LEGGE 2 dicembre 1991, n. 390 - Norme sul diritto agli studi universitari

Coming into Force27 Dicembre 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/12/12/091G0439/CONSOLIDATED/20120531
Enactment Date02 Dicembre 1991
Published date12 Dicembre 1991
Official Gazette PublicationGU n.291 del 12-12-1991
Capo I PRINCIPI GENERALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Promulga la seguente legge:

Art 1.

Finalita'

  1. In attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, la presente legge detta norme per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, per consentire ai capaci e, meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi piu' alti degli studi.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2012, N. 68.7

Capo I PRINCIPI GENERALI
Art 2.

(Destinatari)

  1. Ai fini della presente legge, per "studenti" si intendono gli iscritti ai corsi di studio delle universita', degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale.

  2. Le istituzioni di cui al comma 1 nei successivi articoli sono comprese nella dizione "universita'".

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2012, N. 68.7

Art 3.

(Interventi dello Stato, delle regioni e delle universita')

  1. Allo Stato spettano l'indirizzo, il coordinamento e la programmazione degli interventi in materia di diritto agli studi universitari.

  2. Le regioni attivano gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari.

  3. Le universita' organizzano i propri servizi, compresi quelli di orientamento e di tutorato, in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario. 4. Le regioni, le universita', nonche' gli enti ed istituzioni aventi comunque competenza nelle materie connesse all'attuazione del diritto agli studi universitari collaborano tra loro per il raggiungimento delle finalita' della presente legge. A tale scopo stipulano accordi e convenzioni per la realizzazione di specifiche attivita'.

Art 3.

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Capo II INTERVENTI DELLO STATO
Art 4.

(Uniformita' di trattamento)

  1. Con decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministro", sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Consulta nazionale di cui all'articolo 6, sono stabiliti ogni tre anni:

    1. i criteri per la determinazione del merito e delle condizioni economiche degli studenti, nonche' per la definizione delle relative procedure di selezione, ai fini dell'accesso ai servizi e del godimento degli interventi di cui alla presente legge non destinati alla generalita' degli studenti. Le condizioni economiche vanno individuate sulla base della natura e dell'ammontare del reddito imponibile e dell'ampiezza del nucleo familiare;

    2. le tipologie minime e i relativi livelli degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 3;

    3. gli indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa a favore degli interventi riservati ai capaci e meritevoli privi di mezzi.

  2. Il decreto di cui al comma 1 e' emanato sei mesi prima dell'inizio del primo dei tre anni accademici di riferimento, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. In prima applicazione il decreto e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e rimane in vigore fino alla fine dell'anno accademico successivo a quello in corso alla data di emanazione del decreto stesso.

Art 4.

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Art 5.

(Rapporto al Parlamento)

  1. Il Ministro presenta al Parlamento, ogni tre anni, unitamente al rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 9 maggio 1989, n. 168, un rapporto sull'attuazione del diritto agli studi universitari, tenuto conto dei dati trasmessi dalle regioni e dalle universita' per quanto di rispettiva competenza e sentita la Consulta nazionale di cui all'articolo 6.

  2. In prima applicazione della presente legge, il rapporto sull'attuazione del diritto agli studi universitari e' presentato tre mesi prima della fine dell'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche disgiuntamente dalla presentazione del rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria.

Art 5.

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Art 6.

(Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari)

  1. E' istituita presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministero", la Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari.

  2. La Consulta:

    1. formula pareri e proposte al Ministro in materia di diritto agli studi universitari;

    2. indica i criteri per la formulazione del rapporto di cui all'articolo 5, anche promuovendo, a tal fine, indagini e ricerche sulla condizione studentesca e sui servizi di orientamento e di tutorato, ed esprime il parere sul rapporto stesso;

    3. esprime il parere di cui all'articolo 4, comma 1.

  3. La Consulta e' presieduta dal Ministro ed e' composta da cinque rappresentanti delle universita', da cinque rappresentanti delle regioni nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, e da cinque rappresentanti degli studenti.

  4. Le modalita' per l'elezione dei rappresentanti delle universita' e degli studenti e per il funzionamento della Consulta sono disciplinate con regolamento adottato con decreto del Ministro.

  5. Agli oneri per il funzionamento della Consulta si provvede a carico del capitolo 1125 dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1991 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art 6.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2012, N. 68.7

Capo III INTERVENTI DELLE REGIONI
Art 7.

(Principi generali)

  1. Le regioni a statuto ordinario esercitano la potesta' legislativa nelle materie di cui all'articolo 3, comma 2, conformandosi ai seguenti principi:

    1. l'accesso ai servizi e alle provvidenze economiche e' garantito a tutti gli studenti iscritti nelle universita' che hanno sede nella regione, secondo criteri di parita' di trattamento, indipendentemente dalle aree geografiche di provenienza e dai corsi di diploma e di laurea cui gli studenti stessi afferiscono;

    2. la fruizione dei servizi comporta per gli studenti una partecipazione al costo del servizio stesso. Gli enti per il diritto agli studi universitari possono disporre la gratuita' o particolari agevolazioni nell'uso di alcuni servizi, purche' cio' avvenga esclusivamente a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi;

    3. l'accesso ai servizi e alle provvidenze, che non siano fruibili dalla generalita' degli studenti, e' regolato con procedure selettive in applicazione dei criteri di cui all'articolo 4 e tenuto conto della specificita' degli interventi;

    4. le borse di studio, assegnate ai sensi dell'articolo 8, non possono comunque essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo attribuite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti;

    5. possono essere previste disposizioni particolari per l'accesso degli studenti portatori di handicap ai benefici ed ai servizi regolati dalle leggi in materia nonche' la possibilita', in relazione a condizioni di particolare disagio socio-economico o fisico, di maggiorazione dei benefici.

  2. Gli studenti gia' in possesso di un diploma di laurea non possono accedere per un ulteriore corso di laurea alle provvidenze destinate ai capaci e meritevoli privi di mezzi.

  3. Le regioni a statuto ordinario realizzano, nei limiti degli stanziamenti dei rispettivi bilanci, interventi specifici, quali:

    1. erogazione di servizi collettivi, tra cui mense, alloggi, trasporti, o di corrispettivi monetari;

    2. assegnazione di borse di...

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