DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1995, n. 391 - Regolamento recante norme sulla radiodiffusione sonora in onde corte verso l'estero

Coming into Force06 Ottobre 1995
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1995/09/21/095G0423/ORIGINAL
Enactment Date10 Luglio 1995
Published date21 Settembre 1995
Official Gazette PublicationGU n.221 del 21-09-1995
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 848, di ratifica della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e della liberta' fondamentali;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1975, contenente il regolamento di attuazione della legge n. 103/1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 luglio 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 740, che ha reso esecutivo il regolamento delle radiocomunicazioni;

Vista la legge 4 giugno 1982, n. 375, di ratifica dell'accordo per la repressione delle emissioni di radiodiffusione effettuate da stazioni fuori dai territori nazionali, adottato a Strasburgo il 22 gennaio 1965;

Vista la legge 4 febbraio 1985, n. 10;

Vista la legge 9 maggio 1986, n. 149, di ratifica della convenzione internazionale delle telecomunicazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 153 del 1987;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, approvativo della convenzione fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1994;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, approvativo del regolamento di attuazione della legge n. 223/1990;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Riconosciuta l'esigenza di regolamentare la radiodiffusione sonora in onde corte verso l'estero;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 novembre 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 giugno 1995;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della difesa, di grazia e giustizia e dell'interno; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Impianti in onde corte - Autorizzazione

  1. L'installazione e l'esercizio sul territorio nazionale di impianti di radiodiffusione sonora in onde corte verso l'estero sono assoggettati ad autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

  2. L'autorizzazione e' rilasciata per effettuare trasmissioni caratterizzate dall'assenza dello scopo di lucro e che siano espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose.

  3. Il provvedimento di autorizzazione e' adottato entro centottanta giorni dalla domanda: entro il medesimo termine e' comunicata all'interessato la decisione di mancato accoglimento della domanda, adeguatamente motivata.

  4. L'autorizzazione e' rilasciata previo parere favorevole dei Ministeri degli affari esteri, della difesa e dell'interno con riferimento anche agli interessi pubblici attinenti ai rapporti internazionali, alla sicurezza dello Stato ed all'ordine pubblico, acquisito in conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

  5. La diffusione di programmi in onde corte destinati all'estero puo' essere effettuata, a richiesta dei soggetti interessati, mediante l'utilizzazione di impianti propri delle concessionarie dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, se disponibili, disciplinata da apposite convenzioni.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valori di legge ed i regolamenti. - La legge n. 103/1975 reca: "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva". - La legge n. 10/1985 reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, recante disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive". - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - La legge n. 223/1990 reca: "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato". - Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: "Razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".

Art 2.

Soggetti richiedenti - Requisiti

  1. La domanda di autorizzazione puo' essere presentata:

    1. da persone fisiche in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati appartenenti all'Unione europea;

    2. da persone fisiche appartenenti a Stati diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione di reciprocita';

    3. da fondazioni, da associazioni riconosciute e non riconosciute, da comitati, costituiti in Italia o in Stati appartenenti all'Unione europea.

  2. Le persone fisiche di cui al comma 1, lettere a) e b), e gli amministratori ed i legali rappresentanti dei soggetti, di cui al...

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