LEGGE 26 maggio 1965, n. 590 - Disposizioni per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice

Coming into Force24 Giugno 1965
Published date09 Giugno 1965
Enactment Date26 Maggio 1965
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1965/06/09/065U0590/CONSOLIDATED/20200519
Official Gazette PublicationGU n.142 del 09-06-1965
TITOLO I PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' COLTIVATRICE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica. hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Ai mezzadri, ai coloni parziari, ai compartecipanti, agli affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, nonche' agli altri lavoratori manuali della terra, singoli o associati in cooperativa, possono essere concessi mutui della durata di anni 40 al tasso annuo di interesse dell'uno per cento, per l'acquisto - effettuato in epoca posteriore all'entrata in vigore della presente legge di fondi rustici che, a giudizio dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, avuto riguardo alla concreta situazione ambientale ed alla composizione del nucleo familiare del coltivatore acquirente, la, cui forza lavorativa non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessita' di coltivazione del fondo, siano riconosciuti idonei alla costituzione di aziende che abbiano caratteristiche o suscettivita' per realizzare imprese familiari efficienti, sotto il profilo tecnico ed economico.

I mutui di cui al primo comma possono essere altresi' concessi ai proprietari coltivatori diretti, singoli od associati in cooperative, il cui nucleo familiare abbia una capacita' lavorativa superiore ad un terzo di quella occorrente per la normale coltivazione del loro fondo.

Art 2.

Agli acquirenti i fondi rustici con i benefici di cui al precedente articolo, possono essere pure concessi prestiti a tasso agevolato per l'acquisto di macchine, attrezzi e bestiame, anche di pertinenza del venditore, per la normale dotazione delle aziende di nuova costituzione od ampliate, purche' gli interessati ne facciano richiesta entro un biennio dall'avvenuto acquisto dei fondi stessi.

Tali prestiti possono essere concessi anche a cooperative costituite da coltivatori che abbiano acquistato terreni ai sensi del precedente articolo.

I prestiti di cui ai precedenti commi avranno la durata di cinque anni e saranno gravati di un tasso annuo d'interesse del due per cento.

Detti prestiti saranno concessi dagli istituti di cui al successivo articolo 16, ancorche' abilitati ad esercitare esclusivamente il credito agrario di miglioramento ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art 3.

La concessione dei mutui e dei prestiti agevolati, nei limiti delle anticipazioni disposte dalla presente legge, e subordinata al rilascio di apposito nulla osta da parte dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, che dovra' pronunciarsi anche sulla congruita' del prezzo d'acquisto, nonche' alla decisione dell'istituto di credito, secondo le modalita' che saranno stabilite con le norme di attuazione della presente legge.

I mutui di cui all'articolo 1, in deroga alle vigenti disposizioni, possono essere concessi fino all'intero ammontare del prezzo di acquisto del fondo ritenuto congruo dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il nulla osta per mutui di importo superiore a lire trenta milioni debbono essere muniti del visto di approvazione dell'ispettorato agrario compartimentale.

Gli Enti di sviluppo agricolo, istituiti per legge, sono autorizzati ad intervenire per facilitare l'espletamento delle procedure di cui agli articoli precedenti.

Art 4.

Una Commissione provinciale - composta del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, del capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, del capo dell'Ufficio tecnico erariale e di un rappresentante dell'Ente di sviluppo competente per territorio od, in mancanza, del Comitato regionale per l'agricoltura di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454 - indica periodicamente, con riferimento a zone aventi caratteristiche agronomiche omogenee o similari i valori fondiari medi riferiti ad unita' di superficie ed a tipi di coltura, secondo apposito schema predisposto dall'Ispettorato agrario compartimentale competente per territorio.

Il giudizio di congruita', previsto dal precedente articolo 3, viene formulato tenendo conto dei suindicati valori ed in relazione agli specifici elementi strutturali e produttivi che configurano i singoli fondi.

Art 5.

Per la concessione dei mutui previsti dalla presente legge, la documentazione di rito potra' essere sostituita da una dichiarazione notarile attestante l'esito degli accertamenti eseguiti circa la proprieta' e la liberta' dei beni offerti in garanzia.

Art 6.

I mutui ed i prestiti di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario, istituito con l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sino all'ammontare della complessiva perdita che gli istituiti mutuanti dimostreranno di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni delle ditte inadempienti per almeno due rate annuali consecutive.

A tal fine, le disponibilita' del Fondo interbancario di garanzia sono incrementate:

  1. dalle somme che gli istituti dovranno versare a seguito della trattenuta da operare ai sensi del nono comma, lettera a), dell'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, trattenuta estesa alle operazioni di prestito di cui all'articolo 2;

  2. dal 40 per cento dell'importo degli interessi che andranno a maturare sul conto corrente fruttifero che sara' istituito, ai termini del successivo articolo 20; aliquota che potra' essere elevata, ove occorra, sino al 70 per cento con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

  3. dagli stanziamenti di cui al primo comma del successivo articolo 21;

  4. dall'importo degli interessi maturati sulle predette somme affluite ad apposito conto corrente fruttifero intestato al Fondo interbancario.

La garanzia offerta dal Fondo interbancario per i mutui e i prestiti di cui al primo comma formera' oggetto di separata gestione alla quale restano vincolati i suddetti apporti finanziari.

Art 7.

Oltre il pagamento delle rate di ammortamento per capitale ed interesse, nessun altro onere puo' farsi gravare dagli istituti sulle ditte beneficiarie a qualsiasi titolo, salvo la trattenuta dello 0,20 per cento da operare all'atto della somministrazione della somma concessa a mutuo o prestito.

Agli istituti di credito, a copertura delle proprie spese di amministrazione, dei rischi delle spese per imposte e di ogni altro onere nonche' delle spese contrattuali, sara' riconosciuto un compenso nella misura da stabilire con apposite convenzioni.

Le annualita' di ammortamento comprensive di capitale ed interessi saranno versate dagli istituti al fondo di rotazione di cui all'articolo 16, previa detrazione della quota ad essi spettante in base alle predette convenzioni, a rimborso delle anticipazioni e ad incremento del fondo sino al 31 dicembre 1384. Successivamente a tale data le annualita' e gli interessi saranno versati al Ministero del

tesoro, con imputazione ad apposito capitolo del bilancio di

entrata. Gli istituti faranno i versamenti alle date stabilite, anche se non abbiano ricevuto dai mutuatari le corrispondenti annualita'.

Art 8.

In caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parita' di condizioni ha diritto di prelazione purche' coltivi il fondo stesso da almeno quattro anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprieta' od enfiteusi non superi il triplo della, superficie corrispondente alla capacita' lavorativa della, sua famiglia.

La prelazione non e' consentita nei casi di permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento, espropriazione per pubblica utilita' e quando i terreni in base a piani regolatori, anche se non ancora approvati, siano destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica.

Qualora il trasferimento a titolo oneroso sia proposto, per quota di fondo, da un componente la famiglia coltivatrice, sia in costanza di comunione ereditaria che in ogni altro caso di comunione familiare, gli altri componenti hanno diritto alla prelazione sempreche' siano coltivatori manuali o continuino l'esercizio dell'impresa familiare in comune.

Il proprietario deve notificare al coltivatore la proposta di alienazione indicandone il prezzo; il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di trenta giorni.

Qualora il proprietario non provveda a tale notificazione o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di compravendita, l'avente titolo al diritto di prelazione puo', entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il...

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