LEGGE 16 novembre 1939, n. 1823 - Istituzione di Uffici di statistica nel Comuni con popolazione di 100.000 o piu' abitanti

Coming into Force18 Dicembre 1939
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1939/12/18/039U1823/CONSOLIDATED/20091214
Published date18 Dicembre 1939
Enactment Date16 Novembre 1939
Official Gazette PublicationGU n.292 del 18-12-1939
Articoli

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Il senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art 1.

Fermo il disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 16 agosto 1926-IV, n. 1577, convertito nella legge 21 aprile 1927-V, n. 678, tutti i Comuni aventi al 21 aprile 1936-XIV una popolazione residente di 100.000 o piu' abitanti provvederanno ad istituire, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, qualora gia' non esista, un Ufficio di statistica in conformita' alle disposizioni del R. decreto-legge 24 marzo 1930-VIII, n. 436, convertito nella legge 18 dicembre 1930-IX, n. 1748.

Detti Uffici di statistica funzionano da organi periferici dell'Istituto centrale di statistica. Il disposto di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 16 agosto 1926-IV, n. 1577, convertito nella legge 21 aprile 1927-V, n. 678, non si applica ai comuni di Messina, Brescia, Cagliari ed Apuania, per quanto riguarda l'assunzione del dirigente l'Ufficio di statistica fornito del titolo di abilitazione nelle discipline statistiche in conformita' del R. decreto-legge 24 marzo 1930-VIII, n. 436, convertito nella legge 18 dicembre 1930-IX, n. 1748.

Art 2.

Tutte le indagini statistiche, comunque affidate ai Comuni, dovranno essere eseguite a cura degli Uffici di cui all'articolo precedente, dopo aver sentito l'Istituto centrale di statistica ed in conformita' alle direttive da esso impartite.

Art 3.

Gli Uffici di statistica, di cui all'art. 1, sono tenuti a pubblicare, entro i termini e con norme che saranno impartite dall'Istituto centrale di statistica; un Bollettino mensile di statistica e un Annuario statistico che dovra' contenere almeno il riassunto dei bollettini mensili suddetti.

Art 4.

L'Istituto centrale di statistica pubblichera' annualmente un Annuario statistico dei Comuni con oltre 50.000 abitanti.

I Comuni sono tenuti a prestare la loro collaborazione per la compilazione tempestiva di detto Annuario.

Art 5.

Per la pubblicazione dell'Annuario di cui all'articolo precedente, saranno versati all'Istituto i seguenti contributi annui:

da ciascun Comune...

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