LEGGE 11 ottobre 1990, n. 292 - Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo

Coming into Force03 Novembre 1990
End of Effective Date22 Giugno 2006
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/10/19/090G0347/CONSOLIDATED/20060608
Published date19 Ottobre 1990
Enactment Date11 Ottobre 1990
Official Gazette PublicationGU n.245 del 19-10-1990
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Natura dell'Ente

  1. L'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) ha personalita' giuridica di diritto pubblico, e' dotato di autonomia statutaria e regolamentare, ha sede in Roma ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai

sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,

n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle

disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti

legislativi qui trascritti.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 6 APRILE 2006, N. 207

Art 2.

Statuto dell'Ente

  1. L'ENIT e' dotato di uno statuto che ne definisce i compiti, i poteri e l'ordinamento, nel rispetto delle disposizioni della presente legge. A tal fine lo statuto prevede che l'Ente, sentito il Ministro del turismo e dello spettacolo, possa promuovere congiuntamente alle regioni o ad altri soggetti, anche di diritto privato, la costituzione di societa' di promozione turistica all'estero dell'immagine dell'Italia ovvero vi possa partecipare.

  2. Lo statuto dell'ENIT e' adottato dal consiglio di amministrazione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' deliberato dall'assemblea entro i successivi novanta giorni ed e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo e il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio di Stato.

  3. Ove lo statuto non venga adottato e deliberato entro i termini di cui al comma 2, il Ministro del turismo e dello spettacolo, entro i quindici giorni successivi, nomina tre commissari i quali provvedono entro sei mesi.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 6 APRILE 2006, N. 207

Art 3.

F u n z i o n i

  1. L'ENIT provvede alla promozione dell'immagine turistica dell'Italia all'estero e opera anche attraverso l'erogazione di servizi a sostegno delle iniziative di penetrazione commerciale delle imprese turistiche, nel rispetto delle disposizioni della Comunita' economica europea nonche' degli obiettivi di interesse generale e di politica promozionale all'estero fissati dalle direttive emanate dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

  2. L'ENIT persegue le finalita' di cui al comma 1 nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 4 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e della legge 17 maggio 1983, n. 217. In particolare l'Ente:

  1. promuove e attua, sulla base di quanto disposto dall'articolo 6, il coordinamento delle iniziative di promozione turistica all'estero delle regioni a statuto ordinario e, fatte salve le specifiche competenze e salvo quanto disposto dall'articolo 5, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 278, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, e comunque di tutte le eventuali altre iniziative di promozione turistica all'estero da realizzarsi attraverso finanziamenti pubblici;

  2. sostiene, attraverso i propri uffici e mediante idonee misure di assistenza tecnica, l'attivita' di imprese e altri organismi, pubblici e privati, interessati alla promozione e alla commercializzazione di prodotti turistici italiani;

  3. cura e promuove la realizzazione di studi sui mercati turistici internazionali, sul diritto straniero, comunitario e internazionale, concernenti il turismo, comunicandone tempestivamente i risultati al Ministro del turismo e dello spettacolo e redigendo, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), apposito rapporto annuale;

  4. sostiene attraverso la propria struttura l'attivita' di enti, imprese e organismi pubblici e privati che svolgono attivita' di studio e ricerca nell'interesse del turismo italiano;

  5. realizza all'estero e in Italia, nel rispetto delle direttive del Ministro del turismo e dello spettacolo, iniziative promozionali di particolare rilievo internazionale;

  6. raccoglie in apposite pubblicazioni e diffonde in Italia e all'estero, ai sensi dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, l'elenco delle agenzie di viaggio pubblicato annualmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, unitamente all'elenco degli uffici di informazione e di accoglienza turistica di cui all'articolo 4 della predetta legge;

  7. cura direttamente la tempestiva pubblicazione dell'annuario degli alberghi e delle altre strutture turistiche ricettive d'Italia quale strumento della commercializzazione e della promozione, predisponendo anche la raccolta dei dati relativi all'intera offerta turistica italiana per la divulgazione all'estero;

  8. fornisce, anche dietro corrispettivo, pareri, consulenze e servizi promozionali ad amministrazioni dello Stato, regioni, enti, imprese e organismi pubblici e privati.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 6 APRILE 2006, N. 207

Art 4.

A t t i v i t a'

  1. Nello svolgimento delle funzioni indicate nell'articolo 3 l'ENIT:

  1. realizza singoli progetti o azioni coordinate in settori di politica turistica generale, anche stipulando convenzioni con enti, imprese e altri organismi pubblici e privati italiani e stranieri, nonche' con esperti particolarmente qualificati nelle materie di competenza;

  2. partecipa, sulla base delle direttive del Ministro del turismo e dello spettacolo, allo svolgimento di progetti approvati in sede di programmazione economica nazionale e interregionale nonche' allo svolgimento di progetti per conto di enti, imprese e organismi pubblici e privati.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 6 APRILE 2006, N. 207

Art 5.

Uffici all'estero

  1. Per il perseguimento delle proprie finalita' istituzionali all'estero l'Ente opera attraverso propri uffici riferibili ad una o piu' aree gografiche omogenee, i quali svolgono all'estero le funzioni di cui all'articolo 3 e in particolare opera di promozione e commercializzazione del prodotto turistico italiano nonche' di assistenza agli operatori italiani, pubblici e privati, all'estero.

  2. L'organizzazione degli uffici all'estero e' disciplinata dal regolamento dei servizi secondo i criteri che seguono:

    1. articolazione degli uffici in tre categorie determinate dall'ampiezza e dalla rilevanza turistica dell'area geografica di competenza dell'ufficio nonche' dalla produttivita' dell'ufficio stesso;

    2. titolarita' dell'ufficio affidata ad un dirigente superiore o a un primo dirigente;

    3. assegnazione all'ufficio di personale di ruolo dell'Ente di qualifica non inferiore alla ottava qualifica funzionale.

  3. Il numero dei dipendenti di cittadinanza italiana addetti ad un ufficio all'estero, ivi compreso il titolare dell'ufficio medesimo, non puo' essere superiore a tre unita'.

  4. Il titolare dell'ufficio presenta, entro il 31 gennaio di ogni anno, una dettagliata relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti, con particolare riferimento alla produttivita' dell'ufficio e alla gestione amministrativa ed economica dello stesso, a seguito della quale il medesimo viene confermato nell'incarico con apposita delibera del consiglio di amministrazione, ovvero con medesimo atto destinato ad altro incarico presso la sede dell'Ente.

  5. L'assegnazione di personale dirigente all'estero e' subordinata alla verifica del possesso dei seguenti requisiti:

    1. ottima conoscenza della lingua inglese o della lingua del Paese dove ha sede l'ufficio;

    2. perfetta conoscenza del mercato turistico italiano e dell'area geografica di competenza dell'ufficio, con particolare riferimento ai flussi turistici verso l'Italia, accertata a mezzo di ampia e dettagliata relazione al consiglio di amministrazione, che la valuta ai fini dell'idoneita' per l'assegnazione stessa.

  6. Nelle assegnazioni di personale dirigente all'estero e' considerato titolo preferenziale la conoscenza della lingua del Paese ove ha sede l'ufficio.

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 6 APRILE 2006, N. 207

Art 6.

Rapporti con le regioni

  1. Ai sensi dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le regioni si avvalgono delle strutture dell'ENIT per la promozione, nei Paesi non appartenenti alla Comunita' economica europea, delle iniziative e attivita' turistiche proprie nonche' per la partecipazione a fiere ed esposizioni internazionali nel settore turistico.

  2. Per la promozione turistica nei Paesi della Comunita' economica europea le regioni, sulla base degli atti di indirizzo e coordinamento emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, indicano nei programmi le iniziative che intendono realizzare autonomamente o congiuntamente all'ENIT, dandone tempestiva comunicazione all'Ente medesimo che provvede a coordinarle nel programma nazionale triennale e nei programmi esecutivi.

  3. Le iniziative autonomamente assunte dalle regioni sono attuate previa intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo.

Art 6.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 6 APRILE 2006, N. 207

Art 7.

Programma promozionale nazionale e programmi esecutivi di attuazione

  1. L'ENIT elabora, anche sulla base di singoli programmi regionali, il...

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