LEGGE 14 agosto 1971, n. 817 - Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice

Coming into Force29 Ottobre 1971
Enactment Date14 Agosto 1971
Published date14 Ottobre 1971
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1971/10/14/071U0817/CONSOLIDATED/20160810
Official Gazette PublicationGU n.261 del 14-10-1971
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

A favore del "fondo di rotazione", istituito con l'articolo 16 della legge 26 maggio 1965, n. 590, sono autorizzate le seguenti anticipazioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste: lire 16.200 milioni per l'anno 1971, lire 31.000 milioni per l'anno 1972, lire 40.800 milioni per l'anno 1973, lire 40.700 milioni per l'anno 1974, lire 40.600 milioni per l'anno 1975 e lire 40.500 milioni per l'anno 1976.

E' autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1971 al 1976, quale nuovo apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della proprieta' contadina, istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 marzo 1948, n. 121.

E' altresi' autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1971, di lire 150 milioni per l'anno 1972 e di lire 270 milioni per ciascuno degli anni dal 1973 al 1976, quale ulteriore apporto al "fondo interbancario di garanzia" istituito con la legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art 2.

I mutui di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590, verranno concessi di massima per l'intero ammontare ammesso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura; la loro durata e' di anni 30 ed il tasso annuo di interesse dell'uno per cento.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai mutui autorizzati dagli ispettorati della agricoltura e non ancora stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il tasso di interesse dell'uno per cento si applica anche ai mutui per la costituzione di proprieta' contadina, assistiti dal concorso statale negli interessi di cui allo articolo 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, liquidato dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art 3.

Dal 1° luglio 1972, le attribuzioni conferite dalla legge 26 maggio 1965, n. 590, agli organi centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di provvidenze per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice sono di competenza delle regioni.

Le disponibilita' relative al "fondo di rotazione" previsto dalla legge 26 maggio 1965, n. 590, comprensivo degli apporti e dei rientri, dalla stessa data, saranno annualmente ripartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste tra le regioni a statuto speciale ed ordinario sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

L'intero stanziamento degli esercizi finanziari 1971 e 1972 dovra' essere riservato, in via prioritaria, per le operazioni gia' in istruttoria alla data della entrata in vigore della presente legge.

Art 4.

Nella concessione dei mutui per l'acquisto di fondi rustici a scopo di formazione o di ampliamento della proprieta' coltivatrice di cui al precedente articolo 2, deve essere data preferenza:

1) alle operazioni proposte nell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto previsto dall'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, con le modifiche previste nella presente legge, e comunque agli acquisti effettuati dai coltivatori insediati sui fondi;

2) alle operazioni che, realizzando un accorpamento di fondi rustici, rivestono finalita' di ricomposizione fondiaria, indipendentemente dalla estensione dei terreni acquisibili, purche' destinate ad ampliare le aziende e a formare valide proprieta' diretto-coltivatrici sotto il profilo sia tecnico sia economico;

3) alle operazioni di acquisto effettuate da coltivatori profughi dalla Libia.

A decorrere dal 1° luglio 1972 le regioni nella propria competenza legislativa potranno stabilire anche propri criteri preferenziali nei limiti dei principi fondamentali di cui all'articolo 117 della Costituzione.

Art 5.

Nei comprensori di bonifica, nei quali la presenza di proprieta' polverizzata e frammentata costituisca grave impedimento alla creazione della rete distributrice dell'acqua irrigua e renda onerosa la gestione collettiva degli impianti, puo' essere disposto dagli organi istituzionalmente competenti, la ricomposizione ed il riordinamento fondiario di cui agli articoli del Capo IV, titolo II, del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, pur in assenza di iniziative da parte dei consorzi di bonifica competenti.

Il riordinamento fondiario eseguito dagli enti di sviluppo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, puo' attuarsi anche in assenza del piano preliminare di riordinamento di cui agli articoli 6 e 7 del citato decreto presidenziale, quando, a giudizio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ricorra la necessita' e l'urgenza di rendere piu' spedita l'operazione.

Le opere di bonifica e di miglioramento fondiario da attuarsi nel quadro di interventi di riordino fondiario anche al di fuori dei comprensori di bonifica sono assistite dal contributo dello Stato sino al 70 per cento della spesa ammissibile, quando siano di interesse particolare, e sino al 90 per cento, quando siano di interesse comune a piu' fondi.

Art 6.

Le disposizioni ed agevolazioni tributarie di cui allo articolo 25 della legge 26 maggio 1965, n. 590, non si applicano a favore degli acquisti di fondi in cui non sia stato esercitato il diritto di prelazione dall'avente diritto, allorche' il prezzo di acquisto denunciato nell'atto di compravendita ecceda i limiti del prezzo congruo stabilito dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura e successivamente al 30 giugno 1972 dai competenti organi regionali.

Art 7.

Il termine di quattro anni previsto dal primo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, per l'esercizio del diritto di prelazione e' ridotto a due anni.

Detto diritto di prelazione, con le modifiche previste nella presente legge, spetta anche:

1) al mezzadro o al colono il cui contratto sia stato stipulato dopo l'entrata in vigore della legge 15 settembre 1964, n. 756;

2) al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purche' sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti.

Nel caso di vendita di piu' fondi ogni affittuario, mezzadro o colono puo' esercitare singolarmente o congiuntamente il diritto di prelazione rispettivamente del fondo coltivato o dell'intero complesso di fondi.

Art 7.

Il termine di quattro anni previsto dal primo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, per l'esercizio del diritto di prelazione e' ridotto a due anni.

Detto diritto di...

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