DECRETO 21 dicembre 1999, n. 537 - Regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali

Coming into Force15 Febbraio 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/01/31/000G0035/CONSOLIDATED/20040507
Published date31 Gennaio 2000
Enactment Date21 Dicembre 1999
Official Gazette PublicationGU n.24 del 31-01-2000
Capo I Istituzione delle scuole
Art 1.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'articolo 17, commi 113 e 114;

Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, ed in particolare l'articolo 16, recante modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentiti il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane;

Sentiti il Consiglio nazionale forense e il Consiglio nazionale del notariato;

Sentito il Consiglio superiore della magistratura;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 14 gennaio 1999;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 71-bis del 2 febbraio 1999);

Viste le osservazioni della Corte dei conti espresse con nota n. 8/6 in data 9 aprile 1999 e ritenuto di dover modificare il testo del regolamento in adesione alle predette osservazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 1999;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota prot. n. 2287/III.6/99 del 17 dicembre 1999); A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni

  1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

  1. per universita', gli atenei e gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale;

  2. per scuola o scuole, la scuola o le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui al capo II, articolo 16, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;

  3. per decreto legislativo, il decreto 17 novembre 1997, n. 398;

  4. per MURST, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art 2.

Istituzione delle scuole

  1. A decorrere dall'anno accademico 2000/2001 e per le finalita' di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo, le scuole, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, sono istituite dalle universita' sedi di facolta' di giurisprudenza, previa modifica dei regolamenti didattici di ateneo di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, su proposta delle medesime facolta' e anche sulla base di accordi e convenzioni con altre universita'.

  2. In sede di prima applicazione del presente decreto, nonche' di emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, nell'ambito delle procedure di programmazione del sistema universitario, condiziona l'erogazione di risorse finanziarie a sostegno delle scuole alla loro attivazione contestuale in piu' atenei, in vista di un'uniforme distribuzione su tutto il territorio nazionale.

Art 3.

Programmazione degli accessi

  1. Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione e' determinato annualmente con decreto ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo.

  2. Le tasse e i contributi universitari per l'iscrizione alla scuola sono determinati dal consiglio di amministrazione dell'ateneo, sede amministrativa della scuola stessa.

  3. Le universita' e il MURST assicurano adeguati sostegni economici agli iscritti capaci, meritevoli e privi di mezzi, mediante gli esoneri dalle tasse di iscrizione e dai contributi universitari, nonche' la concessione di borse di studio, in applicazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, della legge 30 novembre 1989, n. 398, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, come integrata dall'articolo 6 del decreto legislativo.

Art 4.

Ammissione alla scuola

  1. Alle scuole si accede mediante concorso annuale per titoli ed esame, per il numero di posti di cui all'articolo 3, comma 1, indetto con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia con unico bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Al concorso possono partecipare coloro i quali si sono laureati in giurisprudenza in data anteriore alla prova di esame. Nel bando sono altresi' indicate le sedi e la data della prova di esame, i posti disponibili presso ciascuna scuola e le necessarie disposizioni organizzative.

  2. La prova di esame consiste nella soluzione a cinquanta quesiti a risposta multipla, di contenuto identico sul territorio nazionale, su argomenti di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e procedura penale.

  3. Per la predisposizione dei quesiti e' nominata, con decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministero della giustizia, una apposita commissione di nove esperti. La commissione predispone un archivio con almeno cinquemila quesiti sugli argomenti di cui al comma 2 e provvede ad aggiornarli annualmente. Il MURST cura la tenuta dell'archivio dei quesiti e ne assicura la pubblicita' entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando. Entro la medesima data e' reso pubblico ogni anno l'archivio aggiornato.

  4. La commissione di cui al comma...

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