Fermo il disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 16 agosto 1926-IV, n. 1577, convertito nella legge 21 aprile 1927-V, n. 678, tutti i Comuni aventi al 21 aprile 1936-XIV una popolazione residente di 100.000 o piu' abitanti provvederanno ad istituire, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, qualora gia' non esista, un Ufficio di statistica in conformita' alle disposizioni del R. decreto-legge 24 marzo 1930-VIII, n. 436, convertito nella legge 18 dicembre 1930-IX, n. 1748.
Detti Uffici di statistica funzionano da organi periferici dell'Istituto centrale di statistica. Il disposto di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 16 agosto 1926-IV, n. 1577, convertito nella legge 21 aprile 1927-V, n. 678, non si applica ai comuni di Messina, Brescia, Cagliari ed Apuania, per quanto riguarda l'assunzione del dirigente l'Ufficio di statistica fornito del titolo di abilitazione nelle discipline statistiche in conformita' del R. decreto-legge 24 marzo 1930-VIII, n. 436, convertito nella legge 18 dicembre 1930-IX, n. 1748.