DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 - Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400

Coming into Force07 Ottobre 1989
Enactment Date06 Settembre 1989
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1989/09/22/089G0398/CONSOLIDATED/20201203
Published date22 Settembre 1989
Official Gazette PublicationGU n.222 del 22-09-1989
Capo I SISTEMA STATISTICO NAZIONALE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante delega al Governo per l'emanazione di norme di riforma degli enti e degli organismi pubblici di informazione statistica;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari previsto dal citato articolo 24;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'agricoltura e delle foreste, della sanita', del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art 1.

Oggetto della disciplina

  1. Il presente decreto disciplina, in base ai principi ed ai criteri direttivi di cui all'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400, le attivita' di rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione e archiviazione dei dati statistici svolte dagli enti ed organismi pubblici di informazione statistica, al fine di realizzare l'unita' di indirizzo, l'omogeneita' organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi a livello centrale e locale, nonche' l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto nazionale di statistica.

  2. L'informazione statistica ufficiale e' fornita al Paese e agli organismi internazionali attraverso il Sistema statistico nazionale.

Art 2.

Ordinamento del Sistema statistico nazionale

  1. Fanno parte del Sistema statistico nazionale:

  1. l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

  2. gli uffici di statistica centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato e delle amministrazioni ed aziende autonome, istituiti ai sensi dell'art. 3;

  3. gli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome;

  4. gli uffici di statistica delle province;

  5. gli uffici di statistica dei comuni singoli o associati e delle unita' sanitarie locali;

  6. gli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

  7. gli uffici di statistica, comunque denominati, di amministrazioni e enti pubblici individuati ai sensi dell'art. 4;

  8. gli altri enti ed organismi pubblici di informazione statistica individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art 3.

Uffici di statistica

  1. Presso le amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT.

  2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo le esigenze di carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad ogni ufficio e' preposto un dirigente o funzionario designato dal Ministro competente, sentito il presidente dell'ISTAT.

  3. Le attivita' e le funzioni degli uffici statistici delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di attuazione, nonche' dal presente decreto nella parte applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le unita' sanitarie locali che non vi abbiano ancora provveduto, istituiscono l'ufficio di statistica anche in forma associata o consortile. I comuni con piu' di 100.000 abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale.

  4. Gli uffici di statistica costituiti presso le prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello regionale del commissario del Governo previste dall'art. 13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici, come individuate dall'ISTAT.

  5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4 esercitano le proprie attivita' secondo le direttive e gli atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art. 17.

Art 4.

Uffici di statistica di enti e di amministrazioni pubbliche

  1. Presso enti ed organismi pubblici puo' essere costituito, sulla base di direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro vigilante ed il presidente dell'ISTAT, un ufficio di statistica, cui attribuire i compiti di cui all'art. 6.

  2. Gli uffici di statistica di cui al comma 1 sono costituiti tenendo conto dell'importanza delle attivita' svolte dall'ente o dall'amministrazione ai fini dell'informazione statistica nazionale e delle esigenze di completamento del sistema informativo nazionale. Nell'individuazione degli uffici, si terra' conto del grado di specializzazione e della capacita' di elaborazione del sistema informativo degli enti e degli organismi medesimi.

  3. Gli uffici costituiti ai sensi del comma 1 sono inseriti nell'ambito del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2 e sono sottoposti alla disciplina del presente decreto, in quanto applicabile.

  4. Gli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate nell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ancorche' non rientranti nel Sistema statistico nazionale, forniranno allo stesso i dati aggregati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche di competenza. Essi informano la propria attivita' statistica ai principi del presente decreto ed a quelli definiti in sede comunitaria per l'armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di prevenzione e repressione dell'utilizzo dei proventi derivanti da attivita' illegali.

  5. Le sanzioni di cui all'art. 11 si applicano anche alle violazioni delle disposizioni statistiche emanate in materia valutaria, fermo restando il procedimento sanzionatorio disciplinato dal testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. --------------- Nota redazionale

Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 30/09/1989, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis".

E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Art 4.

Uffici di statistica di enti e di amministrazioni pubbliche

  1. Presso enti ed organismi pubblici puo' essere costituito, sulla base di direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro vigilante ed il presidente dell'ISTAT, un ufficio di statistica, cui attribuire i compiti di cui all'art. 6.

  2. Gli uffici di statistica di cui al comma 1 sono costituiti tenendo conto dell'importanza delle attivita' svolte dall'ente o dall'amministrazione ai fini dell'informazione statistica nazionale e delle esigenze di completamento del sistema informativo nazionale. Nell'individuazione degli uffici, si terra' conto del grado di specializzazione e della capacita' di elaborazione del sistema informativo degli enti e degli organismi medesimi.

  3. Gli uffici costituiti ai sensi del comma 1 sono inseriti nell'ambito del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2 e sono sottoposti alla disciplina del presente decreto, in quanto applicabile.

  4. Gli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate nell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ancorche' non rientranti nel Sistema statistico nazionale, forniranno allo stesso i dati aggregati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche di competenza. Essi informano la propria attivita' statistica ai principi del presente decreto ed a quelli definiti in sede comunitaria per l'armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di prevenzione e repressione dell'utilizzo dei proventi derivanti da attivita' illegali.

  5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 NOVEMBRE 2008, N. 195.

Art 5.

Uffici di statistica delle regioni e delle province autonome

  1. Spetta a ciascuna regione ed alle province autonome di Trento e Bolzano istituire con propria legge uffici di statistica.

  2. Il Consiglio dei Ministri adotta atti di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, per assicurare unicita' di indirizzo dell'attivita' statistica di competenza delle regioni e delle province autonome.

  3. L'ISTAT esercita nei confronti degli uffici di cui al comma 1 poteri di indirizzo e coordinamento tecnici, allo scopo di renderne omogenee le metodologie.

Art 6.

Compiti degli uffici di statistica

  1. Gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, oltre agli altri compiti attribuiti dalla normativa che li riguarda:

    1. promuovono e realizzano la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione di appartenenza, nell'ambito del programma statistico nazionale;

    2. forniscono al Sistema statistico nazionale i dati informativi previsti del programma statistico nazionale relativi all'amministrazione di appartenenza, anche in forma individuale ma non nominativa ai fini della successiva elaborazione statistica;

    3. collaborano con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale;

    4. contribuiscono alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi.

  2. Gli uffici attuano...

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