DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 2001, n. 200 - Regolamento recante riordino dell'ISMEA e previsione del relativo statuto

Coming into Force12 Giugno 2001
Enactment Date31 Marzo 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/05/28/001G0254/ORIGINAL
Published date28 Maggio 2001
Official Gazette PublicationGU n.122 del 28-05-2001
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1987, n. 278, con il quale e' stato costituito l'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA) di Roma;

Visto l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'istituzione della Cassa per la formazione della proprieta' contadina;

Vista la legge 11 dicembre 1952, n. 2362, recante disposizioni a favore della piccola proprieta' contadina;

Vista la legge 26 maggio 1965, n. 590, recante disposizioni per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 817, recante disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze dello sviluppo della proprieta' coltivatrice;

Visto l'articolo 39 della legge 9 maggio 1975, n. 153, recante disposizioni di attuazione di direttive del Consiglio per la riforma dell'agricoltura;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'ISTAT;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole;

Vista la legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditorialita' giovanile in agricoltura;

Visto l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante riordino degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante riordino degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2000;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 gennaio 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 2001;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a il seguente regolamento: Art. 1.

  1. L'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), con sede in Roma, costituito con il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1987, n. 278, da ora in avanti denominato: "Istituto", assume la denominazione di: "Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA". L'Istituto e' ente pubblico economico, promuove e cura, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, gli opportuni rapporti con gli organi statali e regionali, nonche' con gli organi dell'Unione europea ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali.

  2. L'Istituto e' inserito nel Sistema statistico nazionale (SISTAN) istituito con il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e fa parte del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

  3. L'attivita' dell'Istituto e' disciplinata, per quanto non previsto dalla legge e dal presente statuto, dalle norme del Codice civile e dalle altre norme riguardanti le persone giuridiche private.

Art 2.
  1. L'Istituto, con riferimento all'attuazione delle politiche e dei programmi comunitari, nazionali e regionali, compresi quelli discendenti dalla programmazione negoziata, che investono il settore agricolo, delle foreste, della pesca, dell'acquacoltura e dell'alimentazione:

  1. svolge, sulla base degli indirizzi del Ministro delle politiche agricole e forestali e di specifiche convenzioni, le funzioni riguardanti la rilevazione, l'elabarazione e la diffusione dei dati e delle informazioni che riguardano i mercati agricoli, forestali, ittici e alimentari, anche ai fini dell'attuazione degli adempimenti e degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e dal Sistema statistico nazionale;

  2. provvede, nel rispetto dei principi di sicurezza alimentare, della biodiversita' e della ecocompatibilita', a supporti di ricerca, analisi e servizi informativi e per la commercializzazione, la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli, ittici ed alimentari;

  3. svolge, nel rispetto della programmazione regionale, le funzioni di cui al decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i compiti di organismo fondiario ai sensi dell'articolo 39 della legge 9 maggio 1975, n. 153; promuove e attua gli interventi di cui all'articolo 4, commi...

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