedere che la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici sia conseguita attraverso la revisione di ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi con determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme restando le dotazioni organiche complessive previste alla data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna Forza di polizia e Forza armata. Allo stesso fine i decreti legislativi potranno prevedere che: a) per l'accesso a determinati ruoli, gradi e qualifiche, ovvero per l'attribuzione di specifiche funzioni sia stabilito il superamento di un concorso pubblico, per esami, al quale sono ammessi a partecipare candidati in possesso di titolo di studio di scuola media di secondo grado; b) l'accesso a ruoli, gradi e qualifiche superiori sia riservato, fino al limite massimo del 30 per cento dei posti disponibili e mediante concorso interno, per titoli ed esami, al personale appartenente al ruolo, grado o qualifica immediatamente sottostante in possesso di determinate anzianita' di servizio, anche se privo del prescritto titolo di studio. Il limite predetto puo' essere diversamente definito per il solo accesso dai ruoli degli assistenti e degli agenti ed equiparati a quello immediatamente superiore. Con i medesimi decreti legislativi saranno altresi' previste le occorrenti disposizioni transitorie.

    4. Al personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, riveste la qualifica di agente o equiparata e' attribuito, a decorrere dal 1 gennaio 1993, il trattamento economico corrispondente al V livello retributivo. A decorrere dalla stessa data e' inoltre attribuito il trattamento economico corrispondente al VI livello retributivo agli assistenti capo o equiparati in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, previa collocazione degli stessi in posizione transitoria fino alla istituzione di apposito ruolo, anche ad esaurimento. Al personale con qualifica di agente, di agente scelto e di assistente capo ufficiale di polizia giudiziaria e con...

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