DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1962, n. 948 - Norme sugli Enti di sviluppo in attuazione della delega prevista dall'art. 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454

Coming into Force12 Agosto 1962
Published date28 Luglio 1962
Enactment Date23 Giugno 1962
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1962/07/28/062U0948/CONSOLIDATED/20091214
Official Gazette PublicationGU n.189 del 28-07-1962
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454, che delega il Governo ad emanare decreti aventi valore di legge per integrare e modificare le norme legislative vigenti in materia degli Enti di cui alle leggi 27 novembre 1939, n. 1780; 31 dicembre 1947, n. 1629; 9 agosto 1954, n. 639; 16 giugno 1927, n. 1100 ed al regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498; al decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, ovvero istituiti in applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il parere della Commissione parlamentare richiamata all'ultimo comma del citato articolo 32;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per l'interno, il Ministro per la grazia e giustizia, il Ministro per il bilancio, il Ministro per le finanze, il Ministro per il tesoro, il Ministro per la pubblica istruzione, il Ministro per i lavori pubblici, il Ministro per l'industria e commercio, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Ministro per il commercio con l'estero, il Ministro per la sanita' e il Ministro per il turismo; Decreta: Art. 1. Finalita'

Gli enti di cui alle leggi 27 novembre 1939, n. 1780; 31 dicembre 1947, n. 1629; 9 agosto 1954, n. 639: 16 giugno 1927, n. 1100 ed al regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498, al decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, ovvero istituiti in applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841, fermi restando i compiti istituzionali previsti per ciascuno di essi dalle leggi vigenti, possono intervenire, sotto il controllo e la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in zone agricole particolarmente depresse, suscettibili di valorizzazione, delimitate ai sensi del comma quarto dell'articolo 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Per ogni zona e' indicato, con lo stesso decreto di delimitazione, l'ente cui e' demandato di intervenire.

Gli enti suddetti assumono anche la qualifica di enti di sviluppo in quanto svolgono le funzioni di cui al presente decreto.

Gli interventi sono diretti a realizzare l'aumento del reddito ed il miglioramento delle condizioni di vita, nonche' ad eliminare o ridurre esistenti squilibri.

In particolare gli interventi sono diretti a:

realizzare o completare le occorrenti opere pubbliche di bonifica, a norma dell'articolo 32, terzo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, nonche' le altre infrastrutture necessarie alla valorizzazione della zona;

promuovere e agevolare la formazione e lo sviluppo di imprese agricole a carattere familiare efficienti e razionalmente organizzate, nonche' l'insediamento nelle campagne;

promuovere ed effettuare operazioni di ricomposizione fondiaria;

assistere e coadiuvare le singole aziende nell'esecuzione di opere di trasformazione fondiaria;

promuovere e favorire la cooperazione agricola e la realizzazione di impianti e attrezzature per la valorizzazione dei prodotti e per il funzionamento dei servizi collettivi;

promuovere e favorire ogni altra iniziativa e attivita' per lo sviluppo della produzione agricola e per la valorizzazione economico-agraria delle zone interessate, ivi comprese le attivita' economiche concorrenti allo stesso fine;

svolgere ed assistere iniziative di carattere sociale a favore delle popolazioni interessate.

Gli interventi suddetti sono programmati e coordinati con quelli di competenza delle altre Amministrazioni interesate allo sviluppo delle zone.

Art 2.

Assunzione dei compiti di bonifica in zone non consorziate

Nelle zone di cui al precedente articolo 1, ricadenti al di fuori dei territori di riforma fondiaria, ma classificate comprensori di bonifica, nelle quali non siano costituiti Consorzi di bonifica, i compiti e le funzioni in materia di bonifica possono essere demandati agli enti, ai sensi dell'articolo 22 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, quando, a giudizio del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, non si ritenga possibile, per l'urgenza degli interventi, procedere alla tempestiva costituzione di Consorzi di bonifica.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste dichiara, con proprio decreto, la sussistenza delle condizioni di cui al precedente comma.

Art 3.

Limiti degli interventi in zone consorziate

Gli enti, qualora nelle zone delimitate ai sensi del quarto comma dell'articolo 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454, vi siano comprensori in cui operano Consorzi di bonifica integrale o di bonifica montana, possono essere autorizzati ad intervenire per i compiti di cui al presente decreto nei comprensori medesimi.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste concede l'autorizzazione quando l'azione dei Consorzi sia limitata all'esecuzione di opere pubbliche ovvero non possa ritenersi adeguata, in tutto o in parte, ai fini della valorizzazione economico-sociale dei comprensori.

Il Ministro puo' stabilire, altresi', limiti e tempi degli interventi che gli enti possono attuare nei comprensori suddetti ai fini del coordinamento con l'attivita' dei Consorzi.

TITOLO II ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE
CAPO I PIANI DI VALORIZZAZIONE
Art 4.

Piani di valorizzazione

Per ogni zona delimitata ai sensi del quarto comma dell'art. 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454, l'ente provvede alla progettazione di un piano di valorizzazione agraria ai fini dello sviluppo economico sociale del territorio, sentiti gli Ispettorati agrari e forestali competenti per territorio.

Esso deve contenere l'indicazione di massima degli interventi e delle opere ritenuti necessari e deve essere depositato nella segreteria dei Comuni interessati per la durata di giorni 30 consecutivi, durante i quali chiunque ha facolta' di prenderne visione.

L'effettuato...

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