DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 2006, n. 207 - Regolamento recante organizzazione e disciplina dell'Agenzia nazionale del turismo, a norma dell'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80

Coming into Force23 Giugno 2006
Published date08 Giugno 2006
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2006/06/08/006G0223/ORIGINAL
Enactment Date06 Aprile 2006
Official Gazette PublicationGU n.131 del 08-06-2006
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la legge 11 ottobre 1990, n. 292;

Vista la legge 30 maggio 1995, n. 203;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ed in particolare l'articolo 12, commi da 2 a 7;

Considerato che, ai sensi del comma 2 del citato articolo 12, al fine di promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e per favorirne la commercializzazione, l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e' trasformato nell'Agenzia nazionale del turismo, di seguito denominata: «Agenzia», sottoposta all'attivita' di indirizzo e vigilanza del Ministro delle attivita' produttive;

Considerato che, ai sensi del comma 3 del citato articolo 12, l'Agenzia e' un ente dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione;

Considerato che, ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, l'Agenzia assume la denominazione di: «ENIT - Agenzia nazionale del turismo» e succede in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, dell'ENIT;

Ritenuto di dover provvedere, ai sensi del comma 7 del citato articolo 12, all'organizzazione ed alla disciplina dell'Agenzia, con riguardo anche all'istituzione di un apposito Comitato tecnico-consultivo e dell'Osservatorio nazionale del turismo, nel rispetto dei principi ordinamentali;

Sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 febbraio 2006;

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 15 dicembre 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2006;

Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, degli italiani nel Mondo e per gli affari regionali; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Ambito e definizioni

  1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e l'attivita' dell'Agenzia nazionale del turismo, di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, di seguito denominata: «Agenzia».

  2. L'Agenzia e' ente pubblico non economico.

Art 2.

Funzioni dell'Agenzia

  1. L'Agenzia:

    1. cura la promozione all'estero dell'immagine turistica unitaria italiana e delle varie tipologie dell'offerta turistica nazionale, nonche' la promozione integrata delle risorse turistiche delle regioni;

    2. realizza le strategie promozionali a livello nazionale e internazionale e di informazione all'estero e di sostegno alla commercializzazione dei prodotti turistici italiani, in collegamento con le produzioni di qualita' degli altri settori economici e produttivi, la cultura e l'ambiente, in attuazione degli indirizzi individuati dal Comitato nazionale del turismo;

    3. svolge attivita' di consulenza e di assistenza per lo Stato, per le regioni e per altri organismi pubblici in materia di promozione di prodotti turistici, individuando idonee strategie commerciali che permettano all'Italia di presentarsi in modo efficace sui mercati stranieri;

    4. organizza servizi di consulenza, assistenza e collaborazione in favore di soggetti pubblici e privati, ivi compresi gli uffici e le agenzie regionali, per promuovere e sviluppare processi indirizzati ad armoniz-zare i servizi di accoglienza e di informazione ai turisti ed anche, con corrispettivo, per attivita' promozionali e pubblicitarie, di comunicazione e pubbliche relazioni;

    5. attua forme di collaborazione con gli Uffici della rete diplomatico-consolare del Ministero degli affari esteri, secondo quanto previsto dai Protocolli di intesa con il Ministero delle attivita' produttive e con il Ministero degli affari esteri, e con le altre sedi di rappresentanza italiana all'estero, anche ai sensi dell'articolo 1, della legge 31 marzo 2005, n. 56;

    6. svolge le altre funzioni previste dall'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

  2. Per lo svolgimento nelle funzioni di cui al comma 1, l'Agenzia elabora, secondo gli indirizzi del Comitato nazionale per il turismo e sentito il Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 8 del presente regolamento, il Piano nazionale promozionale triennale e i relativi piani esecutivi annuali, da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante, sentita, per i soli piani triennali, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

  3. Nei piani di cui al comma 2, l'Agenzia persegue obiettivi di sviluppo e cura delle diverse tipologie del turismo.

Art 3.

Organi

  1. Sono organi dell'Agenzia:

    1. il presidente;

    2. il consiglio di amministrazione;

    3. il collegio dei revisori.

  2. Gli organi dell'Agenzia durano in carica tre anni e sono rinnovabili per una sola volta.

  3. Le...

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