DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205 - Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. (10G0235)

Coming into Force25 Dicembre 2010
Published date10 Dicembre 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2010/12/10/010G0235/CONSOLIDATED/20181214
Enactment Date03 Dicembre 2010
Official Gazette PublicationGU n.288 del 10-12-2010 - Suppl. Ordinario n. 269
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti che abroga alcune precedenti direttive;

VISTA la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B);

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 2010;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata in data espresso nella seduta in data 29 luglio 2010;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2010;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali, della difesa, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale; E m a n a

il seguente decreto legislativo: Articolo 1 (Modifiche all'articolo 177 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

L'articolo 177 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente: “Articolo 177 (Campo di applicazione e finalita')

  1. La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE, prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia.

  2. La gestione dei rifiuti costituisce attivita' di pubblico interesse.

  3. Sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla parte quarta del presente decreto adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.

  4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

    1. senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonche' per la fauna e la flora;

    2. senza causare inconvenienti da rumori o odori;

    3. senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

  5. Per conseguire le finalita' e gli obiettivi di cui ai commi da 1 a 4, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformita' alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati.

  6. I soggetti di cui al comma 5 costituiscono, altresi', un sistema compiuto e sinergico che armonizza, in un contesto unitario, relativamente agli obiettivi da perseguire, la redazione delle norme tecniche, i sistemi di accreditamento e i sistemi di certificazione attinenti direttamente o indirettamente le materie ambientali, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, secondo i criteri e con le modalita' di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), e nel rispetto delle procedure di informazione nel settore delle norme e delle regolazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione, previste dalle direttive comunitarie e relative norme di attuazione, con particolare riferimento alla legge 21 giugno 1986, n. 317.

  7. Le regioni e le province autonome adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema contenute nella parte quarta del presente decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

  8. Ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' avvalersi del supporto tecnico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”.

Art 2.

Articolo 2 (Modifiche all'articolo 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

  1. L'articolo 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente: “Articolo 178 (Principi)

  2. La gestione dei rifiuti e' effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilita', di proporzionalita', di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonche' del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti e' effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicita', trasparenza, fattibilita' tecnica ed economica, nonche' nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.”.

Art 3.

Articolo 3 (Responsabilita' estesa del produttore)

  1. Dopo l'articolo 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' inserito il seguente articolo: “Articolo 178-bis (Responsabilita' estesa del produttore)

  2. Al fine di rafforzare la prevenzione e facilitare l'utilizzo efficiente delle risorse durante l'intero ciclo di vita, comprese le fasi di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, evitando di compromettere la libera circolazione delle merci sul mercato, possono essere adottati, previa consultazione delle parti interessate, con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aventi natura regolamentare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalita' e i criteri di introduzione della responsabilita' estesa del produttore del prodotto, inteso come qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti, nell'organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti, e nell'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo il loro utilizzo. Ai medesimi fini possono essere adottati con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, le modalita' e i criteri:

    1. di gestione dei rifiuti e della relativa responsabilita' finanziaria dei produttori del prodotto. I decreti della presente lettera sono adottati di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

    2. di pubblicizzazione delle informazioni relative alla misura in cui il prodotto e' riutilizzabile e riciclabile;

    3. della progettazione dei prodotti volta a ridurre i loro impatti ambientali;

    4. di progettazione dei prodotti volta a diminuire o eliminare i rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti, assicurando che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano in conformita' ai criteri di cui agli articoli 177 e 179;

    5. volti a favorire e incoraggiare lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti adatti all'uso multiplo, tecnicamente durevoli, e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti ad un recupero adeguato e sicuro e a uno smaltimento compatibile con l'ambiente.

  3. La responsabilita' estesa del produttore del prodotto e' applicabile fatta salva la responsabilita' della gestione dei rifiuti di cui all'articolo 188, comma 1, e fatta salva la legislazione esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici.

  4. I decreti di cui al comma 1 possono prevedere altresi' che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti. Nel caso il produttore del prodotto partecipi parzialmente, il distributore del prodotto concorre per la differenza fino all'intera copertura di tali costi.

  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.

Art 4.

Articolo 4 (Modifiche all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

  1. L'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente: “Articolo 179 (Criteri di priorita' nella gestione dei rifiuti)

  2. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:

    1. prevenzione;

    2. preparazione per il riutilizzo;

    3. riciclaggio;

    4. recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;

    5. smaltimento.

  3. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorita' di cio' che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma...

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