IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 12 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, il quale dispone che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, siano fusi in un unico organo, avente natura di ente pubblico economico, l'istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola (IRVAM) e l'istituto di tecnica e propaganda agraria (ITPA);
Visto l'art. 4, comma 2, lettera g), della legge 8 novembre 1986, n. 752, il quale prevede, fra l'altro, lo sviluppo dell'informazione in agricoltura;
Vista la deliberazione in data 20 giugno 1986 dell'assemblea straordinaria dei soci dell'IRVAM e la lettera in data 27 novembre 1986 del commissario straordinario dell'ITPA, che prendono atto della disposta fusione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 maggio 1987;
Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste; EMANA il seguente decreto: Art. 1.
Dalla data del presente decreto, l'istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola (IRVAM) e l'istituto di tecnica e di propaganda agraria (ITPA) sono fusi nell'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), ente economico con personalita' giuridica di diritto pubblico, avente sede in Roma, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
I rapporti giuridici attivi e passivi, i diritti e gli obblighi, a qualsiasi titolo facenti capo ai soppressi IRVAM e ITPA, sono assunti dal costituito ISMEA, al quale e' attribuito il contributo straordinario di cui all'art. 12, comma 6, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.