Il territorio dell'Altipiano silano e' classificato tra i comprensori di bonifica di seconda categoria.
LEGGE 31 dicembre 1947, n. 1629 - Norme per la istituzione dell'Opera di valorizzazione della Sila
Coming into Force | 21 Febbraio 1948 |
End of Effective Date | 21 Dicembre 2008 |
ELI | http://www.normattiva.it/eli/id/1948/02/06/047U1629/CONSOLIDATED/20080625 |
Enactment Date | 31 Dicembre 1947 |
Published date | 06 Febbraio 1948 |
Official Gazette Publication | GU n.30 del 06-02-1948 |
IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
Ha sanzionato e promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente:
E' costituita, con sede in Cosenza, l'"Opera per la valorizzazione della Sila" avente lo scopo di promuovere ed effettuare direttamente la trasformazione fondiario-agraria dell'Altipiano silano tenendo presenti le caratteristiche silvo-pastorali della zona.
L'Ente altresi' promuove e favorisce lo sviluppo dell'industria e del turismo nella regione silana.
L'Opera e' persona giuridica di diritto pubblico ed e' sottoposta alla vigilanza e tutela del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
L'Opera provvede a:
-
redigere il piano generale della trasformazione fondiario-agraria del comprensorio silano e conseguentemente a proporre gli obblighi minimi di bonifica per i proprietari.
Sono esclusi da detta trasformazione i boschi esistenti, mentre per l'eventuale mutamento di destinazione di terreni nudi sottoposti a vincolo forestale, non costituenti spazi vuoti, chiarie e radure di boschi, saranno da osservare le norme di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;
eseguire in concessione o in appalto le opere pubbliche di bonifica previste nel piano generale, con preferenza nei confronti di qualsiasi altro aspirante alla concessione;
eseguire opere di interesse comune a piu' proprieta' o di carattere generale occorrenti per la trasformazione e la colonizzazione;
assistere tecnicamente e finanziariamente i proprietari dei terreni per l'esecuzione delle opere che ad essi competono e per l'incremento agricolo e zootecnico dei singoli fondi;
promuovere ed assistere tecnicamente e finanziariamente le cooperative di contadini, che, a titolo temporaneo, in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 89, o ad altro titolo, esercitino o intendano esercitare nel comprensorio la conduzione diretta dei terreni;
compiere direttamente la trasformazione e il miglioramento fondiario delle terre delle quali acquisti la proprieta' o il possesso, e possibilmente con precedenza di quelle attualmente di proprieta' collettiva;
promuovere e favorire nella regione l'industrializzazione e lo sviluppo del turismo coordinando e aiutando le iniziative locali e l'opera degli altri enti che si propongono tali fini;
compiere in generale quanto occorre per facilitare la trasformazione del territorio e la sua valorizzazione.
L'Opera e' amministrata da un Consiglio composto di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze, del tesoro e dei lavori pubblici; di un rappresentante per ciascuna delle Amministrazioni delle province di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria, delle Camere di commercio di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria, delle Camere del lavoro di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria, delle Associazioni degli agricoltori di Cosenza e Catanzaro, delle Federazioni dei coltivatori diretti di Cosenza e Catanzaro, dei Corpi delle foreste di Cosenza e Catanzaro, degli Ispettorati agricoli di Cosenza e Catanzaro, del Corpo del genio civile di Cosenza e Catanzaro; di un rappresentante della Confederazione cooperativa italiana e di un rappresentante della Lega nazionale delle cooperative; di un esperto in scienze agrarie e forestali, nominato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; di un rappresentante dell'Ente nazionale del turismo; di un rappresentante dell'Associazione pro-Calabria con sede a Catanzaro; di nove rappresentanti dei Comuni delle province di Cosenza e Catanzaro ricadenti nel perimetro del comprensorio e di quattro rappresentanti dei contribuenti di cui all'art. 8, lettera b), della presente legge; eletti secondo le norme del regolamento.
Il Consiglio nomina nel suo seno la Giunta esecutiva composta di non meno di cinque e non piu' di sette membri tra i quali il presidente, cui spetta altresi' la presidenza dell'Opera.
Il direttore generale dell'Opera e' nominato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su proposta della Giunta...
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