LEGGE 15 settembre 1964, n. 756 - Norme in materia di contratti agrari

Coming into Force23 Settembre 1964
Enactment Date15 Settembre 1964
Published date22 Settembre 1964
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1964/09/22/064U0756/CONSOLIDATED/20091214
Official Gazette PublicationGU n.233 del 22-09-1964
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica danno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Finalita' della legge

Al fine di conseguire piu' equi rapporti sociali nell'esercizio dell'agricoltura, attraverso il superamento e la modificazione di forme contrattuali non adeguate o non rispondenti alle esigenze di armonico sviluppo dell'economia agricola del Paese, si applicano ai contratti di mezzadria, di colonia parziaria ed ai contratti agrari atipici di concessione di fondi rustici le disposizioni della presente legge.

Le disposizioni della presente legge sono inderogabili.

Tuttavia sono fatti salvi i rapporti derivanti da contratti individuali o collettivi di mezzadria o di colonia parziaria, che risultino piu' favorevoli al mezzadro o colono.

Sono fatte salve altresi' le norme piu' favorevoli per il mezzadro od il colono risultanti dagli usi o dalle consuetudini locali.

Art 2.

Limiti di applicazione della legge

Le disposizioni della presente legge non si applicano ai contratti agrari di compartecipazione limitati a singole coltivazioni stagionali o intercalari ne' ai contratti di soccida con conferimento di pascolo.

TITOLO II DELLA MEZZADRIA
Art 3.

Divieto di nuovi contratti di mezzadria

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere stipulati nuovi contratti di mezzadria.

I contratti stipulati in violazione del divieto di cui al precedente comma sono nulli. La nullita' ai sensi della precedente disposizione non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione.

Agli effetti del primo comma non si considerano nuovi contratti quelli stipulati per estendere il fondo oggetto del contratto al fine di adeguarlo alle esigenze della famiglia colonica e della buona conduzione.

Art 4.

Ripartizione dei prodotti nella mezzadria

Nei rapporti di mezzadria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge la divisione dei prodotti e degli utili del fondo e' effettuata assegnando al mezzadro una quota non inferiore al 58 per cento.

I prodotti sono divisi in natura sul fondo con l'intervento delle parti, le quali, a divisione avvenuta, acquistano la piena disponibilita' della quota a ciascuna spettante. Non si dividono in natura tra i contraenti quei prodotti il cui valore non si puo' determinare prima della vendita in comune o per i quali non si puo' effettuare la vendita separata senza pregiudizio dell'interesse delle parti. In caso di mancato accordo fra le parti circa la vendita in comune, ciascuna di esse ha facolta' di fare propria la proposta dell'altra.

Gli usi locali relativi alla vendita o utilizzazione in comune, tranne diversi accordi delle parti, restano salvi soltanto per quei prodotti che si ottengono giornalmente con continuita' durante l'anno.

Quando i prodotti sono conferiti in comune ad aziende di trasformazione o di conservazione o ad esercizi di vendita, i relativi accrediti sono fatti separatamente alle parti per le rispettive quote. In tal caso il concedente e i mezzadri partecipano a parita' di condizioni ai risultati economici delle operazioni di trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti.

Se l'azienda e' provvista di impianti idonei e sufficienti per la conservazione, la lavorazione e la trasformazione del prodotto, il mezzadro che voglia vendere i prodotti di sua spettanza assegnatigli in natura, deve, a parita' di condizioni (comprese le modalita' di pagamento), preferire il concedente. Le parti possono altresi' concordare di dividere il prodotto dopo la conservazione, lavorazione o trasformazione eseguita in comune nei suddetti impianti o di vendere in comune i prodotti conservati, lavorati o trasformati. In mancanza di accordo il mezzadro ha diritto di immagazzinare, lavorare e trasformare la sua quota di prodotto negli impianti aziendali, corrispondendo un equo compenso al concedente.

Non sono dovuti dal mezzadro regalie, prestazioni gratuite, onoranze e qualsiasi altro compenso in eccedenza alla quota di prodotti e di utili spettanti al concedente. Sono nulle di pieno diritto le relative pattuizioni.

Il mezzadro puo' in qualunque momento, ma in ogni caso non oltre due anni dalla cessazione del rapporto, ripetere quanto il concedente abbia percepito in eccedenza alla quota di sua spettanza.

Art 5.

Spese per la coltivazione

Le spese per la coltivazione del podere e per l'esercizio delle attivita' connesse, ivi comprese quelle per l'impiego e la manutenzione dei mezzi meccanici ed escluse quelle per la mano d'opera, previste dall'articolo 2147 del Codice civile, sono a carico del concedente e del mezzadro in parti uguali.

Se il mezzadro e' sfornito di mezzi propri il concedente deve anticipare senza interessi sino alla scadenza dell'anno agrario le spese indicate nel precedente comma.

Art 6.

Direzione dell'impresa mezzadrile

Il mezzadro collabora con il concedente nella direzione dell'impresa. A tal fine le parti...

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