DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 2008, n. 197 - Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 13 e 19;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in particolare l'articolo 1, commi 376 e 377;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 74;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante testo unico della radiotelevisione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2006, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche complessive del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero delle comunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 253, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero del commercio internazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 novembre 2008, in attuazione dell'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 2008;

Visti i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 24 luglio e del 28 agosto 2008;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 2008;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

Organizzazione

1. Il Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato: «Ministero», si articola nei dipartimenti di cui all'articolo 2 e in un Ufficio per gli affari generali e le risorse di cui all'articolo 23.

Nota all'art. 1;

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea

(G.U.U.E.).

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400: «Disciplina dell'attivita' di

Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei

Ministri».

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

.

- Si riporta il testo degli articoli 13 e 19 della legge

15 marzo 1997 n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa» pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O:

Art. 13. - 1. ... (Omissis).

2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono trasmessi alla

Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta comunque i regolamenti.

3. I regolamenti di cui al comma 4-bis dell'art. 17

della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1

del presente articolo, sostituiscono, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, i decreti di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n.

546, fermo restando il comma 4 del predetto art. 6. I

regolamenti gia' emanati o adottati restano in vigore fino alla emanazione dei regolamenti di cui al citato art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo

.

Art. 19. - 1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal presente capo aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

.

- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.

11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

, e' pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.

- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

, e' pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante

Codice dell'amministrazione digitale

, e' pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.

- Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18

maggio 2006, n. 114.

- Si riporta il testo dei commi 376 e 377 dell'art. 1

della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 2008)», pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O:

376. A partire dal Governo successivo a quello in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei Ministeri e' stabilito dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta

Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi

Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non puo' essere superiore a sessanta e la composizione del

Governo deve essere coerente con il principio stabilito dal secondo periodo del primo comma dell'art. 51 della

Costituzione.

.

377. A far data dall'applicazione, ai sensi del comma

376, del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono abrogate le disposizioni non compatibili con la riduzione dei

Ministeri di cui al citato comma 376, ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, e al decreto-legge 18 maggio

2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, fatte comunque salve le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2,

2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 10-bis, 10-ter, 12,

13-bis, 19, lettera a), 19-bis, 19-quater, 22, lettera a),

22-bis, 22-ter e 25-bis, del medesimo decreto-legge n. 181

del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233

del 2006, e successive modificazioni (66).

.

- Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante

Disposizioni urgenti per...

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