LEGGE 29 dicembre 2000, n. 401 - Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario

Coming into Force23 Gennaio 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/01/08/001G0004/ORIGINAL
Published date08 Gennaio 2001
Enactment Date29 Dicembre 2000
Official Gazette PublicationGU n.5 del 08-01-2001
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

(Passaggio di area o di disciplina del personale del Servizio sanitario nazionale)

  1. In sede di prima applicazione ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale che alla stessa data, con formale atto di data certa emanato dal legale rappresentante dell'ente, risulti in servizio da almeno due anni, in un posto di area o disciplina diversa da quella per la quale e' stato assunto, e' inquadrato, a domanda, senza ulteriori aggravi di spesa, con la medesima posizione funzionale nell'area o nella disciplina nella quale ha esercitato le funzioni. Ai fini dell'inquadramento il direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale e' tenuto a verificare, previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la permanenza dei fabbisogni che avevano determinato l'impiego del personale nell'area o nella disciplina diversa da quella per la quale era stato assunto, disponendo, nel contempo, fermo restando l'organico complessivo, la modifica delle piante organiche conseguente ai passaggi di area, con soppressione del posto lasciato libero nell'area o disciplina di provenienza.

Art 2.

(Disposizioni in materia di medici incaricati provvisori e di personale laureato del Servizio sanitario nazionale)

  1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende unita' sanitarie locali ed ospedaliere, compresi i policlinici universitari, e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) sono autorizzati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per le spese del personale del Servizio sanitario nazionale, e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 39, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, a bandire concorsi, nei limiti delle dotazioni organiche definite ed approvate e nel rispetto dei principi desumibili dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con una riserva fino al 50 per cento dei posti a favore del personale sanitario laureato cui sia stato conferito un incarico provvisorio, ai sensi dell'articolo 9, diciassettesimo comma, della legge 20 maggio...

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