DECRETO 24 luglio 2006 - Riassetto delle scuole di specializzazione di area psicologica

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, «Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento»;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, «Riforma degli ordinamenti didattici universitari», ed in particolare l'art. 11, commi 1 e 2;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1997, Gazzetta Ufficiale n. 140 del 18 giugno 1997, concernente gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore psicologico;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 17, comma 95;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1998, n. 242, «Regolamento recante norme per la disciplina dei professori a contratto»;

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, ed in particolare l'art. 3;

Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 401, ed in particolare l'art. 8;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, «Disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica», ed in particolare l'art. 6, comma 6;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei» che ha soppresso e sostituito il decreto ministeriale n. 509/1999;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000, concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari e il successivo decreto di modifica del 18 marzo 2005;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000, «Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie»;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 15, relativo alle procedure informatiche per l'inserimento e la verifica dei requisiti minimi dei corsi di studio nell'apposito sito della Banca dati del MIUR;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 2005 relativo al riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;

Tenuto conto che il decreto ministeriale n. 270/2004 stabilisce all'art. 3, comma 7, che possono essere istituiti corsi di specializzazione esclusivamente in applicazione di direttive europee o di specifiche norme di legge;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), reso nell'adunanza del 22 aprile 2004;

Sentito il Ministero della salute;

Visto il parere favorevole dell'ordine degli psicologi;

Considerata la necessita' di adeguare gli ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione dell'area psicologica al quadro della riforma generale degli studi universitari, di cui al citato decreto ministeriale n. 270/2004;

Ritenuta la necessita' di integrare il citato decreto ministeriale 1° agosto 2005 con riguardo alle specializzazioni abilitanti all'esercizio della psicoterapia;

Decreta:

Art. 1.

Il presente decreto individua le scuole di specializzazione di area psicologica, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici, di cui all'allegato.

I regolamenti didattici di Ateneo, di cui all'art. 11 della legge n. 341/1990, disciplinano gli ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione di area psicologica in conformita' alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 2.

  1. Le Scuole di specializzazione di area psicologica afferiscono alle facolta' di psicologia; l'accesso e' consentito ai laureati della classe 58/S (Laurea specialistica in psicologia) ed ai laureati in psicologia dell'ordinamento previgente al decreto ministeriale n. 509/1999.

    Per il conseguimento del titolo di specialista nelle tipologie di corsi di specializzazione compresi nella classe di cui in allegato lo specialista in formazione deve l'acquisire 300 CFU complessivi, articolati in cinque anni di corso.

  2. Per ciascuna tipologia di Scuola, in coerenza con l'ordinamento di cui al presente decreto, l'organismo accademico responsabile del corso specifichera' il profilo professionale dello specialista, le sue competenze in psicoterapia e precisera' gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali ed abilita' professionali.

  3. I CFU di cui al presente decreto corrispondono a 25 ore di lavoro/studente.

  4. Gli obiettivi formativi e i percorsi didattici sono identificati da attivita' formative indispensabili per conseguire il titolo. Le attivita' sono a loro volta suddivise in ambiti omogenei di conoscenze e competenze professionali identificate da settori scientifico disciplinari. Le strutture responsabili della scuola individuano e costruiscono, per le scuole di specializzazione istituite, specifici percorsi formativi per la preparazione di ciascuna tipologia di figure professionali specialistiche, utilizzando i settori scientifico disciplinari elencati negli ambiti coerenti con il raggiungimento degli obiettivi formativi propri della singola scuola.

  5. Le attivita' formative ed i relativi CFU sono cosi' ripartiti:

    1. attivita' di base a cui sono assegnati fino a 25 CFU;

    2. attivita' caratterizzanti a cui sono assegnati almeno 190 CFU;

    3. attivita' affini, integrative e interdisciplinari a cui sono assegnati fino a 45 CFU;

    4. attivita' elettive a scelta dello specializzando a cui sono assegnati fino a 20 CFU;

    5. attivita' finalizzate alla prova finale a cui sono assegnati fino a 15 CFU;

    6. altre attivita' a cui sono assegnati fino a 5 CFU.

  6. Alle attivita' professionalizzanti e' assegnato almeno il 70% dei CFU complessivi dell'intero percorso formativo.

  7. Le attivita' caratterizzanti di cui alla lettera b) del precedente punto 3 sono articolate in almeno:

    1. un ambito denominato tronco comune identificato dai settori scientifico disciplinari utili all'apprendimento di saperi comuni della classe a cui sono dedicati due terzi dei CFU delle attivita' caratterizzanti;

    2. un ambito denominato delle discipline specifiche della tipologia, identificato da uno o piu' settori scientifico disciplinari specifici della figura professionale propria del corso di specializzazione a cui e' assegnato un terzo dei CFU delle attivita' caratterizzanti.

  8. Le attivita' affini, integrative e interdisciplinari comprendono almeno i tre ambiti specificati nell'ordinamento di cui in allegato, identificati da settori scientifico disciplinari utili alle integrazioni multidisciplinari.

  9. Le attivita' elettive a scelta dello studente sono comunque coerenti con gli obiettivi formativi e le caratteristiche professionalizzanti delle scuole.

  10. Le attivita' finalizzate alla prova finale identificano i CFU specificatamente destinati alla preparazione della tesi di diploma di specializzazione.

  11. Le altre attivita' comprendono CFU utili alla acquisizione di abilita' linguistiche, informatiche, di gestione e organizzazione.

  12. Complessivamente le attivita' formative professionalizzanti volte alla maturazione di specifiche capacita' professionali mediante attivita' pratiche e di tirocinio comprendono almeno i tre quinti dell'intero corso. Almeno 60 CFU sono dedicati ad attivita' professionalizzanti psicoterapeutiche espletate sotto la supervisione di qualificati psicoterapeuti.

    12 Gli ordinamenti didattici delle singole scuole determinano la frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo studio individuale, di norma non superiore al 25%.

    Art. 3.

  13. La verifica della qualita' dell'apprendimento e' affidata a diversi strumenti, quali le prove in itinere, il libretto-diario e la prova finale (basata sulla discussione della tesi di specializzazione) integrate dalle valutazioni periodiche e dal giudizio dei docenti.

  14. Condizione indispensabile per l'attivazione della Scuola e' che essa disponga di strutture adeguate, per l'esercizio delle attivita' professionali a fornire un completo addestramento professionale e proporzionate al numero di specializzandi iscrivibili. Adeguati dovranno essere anche il corpo docente e le strutture didattiche a disposizione.

    Si rimanda ad altra sede la definizione dei criteri che definiscono i requisiti di idoneita' e di accreditabilita' delle strutture formative.

    Art. 4.

    Gli ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione di cui all'allegato, attivate presso le universita' sono adeguati alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, utilizzando le relative...

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