LEGGE 21 ottobre 1950, n. 841 - Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini

Coming into Force29 Ottobre 1950
End of Effective Date31 Dicembre 2001
Enactment Date21 Ottobre 1950
Published date28 Ottobre 1950
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1950/10/28/050U0841/CONSOLIDATED/20030122
Official Gazette PublicationGU n.249 del 28-10-1950
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Governo della Repubblica e' autorizzato ad applicare, con le deroghe stabilite negli articoli seguenti, le norme della legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive modificazioni, a territori suscettibili di trasformazione fondiaria o agraria.

La determinazione dei territori stessi sara' fatta dal Governo entro il 30 giugno 1951, sentite le Amministrazioni regionali, ove siano state costituite, con decreti aventi valore di legge ordinaria, per delegazione concessa con la presente legge.

Art 1.

Il Governo della Repubblica e' autorizzato ad applicare, con le deroghe stabilite negli articoli seguenti, le norme della legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive modificazioni, a territori suscettibili di trasformazione fondiaria o agraria.

La determinazione dei territori stessi sara' fatta dal Governo entro il 30 giugno 1951, sentite le Amministrazioni regionali, ove siano state costituite, con decreti aventi valore di legge ordinaria, per delegazione concessa con la presente legge.6

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 3279

Art 2.

Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme per l'istituzione di enti o di sezioni speciali degli enti di colonizzazione o di trasformazione fondiaria, nonche' dell'Ente autonomo del Flumendosa, che adempiano, nei territori che saranno determinati ai sensi all'articolo precedente, le funzioni attribuite dalla legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive modificazioni, alla Opera per la valorizzazione della Sila.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste esercita la vigilanza sugli enti indicati nel precedente comma e ne coordina le funzioni e i compiti ai fini dell'attuazione della presente legge.

Art 2.

Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme per l'istituzione di enti o di sezioni speciali degli enti di colonizzazione o di trasformazione fondiaria, nonche' dell'Ente autonomo del Flumendosa, che adempiano, nei territori che saranno determinati ai sensi all'articolo precedente, le funzioni attribuite dalla legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive modificazioni, alla Opera per la valorizzazione della Sila.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste esercita la vigilanza sugli enti indicati nel precedente comma e ne coordina le funzioni e i compiti ai fini dell'attuazione della presente legge.2

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 3279

Art 3.

Gli enti, di cui al precedente articolo, provvedono alla preparazione dei programmi di trasformazione fondiaria e agraria in tutti i territori di cui all'art. 1 della presente legge ed alla esecuzione degli stessi nei terreni sottoposti a procedimento di espropriazione.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 3279

Art 4.

Ai fini della presente legge l'art. 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e' sostituito dal seguente:

"Nei territori considerati dalla presente legge la proprieta' terriera privata, nella sua consistenza al 15 novembre 1949, e' soggetta ad espropriazione di una quota determinata in base al reddito dominicale dell'intera proprieta' al 1 gennaio 1943 e al reddito medio dominicale per ettaro, risultante quest'ultimo quale quoziente della divisione del complessivo reddito dominicale per la superficie, esclusi, sia dal calcolo del reddito dominicale che da quello della superficie, i terreni classificati in catasto come boschi e incolti produttivi.

La quota da espropriare ad ogni proprietario, sia esso persona fisica o societa', sulla proprieta' a lui appartenente a qualsiasi titolo, anche se in comunione o pro indiviso, e' determinata dalla tabella allegata alla presente legge.

Le norme dei commi precedenti si applicano anche ai beni costituiti in enfiteusi.

I terreni trasferiti a causa di morte dal 15 novembre 1949 fino alla entrata in vigore della presente legge ai discendenti in linea retta sono inclusi nel computo del patrimonio di detti discendenti.

Resta impregiudicato il diritto degli enti di procedere all'acquisto di altri terreni non soggetti ad espropriazione, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Gli enti possono essere autorizzati dal Ministero della agricoltura e delle foreste a permutare i terreni, dei quali siano divenuti comunque proprietari, con terreni ritenuti piu' idonei alla formazione della proprieta' contadina".

Art 4.

Ai fini della presente legge l'art. 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e' sostituito dal seguente:

"Nei territori considerati dalla presente legge la proprieta' terriera privata, nella sua consistenza al 15 novembre 1949, e' soggetta ad espropriazione di una quota determinata in base al reddito dominicale dell'intera proprieta' al 1 gennaio 1943 e al reddito medio dominicale per ettaro, risultante quest'ultimo quale quoziente della divisione del complessivo reddito dominicale per la...

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