DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1984, n. 807 - Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive

Coming into Force06 Dicembre 1984
Enactment Date06 Dicembre 1984
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1984/12/06/084U0807/CONSOLIDATED/19930626
Published date06 Dicembre 1984
Official Gazette PublicationGU n.336 del 06-12-1984
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare disposizioni in materia di servizi di radiodiffusione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; EMANA il seguente decreto: Art. 1. Disposizioni generali

  1. La diffusione sonora e televisiva sull'intero territorio nazionale, via etere o via cavo o per mezzo di satelliti o con qualsiasi altro mezzo, ha carattere di preminente interesse generale ed e' riservata allo Stato.

  2. Nell'ordinare il sistema radiotelevisivo lo Stato si informa ai principi di liberta' di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione per realizzare un sistema misto di emittenza pubblica e privata.

  3. Il servizio pubblico radiotelevisivo su scala nazionale e' esercitato dallo Stato mediante concessione ad una societa' per azioni a totale partecipazione pubblica.

  4. Fino alla data di entrata in vigore della legge generale sul sistema radiotelevisivo, il servizio pubblico nazionale e' regolato dalle disposizioni contenute nella legge 14 aprile 1975, n. 103, che non siano abrogate dal presente decreto o risultino con questo incompatibili.

  5. La disciplina dell'attivita' di radiodiffusione sonora e televisiva dell'emittenza privata, nazionale e locale, nonche' le norme dirette ad evitare situazioni di oligopolio e ad assicurare la trasparenza degli assetti proprietari delle emittenti radiotelevisive private, sono dettate dalla legge generale sul sistema radiotelevisivo.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare disposizioni in materia di servizi di radiodiffusione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; EMANA il seguente decreto: Art. 1. Disposizioni generali

  1. La diffusione sonora e televisiva sull'intero territorio nazionale, via etere o via cavo o per mezzo di satelliti o con qualsiasi altro mezzo, ha carattere di preminente interesse generale ed e' riservata allo Stato.

  2. Nell'ordinare il sistema radiotelevisivo lo Stato si informa ai principi di liberta' di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione per realizzare un sistema misto di emittenza pubblica e privata.

  3. Il servizio pubblico radiotelevisivo su scala nazionale e' esercitato dallo Stato mediante concessione ad una societa' per azioni a totale partecipazione pubblica di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile.

  4. Fino alla data di entrata in vigore della legge generale sul sistema radiotelevisivo, il servizio pubblico nazionale e' regolato dalle disposizioni contenute nella legge 14 aprile 1975, n. 103, che non siano abrogate dal presente decreto o risultino con questo incompatibili.

  5. La disciplina dell'attivita' di radiodiffusione sonora e televisiva dell'emittenza privata, nazionale e locale, le norme dirette ad evitare situazioni di oligopolio e ad assicurare la trasparenza degli assetti proprietari delle emittenti radiotelevisive private, nonche' le norme volte a regolare la pubblicita' nazionale e quella locale, sono dettate dalla legge generale sul sistema radiotelevisivo.

Art 2.

Piano di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione

  1. L'attivita' di radiodiffusione sonora e televisiva dell'emittenza pubblica e privata si svolge sulla base del piano nazionale di assegnazione delle frequenze.

  2. Il piano individua:

  1. le frequenze necessarie ad assicurare la presenza del servizio pubblico su tutto il territorio nazionale ed il conseguimento degli obiettivi propri del servizio stesso;

  2. i bacini di utenza idonei a consentire la presenza e l'economica gestione, entro i bacini stessi, di un numero di emittenti private tale da evitare situazione di monopolio ed oligopolio;

  3. le frequenze utilizzabili dalle emittenti private per la radiodiffusione sonora e televisiva sull'intero territorio nazionale.

Art 3.

Norme transitorie

  1. Sino all'approvazione della legge generale sul sistema radiotelevisivo e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' consentita la prosecuzione dell'attivita' delle singole emittenti radiotelevisive private con gli impianti di radiodiffusione gia' in funzione alla data del 1 ottobre 1984, fermo restando il divieto di determinare situazioni di incompatibilita' con i pubblici servizi.

  2. Ai fini di quanto previsto dal precedente comma 1 sono provvisoriamente consentiti, per ogni singola emittente, collegamenti radioelettrici tra i propri studi di emissione ed i rispettivi trasmettitori.

  3. E' consentita la trasmissione ad opera di piu' emittenti dello stesso programma pre-registrato, indipendentemente dagli orari prescelti.

  4. Le emittenti televisive devono riservare almeno il venticinque per cento del tempo dedicato alla trasmissione di film di lungo, medio e corto metraggio ai film di produzione nazionale o di Paesi membri della Comunita' economica europea.

Art 3.

Norme transitorie

  1. Sino all'approvazione della legge generale sul sistema radiotelevisivo e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' consentita la prosecuzione dell'attivita' delle singole emittenti radiotelevisive private con gli impianti di radiodiffusione gia' in funzione alla data del 1 ottobre 1984, fermo restando il divieto di determinare situazioni di incompatibilita' con i pubblici servizi.

  2. Ai fini di quanto previsto dal precedente comma 1 sono provvisoriamente consentiti, per ogni singola emittente, ponti radio tra i propri studi di emissione, i rispettivi trasmettitori e tra gli stessi ed i ripetitori con le caratteristiche tecniche in atto.

  3. E' consentita la trasmissione ad opera di piu' emittenti dello stesso programma pre-registrato, indipendentemente dagli orari prescelti.

  4. Le emittenti televisive devono riservare almeno il venticinque per cento del tempo dedicato alla trasmissione di film di lungo, medio e corto metraggio ai film di produzione nazionale o di Paesi membri della Comunita' economica europea. Tale percentuale, salvo quanto disposto dalla legge generale sul sistema radiotelevisivo, sara' elevata al 40 per cento a partire dal 1 luglio 1986.

Art 3.

Norme transitorie

  1. Sino all'approvazione della legge generale sul sistema radiotelevisivo e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' consentita la prosecuzione dell'attivita' delle singole emittenti radiotelevisive private con gli impianti di radiodiffusione gia' in funzione alla data del 1 ottobre 1984, fermo restando il divieto di determinare situazioni di incompatibilita' con i pubblici servizi. 2

  2. Ai fini di quanto previsto dal precedente comma 1 sono provvisoriamente consentiti, per ogni singola emittente, ponti radio tra i propri studi di emissione, i rispettivi trasmettitori e tra gli stessi ed i ripetitori con le caratteristiche tecniche in atto.

  3. E' consentita la trasmissione ad opera di piu' emittenti dello stesso programma pre-registrato, indipendentemente dagli orari prescelti.

  4. Le emittenti televisive devono riservare almeno il venticinque per cento del tempo dedicato alla trasmissione di film di lungo, medio e corto metraggio ai film di produzione nazionale o di Paesi membri della Comunita' economica europea. Tale...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT