LEGGE 17 maggio 1983, n. 217 - Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica

Coming into Force09 Giugno 1983
Published date25 Maggio 1983
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1983/05/25/083U0217/CONSOLIDATED/20010420
Enactment Date17 Maggio 1983
Official Gazette PublicationGU n.141 del 25-05-1983
TITOLO I

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Finalita' della legge

La presente legge, emanata in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, definisce i principi fondamentali in materia di turismo ed industria alberghiera, ferme restando le competenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Tali principi devono garantire l'equilibrato sviluppo delle attivita' turistiche e di quelle connesse, considerata la rilevanza

delle stesse sia sotto il profilo sociale che sotto quello

economico. Sono fatte salve le attribuzioni in detta materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano previste nei rispettivi statuti e norme di attuazione.

Per il raggiungimento degli obiettivi della programmazione economica nazionale e settoriale, il Governo esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento avvalendosi degli organismi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.

Art 1.

Finalita' della legge

La presente legge, emanata in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, definisce i principi fondamentali in materia di turismo ed industria alberghiera, ferme restando le competenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Tali principi devono garantire l'equilibrato sviluppo delle attivita' turistiche e di quelle connesse, considerata la rilevanza

delle stesse sia sotto il profilo sociale che sotto quello

economico. Sono fatte salve le attribuzioni in detta materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano previste nei rispettivi statuti e norme di attuazione.

Per il raggiungimento degli obiettivi della programmazione economica nazionale e settoriale, il Governo esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento avvalendosi degli organismi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge. 5

Art 2.

Comitato di coordinamento per la programmazione turistica

Il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, e' composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro competente da lui delegato che lo presiede, dai presidenti delle giunte regionali e delle giunte provinciali di Trento e Bolzano o dai componenti delle giunte medesime a tal fine delegati.

Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato di coordinamento i Ministri interessati alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica indica le finalita' prioritarie in relazione alle quali le regioni stabiliscono criteri e modalita' di utilizzo dei finanziamenti di cui all'articolo 13 della presente legge.

Il medesimo organismo decide la convocazione della Conferenza nazionale del turismo, di norma a scadenza triennale, per compiere verifiche della situazione e dei problemi del settore e suggerire i provvedimenti relativi.

Art 2.

Comitato di coordinamento per la programmazione turistica

Il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, e' composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro competente da lui delegato che lo presiede, dai presidenti delle giunte regionali e delle giunte provinciali di Trento e Bolzano o dai componenti delle giunte medesime a tal fine delegati.

Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato di coordinamento i Ministri interessati alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica indica le finalita' prioritarie in relazione alle quali le regioni stabiliscono criteri e modalita' di utilizzo dei finanziamenti di cui all'articolo 13 della presente legge.

Il medesimo organismo decide la convocazione della Conferenza nazionale del turismo, di norma a scadenza triennale, per compiere verifiche della situazione e dei problemi del settore e suggerire i provvedimenti relativi. 5

Art 3.

Comitato consultivo

Il Comitato consultivo nazionale, nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, che lo presiede, e' composto da 20 rappresentanti designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici e dei sindacati dei lavoratori, dalle organizzazioni cooperative e dalle associazioni del tempo libero, e da 10 esperti scelti fra rappresentanti di enti ed organismi pubblici e privati operanti nel settore del turismo e fra docenti universitari e studiosi delle discipline afferenti il turismo. Tale Comitato esprime pareri e proposte al Comitato di cui all'articolo 2 della presente legge.

Art 3.

Comitato consultivo

Il Comitato consultivo nazionale, nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, che lo presiede, e' composto da 20 rappresentanti designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici e dei sindacati dei lavoratori, dalle organizzazioni cooperative e dalle associazioni del tempo libero, e da 10 esperti scelti fra rappresentanti di enti ed organismi pubblici e privati operanti nel settore del turismo e fra docenti universitari e studiosi delle discipline afferenti il turismo. Tale Comitato esprime pareri e proposte al Comitato di cui all'articolo 2 della presente legge. 5

Art 4.

Organizzazione turistica regionale

Per l'espletamento delle attivita' di promozione e propaganda delle risorse turistiche locali, di informazione e di accoglienza, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla costituzione di "Aziende di promozione turistica" (APT), quali organismi tecnico-operativi e strumentali muniti di autonomia amministrativa e di gestione.

Le leggi regionali individuano gli ambiti territoriali turisticamente rilevanti in cui operano le aziende, nonche' gli strumenti e le modalita' attraverso le quali si attua il loro collegamento funzionale con gli enti locali territoriali.

Le leggi regionali disciplinano compiti, funzioni e forme di coordinamento delle attivita' delle aziende, assicurando la presenza in seno a tali organismi di esperti e di rappresentanti degli enti locali territoriali, di rappresentanti delle associazioni degli operatori turistici e delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni cooperative, delle associazioni del tempo libero, nonche' di un rappresentante designato dalle associazioni pro loco operanti nel territorio.

Le aziende provvedono, previo nulla-osta della regione, ad istituire uffici di informazione e di accoglienza turistica denominati IAT.

L'uso della stessa denominazione (IAT) puo' essere consentito anche agli uffici di informazione promossi dalle "pro-loco" sulla base delle disposizioni emanate con legge regionale.

Con lo scioglimento degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo il relativo personale confluisce nel ruolo unico regionale.

Le entrate anche di natura tributaria riconosciute dalla vigente legislazione agli enti disciolti ed il personale da essi proveniente debbono essere destinati con legge regionale agli organismi ai quali sono state attribuite o delegate le relative funzioni.

Art 4.

Organizzazione turistica regionale

Per l'espletamento delle attivita' di promozione e propaganda delle risorse turistiche locali, di informazione e di accoglienza, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla costituzione di "Aziende di promozione turistica" (APT), quali organismi tecnico-operativi e strumentali muniti di autonomia amministrativa e di gestione.

Le leggi regionali individuano gli ambiti territoriali turisticamente rilevanti in cui operano le aziende, nonche' gli strumenti e le modalita' attraverso le quali si attua il loro collegamento funzionale con gli enti locali territoriali.

Le leggi regionali disciplinano compiti, funzioni e forme di coordinamento delle attivita' delle aziende, assicurando la presenza in seno a tali organismi di esperti e di rappresentanti degli enti locali territoriali, di rappresentanti delle associazioni degli operatori turistici e delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni cooperative, delle associazioni del tempo libero, nonche' di un rappresentante designato dalle associazioni pro loco operanti nel territorio.

Le aziende provvedono, previo nulla-osta della regione, ad istituire uffici di informazione e di accoglienza turistica denominati IAT.

L'uso della stessa denominazione (IAT) puo' essere consentito anche agli uffici di informazione promossi dalle "pro-loco" sulla base delle disposizioni emanate con legge regionale.

Con lo scioglimento degli enti provinciali per il turismo e...

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