LEGGE 31 dicembre 1947, n. 1629 - Norme per la istituzione dell'Opera di valorizzazione della Sila

Coming into Force21 Febbraio 1948
End of Effective Date21 Dicembre 2008
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1948/02/06/047U1629/CONSOLIDATED/20080625
Enactment Date31 Dicembre 1947
Published date06 Febbraio 1948
Official Gazette PublicationGU n.30 del 06-02-1948
Articoli

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Ha sanzionato e promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente:

Art 1.

Il territorio dell'Altipiano silano e' classificato tra i comprensori di bonifica di seconda categoria.

Art 2.

E' costituita, con sede in Cosenza, l'"Opera per la valorizzazione della Sila" avente lo scopo di promuovere ed effettuare direttamente la trasformazione fondiario-agraria dell'Altipiano silano tenendo presenti le caratteristiche silvo-pastorali della zona.

L'Ente altresi' promuove e favorisce lo sviluppo dell'industria e del turismo nella regione silana.

Art 3.

L'Opera e' persona giuridica di diritto pubblico ed e' sottoposta alla vigilanza e tutela del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art 4.

L'Opera provvede a:

  1. redigere il piano generale della trasformazione fondiario-agraria del comprensorio silano e conseguentemente a proporre gli obblighi minimi di bonifica per i proprietari.

    Sono esclusi da detta trasformazione i boschi esistenti, mentre per l'eventuale mutamento di destinazione di terreni nudi sottoposti a vincolo forestale, non costituenti spazi vuoti, chiarie e radure di boschi, saranno da osservare le norme di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

  2. eseguire in concessione o in appalto le opere pubbliche di bonifica previste nel piano generale, con preferenza nei confronti di qualsiasi altro aspirante alla concessione;

  3. eseguire opere di interesse comune a piu' proprieta' o di carattere generale occorrenti per la trasformazione e la colonizzazione;

  4. assistere tecnicamente e finanziariamente i proprietari dei terreni per l'esecuzione delle opere che ad essi competono e per l'incremento agricolo e zootecnico dei singoli fondi;

  5. promuovere ed assistere tecnicamente e finanziariamente le cooperative di contadini, che, a titolo temporaneo, in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 89, o ad altro titolo, esercitino o intendano esercitare nel comprensorio la conduzione diretta dei terreni;

  6. compiere direttamente la trasformazione e il miglioramento fondiario delle terre delle quali acquisti la proprieta' o il possesso, e possibilmente con precedenza di quelle attualmente di proprieta' collettiva;

  7. promuovere e favorire nella regione l'industrializzazione e lo sviluppo del turismo coordinando e aiutando le iniziative locali e l'opera degli altri enti che si propongono tali fini;

  8. compiere in generale quanto occorre per facilitare la trasformazione del territorio e la sua valorizzazione.

Art 5.

L'Opera e' amministrata da un Consiglio composto di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze, del tesoro e dei lavori pubblici; di un rappresentante per ciascuna delle Amministrazioni delle province di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria, delle Camere di commercio di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria, delle Camere del lavoro di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria, delle Associazioni degli agricoltori di Cosenza e Catanzaro, delle Federazioni dei coltivatori diretti di Cosenza e Catanzaro, dei Corpi delle foreste di Cosenza e Catanzaro, degli Ispettorati agricoli di Cosenza e Catanzaro, del Corpo del genio civile di Cosenza e Catanzaro; di un rappresentante della Confederazione cooperativa italiana e di un rappresentante della Lega nazionale delle cooperative; di un esperto in scienze agrarie e forestali, nominato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; di un rappresentante dell'Ente nazionale del turismo; di un rappresentante dell'Associazione pro-Calabria con sede a Catanzaro; di nove rappresentanti dei Comuni delle province di Cosenza e Catanzaro ricadenti nel perimetro del comprensorio e di quattro rappresentanti dei contribuenti di cui all'art. 8, lettera b), della presente legge; eletti secondo le norme del regolamento.

Il Consiglio nomina nel suo seno la Giunta esecutiva composta di non meno di cinque e non piu' di sette membri tra i quali il presidente, cui spetta altresi' la presidenza dell'Opera.

Il direttore generale dell'Opera e' nominato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su proposta della Giunta...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT