LEGGE 2 giugno 1961, n. 454 - Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura

Coming into Force25 Giugno 1961
Enactment Date02 Giugno 1961
Published date10 Giugno 1961
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1961/06/10/061U0454/CONSOLIDATED/20091214
Official Gazette PublicationGU n.141 del 10-06-1961 - Suppl. Ordinario
TITOLO I Disposizioni generali
CAPO I FINALITA' E DIRETTIVE D'INTERVENTO

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Finalita' della legge

E' autorizzata l'attuazione di un piano di interventi statali per lo sviluppo economico-sociale dell'agricoltura, da realizzare promuovendo la formazione ed il consolidamento di imprese efficienti e razionalmente organizzate, in specie di quelle a carattere familiare, l'incremento della produttivita' e della occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e la elevazione dei redditi di lavoro delle popolazioni rurali, l'adeguamento della produzione agricola alle richieste dei mercati interni ed internazionali, anche mediante riconversioni culturali, la stabilita' dei prezzi dei prodotti agricoli.

Il suddetto piano di interventi statali, per il complessivo importo di lire 550 miliardi, in aggiunta agli stanziamenti previsti da leggi speciali, sara' attuato nel quinquennio dall'esercizio finanziario 1960-61 all'esercizio 1964-65, secondo le modalita' e nei limiti di autorizzazione di spesa di cui agli articoli successivi.

Art 2.

Piano quinquennale

In relazione alle finalita' che il piano quinquennale di sviluppo intende perseguire a termini dell'articolo 1 ed in conformita' alle direttive che saranno annualmente determinate in applicazione dell'articolo 3, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e' autorizzato ad assumere iniziative e ad attuare programmati interventi diretti a:

istituire un servizio d'indagine per il permanente e sistematico accertamento dei fenomeni di mercato ed un parallelo articolato servizio d'informazione e di orientamento per gli operatori agricoli, assicurando la collaborazione degli organismi rappresentativi dei vari settori della produzione e delle varie categorie agricole interessate;

potenziare la sperimentazione agraria, adeguandone i mezzi strumentali ed i programmi di ricerca applicata;

incrementare l'attivita' dimostrativa, e di assistenza tecnica in stretta correlazione alle acquisizioni sperimentali ed alle tendenze di mercato;

promuovere un ampio processo di ammodernamento delle strutture ed attrezzature aziendali ed interaziendali, con particolare riguardo a quelle connesse a piani di riconversione produttiva e di miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori, mediante idonei incentivi soprattutto rivolti ad ampliare l'area di trasformazione fondiaria ed agraria nelle zone mezzadrili, in quelle depresse e nelle aziende familiari, nonche' a sviluppare la pratica irrigua, la viabilita' minore e le reti di approvvigionamento idrico ed elettrico;

realizzare un piu' elevato grado di occupazione agricola, in rapporto alla distribuzione della forza di lavoro agricola nel territorio nazionale e all'andamento dell'occupazione;

intensificare l'attivita' di miglioramento delle produzioni di pregio e di difesa delle colture dalle cause nemiche;

agevolare ed accelerare il risanamento e l'incremento del patrimonio zootecnico ed i connessi lavori di riassetto colturale, mediante particolari coordinate agevolazioni contributive e creditizie;

accrescere la meccanizzazione rendendola accessibile, in particolare, alle piccole aziende;

promuovere, mediante adeguate incentivazioni ed interventi, il consolidamento ed il massimo sviluppo della cooperazione agricola, riconoscendo in essa uno strumento fondamentale di progresso sociale ed economico;

ridurre i costi di esercizio anche mediante la provvista di capitali a basso tasso d'interesse, soprattutto a favore di cooperative e di piccole e medie imprese impegnate in attivita' di trasformazione;

valorizzare la produzione agricola agevolando la costruzione e la gestione di impianti di lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli, organizzati su base cooperativa e provvedendo anche alla diretta costruzione di impianti similari di interesse nazionale, nonche' a favorire la costituzione di scorte e la regolare immissione dei prodotti sui mercati in periodi di sfavorevole congiuntura.

Nell'ambito delle finalita' del piano quinquennale, il Ministro per l'agricoltura, e per le foreste e' altresi' autorizzato, secondo le norme di cui agli articoli seguenti, ad attuare gli interventi previsti per i settori della bonifica e della irrigazione, nonche' quelli concernenti la formazione ed il consolidamento della proprieta' contadina anche nei comprensori di riforma fondiaria.

Art 3.

Direttive di intervento

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura ed il Comitato interministeriale della ricostruzione, ed interpellate le associazioni sindacali di categoria dei lavoratori e degli imprenditori agricoli, determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed in conformita' alle finalita' di cui al precedente articolo 2, i criteri fondamentali per l'applicazione degli incentivi e degli interventi previsti negli articoli seguenti.

I criteri suddetti potranno essere annualmente riesaminati, con le stesse norme di cui al comma precedente, in base alle risultanze della relazione annuale al Parlamento di cui al successivo articolo 49, ed a particolari esigenze economico-sociali eventualmente manifestatesi.

Con le stesse modalita' di cui al primo comma, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste determina annualmente le ulteriori direttive per attuare, in modo organico e coordinato, le iniziative e gli interventi di cui all'articolo 2, avuto riguardo alle situazioni regionali.

Il Consiglio superiore sentira' il parere dei Comitati regionali dell'agricoltura e delle foreste di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, integrati dai rappresentanti degli uffici periferici statali delle Amministrazioni dei lavori pubblici, del lavoro, della pubblica istruzione e della sanita', nonche' da tecnici particolarmente qualificati ed esperti nei problemi dello sviluppo agricolo, designati da enti e da organizzazioni economiche e sindacali operanti nella regione.

I Comitati esprimono il loro parere sui criteri di applicazione, nella regione, delle direttive di cui al primo comma e, per ciascun territorio agrario omogeneo della regione medesima, sull'ordine di priorita' degli interventi dello Stato in relazione alle fondamentali esigenze economico-sociali del territorio.

Ove i Comitati non esprimano il parere entro due mesi dalla richiesta, il Consiglio superiore provvede senz'altro alle incombenze di sua competenza.

CAPO II CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA
Art 4.

Autorizzazione di spesa

Per la esecuzione del primo censimento generale dell'agricoltura e' concesso all'Istituto centrale di statistica un contributo straordinario di lire 2 miliardi 500 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sara' fissata la data di effettuazione del censimento medesimo.

TITOLO II Provvedimenti per l'incremento della produttivita' in agricoltura
CAPO I PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA, LA SPERIMENTAZIONE, LA DIMOSTRAZIONE E L'ASSISTENZA TECNICA
Art 5.

Ricerche di mercato

E' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo e 500 milioni, in ragione di lire 300 milioni per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, allo scopo di effettuare in modo sistematico e continuativo, a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, indagini sui mercati, per seguirne l'andamento e per fornire agli imprenditori agricoli adeguate informazioni sull'evoluzione dei consumi interni e sulla situazione dei mercati internazionali, nonche' per predisporre tempestivamente gli interventi da esplicare in difesa della produzione agricola da eccezionali sfavorevoli congiunture.

Art 6.

Ricerca applicata e sperimentazione pratica

E'...

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