DECRETO LEGISLATIVO 5 marzo 1948, n. 121 - Provvedimenti a favore di varie regioni dell'Italia meridionale e delle Isole

Coming into Force16 Marzo 1948
Enactment Date05 Marzo 1948
Published date15 Marzo 1948
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1948/03/15/048U0121/CONSOLIDATED/20091214
Official Gazette PublicationGU n.63 del 15-03-1948
TITOLO I Opere varie di competenza del Ministero dei lavori pubblici nelle regioni Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria e Sardegna.
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti e per l'industria e commercio;

Di concerto con i Ministri per l'interno, per il bilancio e per il tesoro; PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 19 e 20 febbraio 1948: Art. 1.

Per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito, nelle regioni Abruzzi e Molise, Campania, Paglie, Basilicata, Calabria e Sardegna e nei territori dei Comuni appartenenti alle province di Latina e Frosinone, nonche' dell'Isola d'Elba, anche di competenza di Amministrazioni provinciali e comunali, di istituzioni pubbliche di beneficenza e di enti pubblici di assistenza, e' autorizzata la spesa di L. 18.000.000.000.

Detta spesa sara' iscritta per L. 6.000.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1947-48 e per L. 12.000.000.000 nello stesso stato di previsione dell'esercizio 1948-49.

Art 2.

A carico della spesa autorizzata con il precedente articolo, il Ministero dei lavori pubblici potra' assumere impegni nei limiti sottoindicati:

1) per opere stradali........................... L. 3.900.000.000

2) per opere marittime.......................... " 5.000.000.000

3) per acquedotti ed altre opere igieniche e sa- nitarie........................................... " 6.500.000.000

4) per la riparazione e ricostruzione degli edi- fici di culto e di quelli degli enti pubblici di assistenza e beneficenza danneggiati o distrutti da offese belliche a norma del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649...................... " 500.000.000

5) per la costruzione ed il completamento di e difici scolastici................................. " 1.000.000.000 6) per opere di consolidamento di abitati....... " 100.000.000

7) per la concessione del concorso dello Stato per la costruzione di case popolari a norma del- l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvi- sorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, modifica- to dai decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1600............. L. 1.000.000.000

Art 3.

Sul limite di L. 3.900.000.000 di cui al n. 1 del precedente art. 2 gravera' la spesa di L. 2.000.000.000 per contributi straordinari all'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.) da destinare ad opere di carattere straordinario a pagamento non differito lungo le strade statali.

Art 3.

Sul limite di L. 3.900.000.000 di cui al n. 1 del precedente art. 2 gravera' la spesa di L. 2.500.000.000... per contributi straordinari all'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.) da destinare ad opere di carattere straordinario a pagamento non differito lungo le strade statali.

Art 4.

Sul limite di L. 6.500.000.000 fissato col precedente art. 2, n. 3, graveranno fino alla concorrenza di L. 700.000.000 le spese per l'esecuzione di opere a cura dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese concernenti il completamento ed il miglioramento della rete principale dell'acquedotto pugliese e delle relative diramazioni, nonche' la costruzione della nuova diramazione per il comune di Orsara di Puglia.

Entro il limite suddetto, il Ministero dei lavori pubblici assumera' impegni in base a preventivi che l'Ente sottoporra', all'approvazione del Ministero stesso. Le somme saranno versate all'Ente a misura che esso debba iniziare l'esecuzione delle varie opere e secondo l'ammontare previsto dai relativi progetti.

Sul predetto fondo di L. 6.500.000.000 possono altresi' essere assunti impegni, fino al limite di L. 265.000.000, per il finanziamento, a totale carico dello Stato, delle opere di completamento necessarie per il ripristino degli impianti dell'Ente autonomo Volturno danneggiati da azioni belliche.

Art 4.

Sul limite di L. 6.500.000.000 fissato col precedente art. 2, n. 3, graveranno fino alla concorrenza di L. 700.000.000 le spese per l'esecuzione di opere a cura dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese concernenti il completamento ed il miglioramento della rete principale dell'acquedotto pugliese e delle relative diramazioni, nonche' la costruzione della nuova diramazione per il comune di Orsara di Puglia ed il completamento, consolidamento e ripristino degli acquedotti della Basilicata gestiti dall'Ente medesimo in base alla legge 28 maggio 1942, n. 664.

Entro il limite suddetto, il Ministero dei lavori pubblici assumera' impegni in base a preventivi che l'Ente sottoporra', all'approvazione del Ministero stesso. Le somme...

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