IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 55, comma 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 1998;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il 23 aprile 1998; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi il 23 aprile 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 1998;
Sulla proposta del Ministro per le politiche agricole, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei trasporti e della navigazione, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero e per la funzione pubblica e gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Disposizioni in materia di risparmio energetico e di contenimento dei costi
Ai sensi dell'articolo 2, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la concessione dell'agevolazione fiscale sul carburante agricolo prevista dal numero 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, spetta agli esercenti l'attivita' agricola iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonche' alle aziende agricole delle istituzioni pubbliche ed ai consorzi di bonifica e di irrigazione nell'ambito delle rispettive attivita' istituzionali; spetta altresi' alle imprese agromeccaniche che effettuano, a favore delle imprese agricole iscritte nel predetto registro, prestazioni risultanti da documentazione attestante le lavorazioni eseguite, rilasciata dalle stesse imprese agricole. 2. A decorrere dal 1 gennaio 1999, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per le politiche agricole, riduce la misura dell'accisa prevista dal numero 5 della suindicata tabella A, nei limiti degli eventuali risparmi di spesa realizzati per effetto della disposizione di cui al comma 1 e dell'articolo 2, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio del 20 maggio 1997, e' istituito un regime di aiuti a favore delle aziende agricole e di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli per favorire il contenimento dei costi di produzione energetici e l'incentivazione dell'utilizzo a fini energetici delle produzioni agricole, esclusi i rifiuti, nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi. Tale regime e' disciplinato, ai sensi degli articoli 18 e 29 dei decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con regolamento del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'entita' dell'aiuto e' determinata per ogni settore produttivo, in maniera tale da armonizzare i costi sostenuti dai produttori nazionali con quelli medi comunitari.
Sono definiti, con le modalita' di cui al comma 3 e con il concerto anche del Ministero dell'ambiente, gli interventi diretti a favorire gli investimenti finalizzati ad incentivare l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e di sistemi idonei a limitare l'inquinamento e l'impatto ambientale o comunque a ridurre i consumi energetici. Tali interventi, previsti dall'articolo 12, paragrafo 3, lettera d) e paragrafo 4, lettera a) primo trattino del regolamento (CE) n. 950/97, sono attuati nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi e nel rispetto delle condizioni fissate nell'allegato alla decisione della Commissione 94/173/CE del 22 marzo 1994.