DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 2001, n. 194 - Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attivita' di protezione civile

Coming into Force09 Giugno 2001
End of Effective Date05 Febbraio 2018
Published date25 Maggio 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/05/25/001G0249/CONSOLIDATED/20180122
Enactment Date08 Febbraio 2001
Official Gazette PublicationGU n.120 del 25-05-2001
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante norme in materia di volontariato di protezione civile;

Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266, recante legge-quadro sul volontariato;

Visto l'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, recante interventi in favore del volontariato;

Visto l'articolo 11 del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, recante interventi urgenti di protezione civile, che dispone in ordine alla partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attivita' di protezione civile e prevede la predisposizione di un apposito elenco;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

Visti gli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dispongono in materia di protezione civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, recante norme concernenti la partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attivita' di protezione civile, previsto dall'articolo 18, comma 3, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Considerata l'esigenza di una riformulazione organica del regolamento, per quanto riguarda la partecipazione alle attivita' di protezione civile delle organizzazioni di volontariato, nonche' la concessione di contributi e lo snellimento delle procedure per la concessione dei contributi stessi e per l'utilizzo del volontariato;

Considerato che ai sensi dell'articolo 87 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Dipartimento della protezione civile e' soppresso ed i compiti attualmente intestati al medesimo Dipartimento sono trasferiti all'Agenzia di protezione civile di cui all'articolo 79 del citato decreto legislativo;

Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato nazionale del volontariato di protezione civile;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 novembre 1999;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 giugno 2000;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, espresso in data 6 dicembre 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2000;

Sulla proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per gli affari regionali e per la solidarieta' sociale; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Iscrizione delle organizzazioni di volontariato nell'elenco dell'Agenzia di protezione civile

  1. E' considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attivita' di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche' attivita' di formazione e addestramento, nella stessa materia.

  2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e' considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attivita' di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di competenza statale ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' attivita' di formazione e addestramento, nella stessa materia.

  3. Al fine della piu' ampia partecipazione alle attivita' di protezione civile, le organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri regionali previsti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, nonche' in elenchi o albi di protezione civile previsti specificamente a livello regionale, possono chiedere, per il tramite della regione o provincia autonoma presso la quale sono registrate,l'iscrizione nell'elenco nazionale dell'Agenzia di protezione civile, di seguito denominata "Agenzia", che provvede, d'intesa con le amministrazioni medesime, a verificare l'idoneita' tecnico-operativa in relazione all'impiego per gli eventi calamitosi indicati al comma 2. Sulle suddette organizzazioni, le regioni e le province autonome invieranno periodicamente all'Agenzia l'aggiornamento dei dati e ogni altra utile informazione volta al piu' razionale utilizzo del volontariato.

  4. Le organizzazioni di volontariato di cui al comma 2, che, in virtu' dell'articolo 13 della legge 11 agosto 1991, n. 266, non avendo articolazione regionale, non sono iscritte nei registri regionali previsti dall'articolo 6 della stessa legge, possono chiedere l'iscrizione nell'elenco nazionale di cui al comma 3 direttamente all'Agenzia che provvede, dopo congrua istruttoria tesa ad appurarne la capacita' operativa in relazione agli eventi di cui al comma 2. Le regioni e le province autonome invieranno periodicamente all'Agenzia, preferibilmente su base informatica, l'aggiornamento dei dati inerenti le suddette organizzazioni e ogni altra utile informazione volta al piu' razionale ed omogeneo indirizzo del volontariato.

  5. Dell'avvenuta iscrizione nell'elenco nazionale, l'Agenzia informa le organizzazioni richiedenti, le regioni, le province autonome ed i prefetti territorialmente competenti.

  6. Per favorire l'armonizzazione di criteri, modalita' e procedure d'iscrizione, di formazione e di utilizzo delle organizzazioni di volontariato su tutto il territorio nazionale, l'Agenzia promuove periodiche riunioni con i rappresentanti delle regioni e delle province autonome.

  7. Con provvedimento motivato, l'Agenzia puo' disporre la cancellazione dall'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato per gravi e comprovati motivi, accertati dalle autorita' competenti ai sensi della legge n. 225 del 1992 in conformita' alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

  8. L'Agenzia cura la specializzazione delle organizzazioni di cui al comma 2, nelle attivita' di protezione civile e provvede a individuare ed a disciplinare le esigenze connesse alle specifiche tipologie di intervento, nonche' le forme e le modalita' di collaborazione.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1

Art 2.

Concessione di contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi e al miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini.

  1. L'Agenzia puo' concedere alle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco nazionale di cui al comma 3 dell'articolo 1, nei limiti degli stanziamenti destinati allo scopo, contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi, nonche' al miglioramento della preparazione tecnica e alla formazione dei cittadini.

  2. Per potenziamento delle attrezzature e dei mezzi si intende il raggiungimento di un livello di dotazione di apparati strumentali, piu' elevato rispetto a quello di cui l'organizzazione dispone, sia mediante interventi sulle dotazioni gia' acquisite, sia mediante acquisizione di nuovi mezzi e attrezzature.

  3. Per miglioramento della preparazione tecnica si intende lo svolgimento delle pratiche di addestramento e di ogni altra attivita', ivi inclusa quella di formazione, atta a conseguire un miglioramento qualitativo ed una maggiore efficacia dell'attivita' espletata dalle organizzazioni.

  4. Per formazione dei cittadini si intende ogni attivita' diretta a divulgare fra i cittadini la cultura di protezione civile, nonche' a favorire la conoscenza delle nozioni e l'adozione dei comportamenti individuali e collettivi, utili a ridurre i rischi derivanti dagli eventi di cui al comma 2 dell'articolo 1, e ad attenuarne le conseguenze.

  5. Le attivita' di cui ai commi 3 e 4 debbono espletarsi, nel rispetto dei piani formativi teorico-pratici predisposti, sentite le regioni e le province autonome interessate, dall'Agenzia che, allo scopo di verificare esigenze e risultati conseguibili, puo' organizzare corsi sperimentali.

  6. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante e compilata in conformita' ai modelli A e B allegati al presente regolamento, deve essere indirizzata e presentata direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre di ciascun anno, all'Agenzia, corredata della documentazione prevista negli articoli 3 e 4.

  7. I contributi sono, di norma, erogati in misura non superiore al 75% del fabbisogno...

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