DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 1987, n. 278 - Fusione dell'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e per la valorizzazione della produzione agricola e dell'istituto di tecnica e di propaganda agraria nell'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo

Coming into Force30 Luglio 1987
End of Effective Date11 Giugno 2001
Enactment Date28 Maggio 1987
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1987/07/15/087U0278/CONSOLIDATED/20010528
Published date15 Luglio 1987
Official Gazette PublicationGU n.163 del 15-07-1987
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, il quale dispone che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, siano fusi in un unico organo, avente natura di ente pubblico economico, l'istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola (IRVAM) e l'istituto di tecnica e propaganda agraria (ITPA);

Visto l'art. 4, comma 2, lettera g), della legge 8 novembre 1986, n. 752, il quale prevede, fra l'altro, lo sviluppo dell'informazione in agricoltura;

Vista la deliberazione in data 20 giugno 1986 dell'assemblea straordinaria dei soci dell'IRVAM e la lettera in data 27 novembre 1986 del commissario straordinario dell'ITPA, che prendono atto della disposta fusione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 maggio 1987;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

  1. Dalla data del presente decreto, l'istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola (IRVAM) e l'istituto di tecnica e di propaganda agraria (ITPA) sono fusi nell'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), ente economico con personalita' giuridica di diritto pubblico, avente sede in Roma, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

  2. I rapporti giuridici attivi e passivi, i diritti e gli obblighi, a qualsiasi titolo facenti capo ai soppressi IRVAM e ITPA, sono assunti dal costituito ISMEA, al quale e' attribuito il contributo straordinario di cui all'art. 12, comma 6, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 31 MARZO 2001, N. 200

Art 2.
  1. L'ISMEA ha compiti di studio, ricerca e informazione nel campo dei fenomeni e dei problemi che interessano la produzione e il mercato dei prodotti agro-alimentari, allo scopo di fornire contributi alle linee politiche di orientamento e valorizzazione della produzione agricola, di promozione e potenziamento della commercializzazione dei prodotti agricoli e dei derivati, di indirizzo degli investimenti e di formulazione di concreti programmi di sviluppo.

    A tal fine l'ISMEA provvede in particolare:

    1. alla raccolta sistematica di informazioni utili alla conoscenza e alle previsioni sull'andamento delle produzioni agro-alimentari e dei relativi mercati, interni ed esteri;

    2. alla elaborazione e alla valutazione delle informazioni raccolte, compresi studi, analisi e ricerche su argomenti specifici aventi di mira obiettivi concretamente definiti;

    3. alla divulgazione delle informazioni di cui sopra, anche mediante la gestione di appropriati servizi e la partecipazione a iniziative di pubbliche relazioni, nonche' mediante l'utilizzazione di moderni mezzi di diffusione dell'informazione.

  2. Al fine suindicato l'ISMEA promuove e cura gli opportuni rapporti con gli enti interessati, pubblici e privati e, in specie, con gli organi statali e regionali, nonche' con gli organi della Comunita' economica europea con competenza specifica.

  3. Le informazioni raccolte ed elaborate dall'ISMEA sono altresi' utilizzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste negli ambiti di attuazione del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e del Piano agricolo nazionale.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 31 MARZO 2001, N. 200

Art 3.
  1. Sono organi dell'Istituto:

    1. il presidente;

    2. il consiglio di amministrazione;

    3. il collegio dei revisori.

  2. Per gravi e motivate ragioni di pubblico interesse il Ministro dell'agricoltura e delle foreste puo' sciogliere il consiglio di amministrazione e nominare un commissario straordinario. La gestione commissariale non puo' protrarsi oltre un anno.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 31 MARZO 2001, N. 200

Art 4.
  1. Il presidente dell'ISMEA e' nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed ha la rappresentanza legale dell'Istituto con facolta' di conferire le necessarie procure.

  2. Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, provvede alle deliberazioni di urgenza di competenza del consiglio di amministrazione da sottoporre a ratifica nella prima seduta successiva, esercita tutte le funzioni delegategli dal consiglio di amministrazione.

  3. Il presidente e' coadiuvato da un vice presidente, eletto dal consiglio di amministrazione, con funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del presidente.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 31 MARZO 2001, N. 200

Art 5.
  1. Il consiglio di amministrazione dell'Istituto e' nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed e' composto, oltre che dal presidente, da otto membri, tra i quali uno in rappresentanza del Ministero, uno designato dalla...

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