LEGGE 30 novembre 1989, n. 398 - Norme in materia di borse di studio universitarie

Coming into Force29 Dicembre 1989
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1989/12/14/089G0474/CONSOLIDATED/20151230
Published date14 Dicembre 1989
Enactment Date30 Novembre 1989
Official Gazette PublicationGU n.291 del 14-12-1989
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Borse di studio universitarie

  1. Le universita' e gli istituti di istruzione universitaria conferiscono borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione previsti dallo statuto, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attivita' di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero.

Art 2.

Borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione

  1. Le borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, sono assegnate con decreto del rettore sulla base delle graduatorie di merito formate in occasione degli esami di ammissione.

Art 3.

Borse di studio per i corsi di dottorato di ricerca

  1. Fino all'approvazione della nuova disciplina sul dottorato di ricerca, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per quanto concerne la concessione delle borse di studio per i corsi di dottorato di ricerca nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio.

Art 3.

Borse di studio per i corsi di dottorato di ricerca

  1. Fino all'approvazione della nuova disciplina sul dottorato di ricerca, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per quanto concerne la concessione delle borse di studio per i corsi di dottorato di ricerca nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio. 1

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 30 APRILE 1999, N. 224

Art 4.

Borse di studio per attivita' di ricerca post-dottorato

  1. Nell'ambito dei finanziamenti di cui all'articolo 7, le universita' possono conferire borse di studio ai laureati in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito in Italia o all'estero per lo svolgimento di attivita' di ricerca post-dottorato. Il conferimento avviene per programmi correlati alle esigenze delle attivita' di ricerca svolte nelle strutture dell'ateneo.

  2. Le modalita' di conferimento e conferma delle borse e i limiti di eta' per poterne usufruire sono stabiliti con decreto del rettore, previa deliberazione del senato accademico.

  3. Le commissioni giudicatrici devono essere composte da professori straordinari, ordinari ed associati e presiedute da un professore ordinario. Di tali commissioni possono far parte i ricercatori confermati.

  4. I borsisti di cui al presente articolo possono partecipare, previa autorizzazione, a progetti di ricerca, coerenti con i programmi di cui al comma 1, svolti anche all'estero presso enti di ricerca ed universita'.

  5. Le borse di studio di cui al comma 1 hanno durata biennale, sono sottoposte a conferma allo scadere del primo anno e non sono rinnovabili.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2010, N. 240

Art 5.

Borse di studio per il perfezionamento all'estero

  1. Il concorso per l'attribuzione delle borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento all'estero si svolge per aree corrispondenti ai comitati consultivi del Consiglio universitario nazionale determinate dal senato accademico.

  2. Al concorso, per titoli ed esami, sono ammessi i laureati di cittadinanza italiana di eta' non superiore ai ventinove anni, che documentino un impegno formale di attivita' di perfezionamento presso istituzioni estere ed internazionali di livello universitario, con la relativa indicazione dei corsi e della durata.

  3. Le modalita' per lo svolgimento del concorso, per l'attribuzione e la conferma delle borse ed i criteri per l'accertamento della qualificazione delle istituzioni di cui al comma 2 sono stabilite con decreto del rettore, previa deliberazione del senato accademico.

  4. Le commissioni giudicatrici devono essere composte da professori straordinari, ordinari ed associati e presiedute da un professore ordinario. Di tali commissioni possono far parte i ricercatori confermati.

Art 5.

Borse di studio per il perfezionamento all'estero

  1. Il concorso per l'attribuzione delle borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento all'estero si svolge presso le universita' separatamente per ciascuna delle quattordici aree disciplinari del Consiglio universitario nazionale . . ..

  2. Al concorso, per titoli ed esami, sono ammessi i laureati . . . di eta' non superiore ai ventinove anni, che documentino un impegno formale di attivita' di perfezionamento presso istituzioni estere ed internazionali di livello universitario, con la relativa indicazione dei corsi e della durata.

  3. Le modalita' per lo svolgimento del concorso, per l'attribuzione e la conferma delle borse ed i criteri per l'accertamento della qualificazione delle istituzioni di cui al comma 2 sono stabilite con apposito regolamento da ciascuna universita', nel rispetto del diritto dell'Unione europea e tenuto conto di quanto previsto dal comma 1, e sono emanate con apposito decreto del rettore.

  4. Le commissioni giudicatrici devono essere composte da professori e ricercatori di ruolo, dei quali almeno uno con qualifica di professore ordinario, che le presiede. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 30 OTTOBRE 2014, N. 161.

Art 6.

Norme comuni

  1. Le borse di studio di cui alla presente legge non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni...

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