DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1994, n. 613 - Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attivita' di protezione civile

Coming into Force20 Novembre 1994
End of Effective Date08 Giugno 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/11/05/094G0651/CONSOLIDATED/20010525
Published date05 Novembre 1994
Enactment Date21 Settembre 1994
Official Gazette PublicationGU n.259 del 05-11-1994
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 4, comma 3, e 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266;

Visto l'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 1990, n. 112, recante regolamento concernente istituzione e organizzazione del Dipartimento della protezione civile nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 30 marzo 1989, n. 1675/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989, concernente l'attuazione del citato art. 11 del decretolegge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato di protezione civile;

Considerata la necessita' di emanare il regolamento previsto dall'art. 18, comma 3, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuto necessario adeguarsi agli indirizzi tracciati dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di contenimento di spesa e di riordino degli organi collegiali;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi nelle adunanze generali del 25 febbraio 1993 e del 24 giugno 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Iscrizione delle associazioni di volontariato nell'elenco del Dipartimento della protezione civile

  1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono considerate associazioni di volontariato di protezione civile quelle associazioni costituite liberamente e prevalentemente da volontari, riconosciute e non riconosciute, che non abbiano fini di lucro anche indiretto e che svolgano o promuovano attivita' di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di calamita' naturali, catastrofi o altri eventi similari, nonche' di formazione nella suddetta materia.

  2. Presso il Dipartimento della protezione civile viene predisposto e periodicamente aggiornato un elenco delle associazioni di volontariato di cui al comma 1, a fini ricognitivi della sussistenza e dislocazione sul territorio nazionale delle associazioni medesime, fermi restando gli obblighi di iscrizione ai registri generali delle organizzazioni di volontariato previsti dall'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266. All'iscrizione provvede il Dipartimento della protezione civile sentito il prefetto competente per territorio che si esprime in merito alla sussistenza dei requisiti di moralita', affidabilita' e capacita' operativa delle associazioni, accertando l'assenza di condanne penali ovvero di procedimenti penali in corso nei confronti degli aderenti alle associazioni.

  3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, le associazioni di volontariato di protezione civile possono chiedere l'inserimento nell'elenco di cui al comma 2. La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata dei documenti previsti dalla circolare applicativa di cui al successivo comma 5 del presente articolo, deve essere inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile.

  4. Le associazioni locali, aderenti ad associazioni nazionali, possono presentare la richiesta di cui al comma 3 per il tramite delle associazioni nazionali.

  5. Ai fini di una omogenea rilevazione dei dati relativi alle associazioni richiedenti e della loro successiva elaborazione ed utilizzazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, provvede all'emanazione di una circolare, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, contenente le modalita' procedurali cui debbono attenersi le associazioni di volontariato nella presentazione delle domande di cui al comma 3 del presente articolo ed all'art. 2, comma 6, del presente regolamento.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai

sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

alle quali e' operato il rinvio. Restanto invariati il

valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 4, comma 3, e 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266;

Visto l'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 1990, n. 112, recante regolamento concernente istituzione e organizzazione del Dipartimento della protezione civile nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 30 marzo 1989, n. 1675/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989, concernente l'attuazione del citato art. 11 del decretolegge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato di protezione civile;

Considerata la necessita' di emanare il regolamento previsto dall'art. 18, comma 3, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuto necessario adeguarsi agli indirizzi tracciati dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di contenimento di spesa e di riordino degli organi collegiali;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi nelle adunanze generali del 25 febbraio 1993 e del 24 giugno 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Iscrizione delle associazioni di volontariato nell'elenco del Dipartimento della protezione civile

  1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono considerate associazioni di volontariato di protezione civile quelle associazioni costituite liberamente e prevalentemente da volontari, riconosciute e non riconosciute, che non abbiano fini di lucro anche indiretto e che svolgano o promuovano attivita' di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di calamita' naturali, catastrofi o altri eventi similari, nonche' di formazione nella suddetta materia.

  2. Presso il Dipartimento della protezione civile viene predisposto e periodicamente aggiornato un elenco delle associazioni di volontariato di cui al comma 1, a fini ricognitivi della sussistenza e dislocazione sul territorio nazionale delle associazioni medesime, fermi restando gli obblighi di iscrizione ai registri generali delle organizzazioni di volontariato previsti dall'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266. All'iscrizione provvede il Dipartimento della protezione civile sentito il prefetto competente per territorio che si esprime in merito alla sussistenza dei requisiti di moralita', affidabilita' e capacita' operativa delle associazioni, . . ..

  3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, le associazioni di volontariato di protezione civile possono chiedere l'inserimento nell'elenco di cui al comma 2. La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata dei documenti previsti dalla circolare applicativa di cui al successivo comma 5 del presente articolo, deve essere inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile.

  4. Le associazioni locali, aderenti ad associazioni nazionali, possono presentare la richiesta di cui al comma 3 per il tramite delle associazioni nazionali.

  5. Ai fini di una omogenea rilevazione dei dati relativi alle associazioni richiedenti e della loro successiva elaborazione ed utilizzazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri -...

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