Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 5 novembre 1962, n. 1695, che, nel prevedere i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, stabilisce che con regolamento siano disciplinati i modelli dei documenti, gli elementi in base ai quali compilarli, i periodi di tempo e gli altri casi in cui vanno compilati, le autorita' competenti alla compilazione e alla revisione degli stessi, nonche' quant'altro occorra per l'esecuzione della stessa legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, emanato in attuazione della predetta legge relativamente al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, in materia di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;
Visti i decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 196 e n. 198, e successive modificazioni, in materia di ruoli, reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, recante disposizioni per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, recante disposizioni in materia di trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella riunione del 24 aprile 2001;
Visto l'articolo 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 marzo 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2002;
Sulla proposta del Ministro della difesa; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Generalita'
I documenti caratteristici hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale diretto ed obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dal militare, rilevando le capacita' e attitudini dimostrate ed i risultati conseguiti.
Non si procede alla redazione dei documenti caratteristici nei confronti degli ufficiali con il grado di tenente generale o grado corrispondente.
I modelli dei documenti caratteristici sono conformi ai modelli allegati al presente regolamento.
Il trattamento dei dati personali contenuti nei documenti caratteristici e la successiva comunicazione degli stessi al militare interessato avvengono ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e in particolare degli articoli 9 e 10 della stessa legge.
Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 5 novembre 1962, n. 1695, che, nel prevedere i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, stabilisce che con regolamento siano disciplinati i modelli dei documenti, gli elementi in base ai quali compilarli, i periodi di tempo e gli altri casi in cui vanno compilati, le autorita' competenti alla compilazione e alla revisione degli stessi, nonche' quant'altro occorra per l'esecuzione della stessa legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, emanato in attuazione della predetta legge relativamente al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, in materia di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;
Visti i decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 196 e n. 198, e successive modificazioni, in materia di ruoli, reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, recante disposizioni per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, recante disposizioni in materia di trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella riunione del 24 aprile 2001;
Visto l'articolo 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 marzo 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2002;
Sulla proposta del Ministro della difesa; Emana il seguente regolamento:
Art. 1 Generalita'
I documenti caratteristici hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale diretto ed obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dal militare, rilevando le capacita' e attitudini dimostrate ed i risultati conseguiti.
Non si procede alla redazione dei documenti caratteristici nei confronti degli ufficiali con il grado di generale di corpo d'armata o grado corrispondente.
I modelli dei documenti caratteristici sono conformi ai modelli allegati al presente regolamento.
Il trattamento dei dati personali contenuti nei documenti caratteristici e la successiva comunicazione degli stessi al militare interessato avvengono ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, ed in particolare, degli articoli 11 e 13 dello stesso decreto legislativo. 1