LEGGE 4 febbraio 1985, n. 10 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, recante disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive

Coming into Force06 Febbraio 1985
Enactment Date04 Febbraio 1985
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1985/02/05/085U0010/ORIGINAL
Published date05 Febbraio 1985
Official Gazette PublicationGU n.30 del 05-02-1985
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico

Il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, recante disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 3 sono aggiunte, in fine, le parole: "di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile";

il comma 5 e' sostituito dal seguente:

"La disciplina dell'attivita' di radiodiffusione sonora e televisiva dell'emittenza privata, nazionale e locale, le norme dirette ad evitare situazioni di oligopolio e ad assicurare la trasparenza degli assetti proprietari delle emittenti radiotelevisive private, nonche' le norme volte a regolare la pubblicita' nazionale e quella locale, sono dettate dalla legge generale sul sistema radiotelevisivo".

All'articolo 3:

il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"Ai fini di quanto previsto dal precedente comma 1 sono provvisoriamente consentiti, per ogni singola emittente, ponti radio tra i propri studi di emissione, i rispettivi trasmettitori e tra gli stessi ed i ripetitori con le caratteristiche tecniche in atto";

al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Tale percentuale, salvo quanto disposto dalla legge generale sul sistema radiotelevisivo, sara' elevata al 40 per cento a partire dal 1 luglio 1986".

Dopo l'articolo 3, e' aggiunto il seguente:

"Art. 3-bis - (Pubblicita). - 1. La pubblicita' diffusa dalle emittenti televisive private non puo' superare il 16 per cento del totale delle ore settimanali effettivamente dedicate alla trasmissione di programmi. La trasmissione di messaggi pubblicitari non puo' eccedere il 20 per cento di ciascuna ora di effettiva trasmissione.

  1. La commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, contestualmente alla determinazione del limite massimo degli introiti pubblicitari di cui all'articolo 21 della legge 14 aprile 1975, n. 103, fissa per la concessionaria la quota percentuale massima di messaggi pubblicitari per ciascuna ora di effettiva trasmissione".

    All'articolo 4:

    al comma 1, le parole: "entro sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro novanta giorni" e dopo la lettera g), e' aggiunta la seguente:

    "g-bis) le ore di trasmissione dei programmi e loro variazioni";

    e' aggiunto, in fine, il...

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