DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1998, n. 173 - Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449

Coming into Force20 Giugno 1998
Published date05 Giugno 1998
Enactment Date30 Aprile 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/06/05/098G0223/CONSOLIDATED/20150506
Official Gazette PublicationGU n.129 del 05-06-1998
Titolo I CONTENIMENTO DEL COSTO DEI FATTORI DI PRODUZIONE
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 55, comma 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 1998;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il 23 aprile 1998; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi il 23 aprile 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 1998;

Sulla proposta del Ministro per le politiche agricole, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei trasporti e della navigazione, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero e per la funzione pubblica e gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Disposizioni in materia di risparmio energetico e di contenimento dei costi

  1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la concessione dell'agevolazione fiscale sul carburante agricolo prevista dal numero 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, spetta agli esercenti l'attivita' agricola iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonche' alle aziende agricole delle istituzioni pubbliche ed ai consorzi di bonifica e di irrigazione nell'ambito delle rispettive attivita' istituzionali; spetta altresi' alle imprese agromeccaniche che effettuano, a favore delle imprese agricole iscritte nel predetto registro, prestazioni risultanti da documentazione attestante le lavorazioni eseguite, rilasciata dalle stesse imprese agricole. 2. A decorrere dal 1 gennaio 1999, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per le politiche agricole, riduce la misura dell'accisa prevista dal numero 5 della suindicata tabella A, nei limiti degli eventuali risparmi di spesa realizzati per effetto della disposizione di cui al comma 1 e dell'articolo 2, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

  2. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio del 20 maggio 1997, e' istituito un regime di aiuti a favore delle aziende agricole e di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli per favorire il contenimento dei costi di produzione energetici e l'incentivazione dell'utilizzo a fini energetici delle produzioni agricole, esclusi i rifiuti, nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi. Tale regime e' disciplinato, ai sensi degli articoli 18 e 29 dei decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con regolamento del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'entita' dell'aiuto e' determinata per ogni settore produttivo, in maniera tale da armonizzare i costi sostenuti dai produttori nazionali con quelli medi comunitari.

  3. Sono definiti, con le modalita' di cui al comma 3 e con il concerto anche del Ministero dell'ambiente, gli interventi diretti a favorire gli investimenti finalizzati ad incentivare l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e di sistemi idonei a limitare l'inquinamento e l'impatto ambientale o comunque a ridurre i consumi energetici. Tali interventi, previsti dall'articolo 12, paragrafo 3, lettera d) e paragrafo 4, lettera a) primo trattino del regolamento (CE) n. 950/97, sono attuati nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi e nel rispetto delle condizioni fissate nell'allegato alla decisione della Commissione 94/173/CE del 22 marzo 1994.

Art 2.

Incentivi per lo sviluppo della meccanizzazione agricola

  1. Al fine di favorire la sperimentazione applicata in materia di sviluppo della meccanizzazione agraria, il Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente, definisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalita' per l'erogazione di contributi finanziari, attraverso un programma nazionale, articolato in programmi operativi gestiti dalle regioni, volti all'introduzione, nelle aziende agricole, di macchine agricole innovative. L'aiuto e' limitato all'introduzione di sistemi di meccanizzazione volti a favorire un minore impatto ambientale ed energetico e la sicurezza d'impiego.

  2. il Ministero per le politiche agricole provvede altresi' al potenziamento dei programmi di analisi delle caratteristiche funzionali delle macchine agricole certificate.

  3. Agli interventi di cui al presente articolo si fa fronte nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste da appositi provvedimenti legislativi.

Art 3.

Smaltimento rifiuti agricoli

  1. Al fine di agevolare il conferimento di piccole quantita' di rifiuti pericolosi agli appositi centri di raccolta organizzati dal gestore del servizio pubblico, da concessionari di pubblico servizio o da consorzi obbligatori, l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, non e' richiesta per il trasporto ai predetti centri delle seguenti tipologie e

    quantita' di rifiuti effettuato direttamente dai produttori

    agricoli: a) due accumulatori esausti per singolo trasporto;

    1. quindici litri di olio esausto per singolo trasporto;

    2. cinque contenitori di prodotti fitosanitari per singolo trasporto.

  2. Gli imprenditori agricoli sono tenuti ad effettuare la comunicazione al catasto, ai sensi degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dall'anno successivo a quello di entrata in vigore dell'apposito modello di registro di carico e scarico di cui all'articolo 18, comma 2, lettera m), del citato decreto legislativo n. 22/1997, e per i rifiuti prodotti dalla data medesima.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205

Art 4.

Disposizioni in materia di previdenza sociale

  1. All'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, alla lettera d) dopo le parole "di prodotti agricoli" sono aggiunte le parole: "nonche' ad attivita' di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purche' connesse a quella di raccolta".

  2. All'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente lettera:

    e) imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, se addetti a tali attivita'".

  3. La condizione della destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del trattamento di fine rapporto, prevista dall'articolo 13, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si intende soddisfatta nei casi di versamento del contributo obbligatorio o volontario al Fondo di accantonamento del trattamento di fine rapporto di cui alla legge 26 novembre 1962, n. 1655, con adeguamento, ove occorrente, dei regolamenti dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura.

  4. I fondi resi disponibili in attuazione dei regolamenti (CE) n. 724/97 del Consiglio del 22 aprile 1997 e numeri 805/97 e 806/97 della Commissione del 2 maggio 1997, sono destinati per lire 251 miliardi per il 1998 e per lire 79 miliardi per il 1999 alla riduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie per gli infortuni sul lavoro, versati dai datori di lavoro agricoli e dai lavoratori autonomi del settore agricolo. Le modalita' di applicazione e quelle di trasferimento delle risorse sono stabilite con decreto del Ministro per le politiche agricole emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art 5.

Garanzie di credito

  1. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' estesa a quella prestata a favore delle piccole e medie imprese dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado, operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca, costituiti in forma di societa' cooperativa o consortili, il cui capitale sociale o fondo consortile sia sottoscritto, per almeno il 50%, da imprenditori agricoli.

  2. Le cambiali di cui all'articolo 10 della legge 28 novembre 1965, n. 1329, se emesse dai soggetti operanti nei settori indicati dall'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono equiparate a tutti gli effetti alle cambiali agrarie di cui all'articolo 43, comma 4, del...

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