LEGGE 12 maggio 1950, n. 230 - Provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini

Coming into Force20 Maggio 1950
End of Effective Date31 Dicembre 2001
Enactment Date12 Maggio 1950
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1950/05/20/050U0230/CONSOLIDATED/20030122
Published date20 Maggio 1950
Official Gazette PublicationGU n.115 del 20-05-1950
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

E' affidato all'Opera per la valorizzazione della Sila, istituita con la legge 31 dicembre 1947, n. 1629 il compito di provvedere alla ridistribuzione della proprieta' terriera e alla sua conseguente trasformazione, con lo scopo di ricavarne i terreni da concedersi in proprieta' a contadini, entro il territorio delimitato da una linea che, partendo, a sud, dal promontorio di Staletti, segue il perimetro del comprensorio Alli-Copanello, risale le statali 109-bis e 109, si allaccia al perimetro occidentale dell'Altopiano silano fino al fiume Mucone, ne segue il corso fino alla confluenza del Crati, prosegue lungo la ferrovia statale Cosenza, Sibari fino a congiungersi col perimetro nord dei consorzi di bonifica di Cassano e di Cerchiara, arriva alla foce del torrente Saraceno donde, costeggiando il litorale ionico ritorna al promontorio di Staletti.

Le parti del territorio sopra delimitato, siano o non siano gia' classificate come comprensori di bonifica, sono classificate, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, comprensori di bonifica di 1ª categoria.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 32714

Art 2.

Ai fini della presente legge, sono soggetti ad espropriazione i terreni di proprieta' privata, suscettibili di trasformazione, i quali, computate anche le proprieta' situate fuori del territorio indicato nell'art. 1, appartengono, a qualsiasi titolo, in comunione o pro-indiviso a singole persone o societa' che, al 15 novembre 1949, avevano piu' di trecento ettari.

Le norme del comma precedente si applicano anche ai beni in enfiteusi.

Sono esclusi dal computo i terreni trasferiti a causa di morte a favore dei discendenti in linea retta dal 15 novembre 1949, fino alla entrata in vigore della presente legge.

I terreni suscettibili di trasformazione appartenenti a societa' possono essere totalmente espropriati.

Resta impregiudicato il diritto dell'Opera di procedere all'acquisto di altri terreni non soggetti ad espropriazione, previa autorizzazione del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

L'Opera puo' essere autorizzata dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste a permutare i terreni, dei quali e' divenuta comunque proprietaria, con terreni ritenuti piu' idonei alla formazione della proprieta' contadina.

Art 2.

((Nei territori considerati dalla presente legge la proprieta' terriera privata, nella sua consistenza al 15 novembre 1949, e' soggetta ad espropriazione di una quota determinata in base al reddito dominicale dell'intera proprieta' al 1 gennaio 1943 e al reddito medio dominicale per ettaro, risultante quest'ultimo quale quoziente della divisione del complessivo reddito dominicale per la superficie, esclusi, sia dal calcolo del reddito dominicale che da quello della superficie, i terreni classificati in catasto come boschi e incolti produttivi.

La quota da espropriare ad ogni proprietario, sia esso persona fisica o societa', sulla proprieta' a lui appartenente a qualsiasi titolo, anche se in comunione o pro indiviso, e' determinata dalla tabella allegata alla presente legge.

Le norme dei commi precedenti si applicano anche ai beni costituiti in enfiteusi.

I terreni trasferiti a causa di morte dal 15 novembre 1949 fino alla entrata in vigore della presente legge ai discendenti in linea retta sono inclusi nel computo del patrimonio di detti discendenti.

Resta impregiudicato il diritto degli enti di procedere all'acquisto di altri terreni non soggetti ad espropriazione, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Gli enti possono essere autorizzati dal Ministero della agricoltura e delle foreste a permutare i terreni, dei quali siano divenuti comunque proprietari, con terreni ritenuti piu' idonei alla formazione della proprieta' contadina)).

Art 2.

Nei territori considerati dalla presente legge la proprieta' terriera privata, nella sua consistenza al 15 novembre 1949, e' soggetta ad espropriazione di una quota determinata in base al reddito dominicale dell'intera proprieta' al 1 gennaio 1943 e al reddito medio dominicale per ettaro, risultante quest'ultimo quale quoziente della divisione del complessivo reddito dominicale per la superficie, esclusi, sia dal calcolo del reddito dominicale che da quello della superficie, i terreni classificati in catasto come boschi e incolti produttivi.

La quota da espropriare ad ogni proprietario, sia esso persona fisica o societa', sulla proprieta' a lui appartenente a qualsiasi titolo, anche se in comunione o pro indiviso, e' determinata dalla tabella allegata alla presente legge.

Le norme dei commi precedenti si applicano anche ai beni costituiti in enfiteusi.

I terreni trasferiti a causa di morte dal 15 novembre 1949 fino alla entrata in vigore della presente legge ai discendenti in linea retta sono inclusi nel computo del patrimonio di detti discendenti.

Resta impregiudicato il diritto degli enti di procedere all'acquisto di altri terreni non soggetti ad espropriazione, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Gli enti possono essere autorizzati dal Ministero della agricoltura e delle foreste a permutare i terreni, dei quali siano divenuti comunque proprietari, con terreni ritenuti piu' idonei alla formazione della proprieta' contadina.2

Art 2.

Nei territori considerati dalla presente legge la proprieta' terriera privata, nella sua consistenza al 15 novembre 1949, e' soggetta ad espropriazione di una quota determinata in base al reddito dominicale dell'intera proprieta' al 1 gennaio 1943 e al reddito medio dominicale per ettaro, risultante quest'ultimo quale quoziente della divisione del complessivo reddito dominicale per la superficie, esclusi, sia dal calcolo del reddito dominicale che da quello della superficie, i terreni classificati in catasto come boschi e incolti produttivi.

La quota da espropriare ad ogni proprietario, sia esso persona fisica o societa', sulla proprieta' a lui appartenente a qualsiasi titolo, anche se in comunione o pro indiviso, e' determinata dalla tabella allegata alla presente legge.

Le norme dei commi precedenti si applicano anche ai beni costituiti in enfiteusi.

I terreni trasferiti a causa di morte dal 15 novembre 1949 fino alla entrata in vigore della presente legge ai discendenti in linea retta sono inclusi nel computo del patrimonio di detti discendenti.

Resta impregiudicato il diritto degli enti di procedere all'acquisto di altri terreni non soggetti ad espropriazione, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Gli enti possono essere autorizzati dal Ministero della agricoltura e delle foreste a permutare i terreni, dei quali siano divenuti comunque proprietari, con terreni ritenuti piu' idonei alla formazione della proprieta' contadina.(2)3

Art 2.

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