Art
01.
(Categoria professionale degli psicologi).
1. La professione di psicologo di cui alla presente legge e' ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.
Art
1.
(Definizione della professione di psicologo)
La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attivita' di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunita'. Comprende altresi' le attivita' di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.
Art
2.
(Requisiti per l'esercizio dell'attivita' di psicologo)
Per esercitare la professione di psicologo e' necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale.
L'esame di Stato e' disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Sono ammessi all'esame di Stato i laureati in psicologia che siano in possesso di adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi tassativamente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art
3.
(Esercizio dell'attivita' psicoterapeutica)
L'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e' subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica.
Agli psicoterapeuti non medici e' vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica.
Previo consenso del paziente, lo psicoterapeuta e il medico curante sono tenutialla reciproca informazione.
Art
3.
(Esercizio dell'attivita' psicoterapeutica)
L'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e' subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica.
Agli psicoterapeuti non medici e' vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica.
Previo consenso del paziente, lo psicoterapeuta e il medico curante sono tenutialla reciproca informazione.2 AGGIORNAMENTO (2)
La L. 29 dicembre 2000, n. 401 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "Il titolo di specializzazione in psicoterapia, riconosciuto, ai sensi degli articoli 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come equipollente al diploma rilasciato dalle corrispondenti scuole di specializzazione universitaria, deve intendersi valido anche ai fini dell'inquadramento nei posti organici di psicologo per la disciplina di psicologia e di medico o psicologo per la disciplina di psicoterapia, fermi restando gli altri requisiti previsti per i due profili professionali."
Art
5.
(Istituzione dell'ordine degli psicologi)
Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine degli psicologi. Esso e' strutturato a livello regionale e, limitativamente alle province autonome di Trento e Bolzano, a livello provinciale.
Art
6.
(Istituzione di sedi provinciali del consiglio regionale dell'ordine)
Qualora il numero degli iscitti all'albo in una regione superi le mille unita' e ne facciano richiesta almeno duecento iscritti residenti in province diverse da quella in cui ha sede l'ordine regionale e tra loro contigur, puo' essere istituita una ulteriore sede nell'ambito della stessa regione.
L'istituzione avviene con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale dell'ordine.
Al consiglio dell'ordine della sede istituita ai sensi dei commi 1 e 2, si applicano le stesse disposizioni stabilite dalla presente legge per i consigli regionali o provinciali dell'ordine.
Art
6.
(Istituzione di sedi provinciali del consiglio regionale dell'ordine)
Qualora il numero degli iscitti all'albo in una regione superi le mille unita' e ne facciano richiesta almeno duecento iscritti residenti in province diverse da quella in cui ha sede l'ordine regionale e tra loro contigur, puo' essere istituita una ulteriore sede nell'ambito della stessa regione.
L'istituzione avviene con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale dell'ordine. 7
Al consiglio dell'ordine della sede istituita ai sensi dei commi 1 e 2, si applicano le stesse disposizioni stabilite dalla presente legge per i consigli regionali o provinciali dell'ordine.
Art
7.
(Condizioni per l'iscrizione all'albo)
Per essere iscritti all'albo e' necessario:
essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro della CEE o di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocita';
non avere riportato condanne penali passate in giudicato per i delitti che comportino l'interdizione dalla professione;
essere in possesso della abilitazione all'esercizio della professione;
avere la residenzain Italia o, per cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero al servizio, in qualita' di psicologi, di enti o imprese nazionali che operino fuori del territorio dello Stato.
Art
8.
(Modalita' di iscrizione all'albo)
Per l'iscrizione all'albo l'interessato inoltra domanda in carta da bollo, al consiglio regionale o provinciale dell'ordine, allegando il documento attestante il possesso del requisito di cui alla lettera c) dell'articolo 7, nonche' le ricevute dei versamenti della tassa di iscrizione e della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per le iscrizioni negli albi professionali.
I pubblici impiegati debbono, inoltre, provar se e' loro consentito l'esercizio della libera professione.
Ove tale esercizio sia precluso, ne viene riportata sull'albo annotazione con la relativa motivazione.
Art
10.
(Anzianita' di iscrizione nell'albo)
L'anzianita' di iscrizione e' determinata dalla data della relativa deliberazione.
L'iscrizione nell'albo avviene secondo l'ordine alfabetico che riporta il numero cronologico della deliberazione.
L'albo reca un indice alfabetico che riporta il numero d'ordine di iscrizione.
L'albo contiene per ciascun iscritto: cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza, nonche', per i sospesi dall'esercizio professionale, la relativa indicazione.
Art
11.
(Cancellazione dall'albo)
-
Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine, d'ufficio o su richiesta del pubblico minstero, pronuncia la cancellazione dall'albo:
nei casi di rinuncia dell'iscritto;
nei casi di esercizio di libera professione in situazione di incompatibilita';
quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 7, salvo che, nel caso di trasferimento della residenza all'estero, l'iscritto venga esonerato da tale requisito.
Il consiglio anzidetto pronuncia la cancellazione dopo aver sentito l'interessato, tranne che nel caso di irreperibilita' o in quello previsto dalla lettera a) del comma 1.
Art
12.
(Consiglio regionale o provinciale dell'ordine)
Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine e' composto di sette membri nel caso in cui il numero degli iscritti non superi i duecento, di quindici membri ove il numero degli iscritti sia superiore a duecento. I componenti devono essere eletti tra gli iscritti nell'albo, a norma degli articoli seguenti. Il consiglio dura in carica tre anni dalla data della proclamazione. Ciascuno dei membri non e' eleggibile per piu' di due volte consecutive.
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